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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 15, comma 2-quater, del processo tributario, introdotto in attuazione della delega sulla revisione del contenzioso: la norma non eccede i limiti della delega legislativa.
Di cosa si tratta
Nel riformare il processo tributario, il legislatore delegato ha introdotto regole sulla liquidazione delle spese e sul contributo. Il giudice rimettente dubitava che la nuova disposizione rispettasse i confini fissati dalla legge di delega (art. 76 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 156 del 2015 (che introduce l’art. 15, comma 2-quater, del d.lgs. n. 546 del 1992), in riferimento all’art. 76 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disposizione delegata rispetta i principi e criteri direttivi della legge di delega n. 23 del 2014, senza eccedere i limiti dell’art. 76 Cost.
Il principio
La legge delegata non viola l’art. 76 Cost. quando si mantiene entro l’ambito dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delega, anche sviluppandone le previsioni con scelte attuative coerenti.
Domande e risposte
Quale norma era contestata?
L’art. 15, comma 2-quater, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dalla riforma del processo tributario del 2015.
Qual era il dubbio del giudice?
Che la norma delegata eccedesse i limiti della legge di delega, violando l’art. 76 Cost.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato la questione non fondata, ritenendo rispettati i limiti della delega.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — parametro sui limiti della delega legislativa
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