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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 2 della legge di stabilità 2015 della Regione Veneto, che esentava dalla tassa automobilistica gli autoveicoli e motoveicoli di età tra venti e trenta anni di interesse storico, perché eccedeva i limiti di manovrabilità del tributo fissati dalla legge statale.
Di cosa si tratta
La tassa automobilistica è un tributo proprio derivato delle Regioni, che ne incassano il gettito ma possono disciplinarlo solo nei limiti massimi previsti dalla legislazione statale. La Regione Veneto aveva esentato, a certe condizioni, i veicoli di interesse storico-collezionistico di età compresa tra venti e trenta anni, sostituendo la tassa con una «tassa di circolazione forfettaria».
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 2, 49 e 69 della legge reg. Veneto n. 6 del 2015, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, primo e secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 120, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento di un’associazione di appassionati; ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale; ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 69 (nel frattempo abrogato); ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 49 in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 120, primo comma, Cost.
Il principio
Le Regioni possono manovrare la tassa automobilistica solo entro i limiti fissati dalla legge statale: un’esenzione che ecceda tali limiti, come quella per i veicoli storici tra venti e trenta anni, è costituzionalmente illegittima.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma annullata?
L’esenzione dalla tassa automobilistica ordinaria per autoveicoli e motoveicoli di età tra venti e trenta anni di interesse storico-collezionistico, con sostituzione di una tassa forfettaria di circolazione.
Perché è stata dichiarata illegittima?
Perché eccedeva i limiti di manovrabilità del tributo che la legge statale assegna alle Regioni per la tassa automobilistica.
Cosa significa «cessata la materia del contendere» sull’art. 69?
Che la disposizione era stata abrogata nel frattempo dalla stessa Regione, facendo venir meno l’oggetto del giudizio su quel punto.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative invocato dal ricorrente
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria e tributi regionali, ambito della tassa automobilistica
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio evocato in relazione all’art. 69
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