Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con l’ordinanza n. 261 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti di Bolzano contro la stessa Corte costituzionale, in relazione a un decreto del suo Presidente che aveva archiviato un’istanza di correzione di errori materiali.

Di cosa si tratta

La Procura della Corte dei conti di Bolzano aveva chiesto la correzione di due errori materiali di una precedente ordinanza della Corte costituzionale (n. 323 del 2013). Il Presidente della Corte aveva archiviato l’istanza con un decreto, che la Procura riteneva lesivo della propria indipendenza.

La questione di legittimità costituzionale

La Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte costituzionale, in riferimento all’art. 108, secondo comma, della Costituzione, a tutela dell’indipendenza del pubblico ministero contabile.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, già nella fase di ammissibilità.

Il principio

Il provvedimento con cui il Presidente della Corte costituzionale archivia un’istanza di correzione di errori materiali non integra una menomazione delle attribuzioni costituzionali della Procura contabile idonea a fondare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Domande e risposte

Chi ha sollevato il conflitto e contro chi?

La Procura della Corte dei conti di Bolzano, contro la Corte costituzionale.

Quale parametro era invocato?

L’art. 108, secondo comma, della Costituzione, sull’indipendenza dei giudici speciali e del pubblico ministero presso di essi.

Come si è concluso?

Con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.