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La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione sul regime di cumulo tra pensione e reddito da lavoro: il diverso trattamento riservato alla pensione privilegiata ordinaria rispetto alla pensione di anzianità non viola il principio di eguaglianza.
Di cosa si tratta
La normativa consente il cumulo integrale tra pensione e reddito da lavoro autonomo a chi percepisce una pensione diretta di anzianità (art. 19 del d.l. n. 112 del 2008), mentre limita al 70 per cento il cumulo per il titolare di una pensione privilegiata ordinaria (art. 72, comma 2, della legge n. 388 del 2000). Il caso nasceva dalla richiesta di restituzione di un indebito a un generale dei carabinieri.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche (giudice unico delle pensioni), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e dell’art. 19 del d.l. n. 112 del 2008 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento a danno dei titolari di pensione privilegiata ordinaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che le situazioni poste a confronto non fossero omogenee e che il diverso regime di cumulo non integrasse una violazione dell’art. 3 Cost.
Il principio
La pensione privilegiata ordinaria, legata a un’infermità per causa di servizio, e la pensione di anzianità rispondono a logiche diverse: il legislatore può perciò prevedere regimi di cumulo differenziati con il reddito da lavoro senza violare il principio di eguaglianza.
Domande e risposte
Cosa cambia tra le due pensioni a confronto?
La pensione di anzianità consente il cumulo integrale con il reddito da lavoro autonomo, mentre la pensione privilegiata ordinaria è soggetta a un cumulo limitato al 70 per cento.
Perché la Corte non ha riscontrato disparità?
Perché le due situazioni non sono omogenee: rispondono a presupposti e finalità diversi, e il legislatore può quindi disciplinarle in modo differente.
Qual era l’esito pratico per il pensionato?
La questione è stata respinta, quindi resta confermato il regime di cumulo limitato per la pensione privilegiata ordinaria.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro su cui era fondata la censura di disparità di trattamento
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.