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La Corte dichiara illegittimo l’art. 9 della legge di bilancio del Molise per il 2016 e, in via consequenziale, l’intera legge regionale di bilancio nei sensi indicati in motivazione.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Molise n. 6 del 2016 approvava il bilancio di previsione regionale. Il Governo ne ha contestato una disposizione, con effetti che la Corte ha esteso all’intero impianto della legge di bilancio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 9 della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 6 (Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2016 – Bilancio pluriennale 2016-2018).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 e, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’intera legge reg. Molise n. 6 del 2016 nei sensi di cui in motivazione.
Il principio
Quando il vizio investe una disposizione centrale dell’equilibrio di bilancio, la Corte può estendere in via consequenziale la declaratoria di illegittimità all’intera legge di bilancio, a tutela della coerenza dei conti pubblici.
Domande e risposte
Quale norma è stata impugnata?
L’art. 9 della legge di bilancio della Regione Molise per il 2016.
Cosa significa illegittimità «in via consequenziale»?
La Corte estende l’annullamento ad altre norme strettamente connesse, qui all’intera legge di bilancio.
Su quale base lo ha fatto?
Sull’art. 27 della legge n. 87 del 1953, che disciplina la dichiarazione di illegittimità consequenziale.
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