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La Corte costituzionale ha respinto le censure sull’articolo unico della legge n. 1746 del 1962, che estende i benefici combattentistici al personale militare impiegato in missioni ONU in zone d’intervento, ritenendo non irragionevole la diversa disciplina rispetto ad altre situazioni.
Di cosa si tratta
La legge 11 dicembre 1962, n. 1746 riconosce i cosiddetti «benefici combattentistici» al personale militare in servizio per conto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in zone d’intervento. Numerosi militari avevano chiesto il riconoscimento di tali benefici davanti ai giudici amministrativi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia (con nove ordinanze) e il TAR Abruzzo avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando una presunta disparità di trattamento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal TAR Abruzzo (sezione di Pescara) in riferimento all’art. 3 Cost. e ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia, sempre in riferimento all’art. 3 Cost.
Il principio
La scelta legislativa di riconoscere i benefici combattentistici al personale militare impiegato in specifiche missioni ONU in zone d’intervento rientra nella discrezionalità del legislatore e non determina, di per sé, una violazione del principio di eguaglianza.
Domande e risposte
Quali benefici riguarda questa decisione?
I benefici combattentistici previsti dalla legge n. 1746 del 1962 per il personale militare in servizio per conto dell’ONU in zone d’intervento.
Su quale parametro costituzionale verteva il dubbio?
Esclusivamente sull’art. 3 della Costituzione, ossia il principio di eguaglianza e la presunta disparità di trattamento.
Qual è stato l’esito?
La Corte ha respinto le censure: una questione è stata dichiarata inammissibile e l’altra non fondata, lasciando intatta la norma.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, unico parametro su cui verteva la questione
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