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La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 529 del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Brindisi in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 529 c.p.p. riguarda la sentenza con cui il giudice dichiara di «non doversi procedere» quando manca una condizione di procedibilità. Il Tribunale di Brindisi ne dubitava la legittimità sotto vari profili.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 529 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, sollevato dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, in composizione monocratica.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 529 c.p.p.

Il principio

La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito del dubbio sulla disciplina della sentenza di non doversi procedere, per ragioni di carattere processuale.

Domande e risposte

Cosa disciplina l’art. 529 c.p.p.?

La sentenza di non doversi procedere, pronunciata quando manca una condizione di procedibilità dell’azione penale.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato inammissibile la questione, senza pronunciarsi nel merito.

Chi aveva sollevato il dubbio?

Il Tribunale ordinario di Brindisi, sezione distaccata di Fasano.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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