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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha respinto le censure sull’articolo unico della legge n. 1746 del 1962, che estende i benefici combattentistici al personale militare impiegato in missioni ONU in zone d’intervento, ritenendo non irragionevole la diversa disciplina rispetto ad altre situazioni.

Di cosa si tratta

La legge 11 dicembre 1962, n. 1746 riconosce i cosiddetti «benefici combattentistici» al personale militare in servizio per conto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in zone d’intervento. Numerosi militari avevano chiesto il riconoscimento di tali benefici davanti ai giudici amministrativi.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia (con nove ordinanze) e il TAR Abruzzo avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando una presunta disparità di trattamento.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal TAR Abruzzo (sezione di Pescara) in riferimento all’art. 3 Cost. e ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia, sempre in riferimento all’art. 3 Cost.

Il principio

La scelta legislativa di riconoscere i benefici combattentistici al personale militare impiegato in specifiche missioni ONU in zone d’intervento rientra nella discrezionalità del legislatore e non determina, di per sé, una violazione del principio di eguaglianza.

Domande e risposte

Quali benefici riguarda questa decisione?

I benefici combattentistici previsti dalla legge n. 1746 del 1962 per il personale militare in servizio per conto dell’ONU in zone d’intervento.

Su quale parametro costituzionale verteva il dubbio?

Esclusivamente sull’art. 3 della Costituzione, ossia il principio di eguaglianza e la presunta disparità di trattamento.

Qual è stato l’esito?

La Corte ha respinto le censure: una questione è stata dichiarata inammissibile e l’altra non fondata, lasciando intatta la norma.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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