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La Corte dichiara in parte inammissibili e, per il resto, non fondate le questioni sollevate dal giudice amministrativo siciliano sull’IMU in relazione allo statuto della Regione siciliana e al principio di leale collaborazione.
Di cosa si tratta
L’istituzione dell’IMU, con il decreto «salva Italia» del 2011, ha posto problemi di coordinamento con l’autonomia finanziaria della Regione siciliana, che gode di uno statuto speciale e di particolari norme di attuazione in materia finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezioni riunite, ha sollevato questioni sugli artt. 13 e 48, comma 1-bis, del d.l. n. 201 del 2011, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto della Regione siciliana, al principio di leale collaborazione e alle norme di attuazione finanziaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 13, commi 11 e 17, e all’art. 48, comma 1-bis, del d.l. n. 201 del 2011, e ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 13 (esclusi i commi 11 e 17), riferita all’art. 43 dello statuto e al principio di leale collaborazione.
Il principio
La disciplina statale dell’IMU non viola, nei termini prospettati, l’autonomia finanziaria della Regione siciliana e il principio di leale collaborazione; le ulteriori censure sono risultate inammissibili per difetti di prospettazione.
Domande e risposte
Chi ha sollevato le questioni?
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezioni riunite.
Cosa contestava?
Profili della disciplina statale dell’IMU rispetto all’autonomia finanziaria siciliana e alla leale collaborazione.
Qual è stato l’esito?
In parte inammissibilità, per il resto non fondatezza delle questioni.
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