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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2 della legge n. 475 del 1968 e sull’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 in materia di servizio farmaceutico, sollevata dal TAR Veneto in riferimento agli artt. 41, 97 e 118 Cost.
Di cosa si tratta
La disciplina del servizio farmaceutico stabilisce quante farmacie possono operare in un certo territorio (la cosiddetta pianta organica). Il TAR Veneto dubitava della costituzionalità di alcune norme modificate dal «decreto liberalizzazioni» del 2012.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge 2 aprile 1968, n. 475 (servizio farmaceutico), come modificato dall’art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e l’art. 11, comma 2, del medesimo decreto-legge, in riferimento agli artt. 41, 97 e 118, primo comma, della Costituzione, sollevati dal TAR per il Veneto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR per il Veneto.
Il principio
La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito del dubbio sulla disciplina del servizio farmaceutico, per ragioni processuali attinenti all’ordinanza di rimessione.
Domande e risposte
Cosa contestava il TAR Veneto?
La legittimità di norme sul servizio farmaceutico modificate dal decreto liberalizzazioni del 2012, in riferimento a libertà d’impresa, buon andamento e sussidiarietà.
Qual è stato l’esito?
La manifesta inammissibilità: la Corte non è entrata nel merito.
Quali articoli erano invocati?
Gli artt. 41, 97 e 118, primo comma, della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica privata, tra i parametri invocati
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 118 della Costituzione — Principio di sussidiarietà nell’esercizio delle funzioni amministrative
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