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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme del «Codice del Commercio» pugliese che intervenivano sugli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e su altri profili dell’attività di vendita, perché invadevano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia, con la legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio), aveva introdotto disposizioni che incidevano sugli orari degli esercizi commerciali, attraverso «accordi volontari» tra operatori e «programmi di valorizzazione commerciale». Lo Stato, con la liberalizzazione degli orari prevista dal d.l. n. 201 del 2011, aveva invece stabilito che le attività commerciali si esercitano senza vincoli di orario.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, 17, commi 3 e 4, 18 e 45 della legge reg. Puglia n. 24 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, primo e secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, lamentando soprattutto la violazione della competenza esclusiva statale sulla «tutela della concorrenza».

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, lettere a) e c), 17, commi 3 e 4, e 45 della legge regionale; ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, primo comma, e quelle sugli artt. 9, 13 e 45 in riferimento all’art. 117, primo comma; ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 18 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Il principio

La disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali costituisce una variabile concorrenziale che lo Stato ha liberalizzato nell’esercizio della propria competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza: le Regioni non possono reintrodurre vincoli, neppure in forma indiretta, su tale profilo.

Domande e risposte

Perché la Corte ha annullato le norme pugliesi?

Perché intervenivano su una materia — la concorrenza, e in particolare gli orari commerciali liberalizzati dallo Stato — riservata alla competenza legislativa esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Le Regioni possono disciplinare gli orari dei negozi?

No, non possono reintrodurre vincoli sugli orari di apertura e chiusura, neppure tramite «accordi volontari» o programmi di valorizzazione, perché ciò inciderebbe su una variabile concorrenziale di competenza statale.

Tutte le norme impugnate sono state annullate?

No: l’art. 18 è stato in parte salvato (questione non fondata) e altre censure sono state dichiarate inammissibili; sono state annullate le disposizioni sugli orari e collegate.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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