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La Corte dichiara inammissibili le questioni sull’art. 4, comma 3-bis, del decreto sul federalismo fiscale municipale, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento ai principi di uguaglianza e capacità contributiva.
Di cosa si tratta
L’art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, era stato censurato nell’ambito di controversie che vedevano coinvolti i Comuni di Capri e Anacapri sul Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato ha sollevato, con due ordinanze, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni.
Il principio
Le questioni sono state ritenute inammissibili: la Corte non è entrata nel merito della denunciata violazione degli artt. 3 e 53 Cost. (uguaglianza e capacità contributiva).
Domande e risposte
Quale norma era contestata?
L’art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale.
Chi ha sollevato le questioni?
Il Consiglio di Stato, con due ordinanze relative ai Comuni di Capri e Anacapri.
Come si sono concluse?
Con la dichiarazione di inammissibilità, senza esame del merito.
Norme collegate
- Art. 53 della Costituzione — parametro invocato sul principio di capacità contributiva
- Art. 3 della Costituzione — invocato sul principio di uguaglianza
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