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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 516 del codice di procedura penale, in materia di modifica dell’imputazione, sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 516 c.p.p. disciplina i casi in cui il pubblico ministero può modificare l’imputazione nel corso del dibattimento. Il Tribunale di Lecce dubitava della legittimità costituzionale di tale disciplina sotto il profilo del diritto di difesa.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 516 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione, sollevato dal Tribunale ordinario di Lecce.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p.
Il principio
La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito del dubbio sulla disciplina della modifica dell’imputazione, per ragioni di carattere processuale.
Domande e risposte
Cosa disciplina l’art. 516 c.p.p.?
I casi in cui, durante il dibattimento, il pubblico ministero può modificare l’imputazione perché il fatto risulta diverso da come descritto.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, senza pronunciarsi nel merito.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, tra i parametri invocati
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, profilo centrale della questione
- Art. 117 della Costituzione — Vincolo agli obblighi internazionali
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