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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 516 del codice di procedura penale, in materia di modifica dell’imputazione, sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 516 c.p.p. disciplina i casi in cui il pubblico ministero può modificare l’imputazione nel corso del dibattimento. Il Tribunale di Lecce dubitava della legittimità costituzionale di tale disciplina sotto il profilo del diritto di difesa.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 516 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione, sollevato dal Tribunale ordinario di Lecce.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p.

Il principio

La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito del dubbio sulla disciplina della modifica dell’imputazione, per ragioni di carattere processuale.

Domande e risposte

Cosa disciplina l’art. 516 c.p.p.?

I casi in cui, durante il dibattimento, il pubblico ministero può modificare l’imputazione perché il fatto risulta diverso da come descritto.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, senza pronunciarsi nel merito.

Quali parametri erano invocati?

Gli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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