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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme del «Codice del Commercio» pugliese che intervenivano sugli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e su altri profili dell’attività di vendita, perché invadevano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia, con la legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio), aveva introdotto disposizioni che incidevano sugli orari degli esercizi commerciali, attraverso «accordi volontari» tra operatori e «programmi di valorizzazione commerciale». Lo Stato, con la liberalizzazione degli orari prevista dal d.l. n. 201 del 2011, aveva invece stabilito che le attività commerciali si esercitano senza vincoli di orario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, 17, commi 3 e 4, 18 e 45 della legge reg. Puglia n. 24 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, primo e secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, lamentando soprattutto la violazione della competenza esclusiva statale sulla «tutela della concorrenza».
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, lettere a) e c), 17, commi 3 e 4, e 45 della legge regionale; ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, primo comma, e quelle sugli artt. 9, 13 e 45 in riferimento all’art. 117, primo comma; ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 18 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
Il principio
La disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali costituisce una variabile concorrenziale che lo Stato ha liberalizzato nell’esercizio della propria competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza: le Regioni non possono reintrodurre vincoli, neppure in forma indiretta, su tale profilo.
Domande e risposte
Perché la Corte ha annullato le norme pugliesi?
Perché intervenivano su una materia — la concorrenza, e in particolare gli orari commerciali liberalizzati dallo Stato — riservata alla competenza legislativa esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
Le Regioni possono disciplinare gli orari dei negozi?
No, non possono reintrodurre vincoli sugli orari di apertura e chiusura, neppure tramite «accordi volontari» o programmi di valorizzazione, perché ciò inciderebbe su una variabile concorrenziale di competenza statale.
Tutte le norme impugnate sono state annullate?
No: l’art. 18 è stato in parte salvato (questione non fondata) e altre censure sono state dichiarate inammissibili; sono state annullate le disposizioni sugli orari e collegate.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale sulla tutela della concorrenza, parametro decisivo
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica evocata tra i parametri
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza invocato dal ricorrente
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