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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’assegno divorzile, confermando la legittimità della disciplina che lo ancora al parametro del precedente tenore di vita matrimoniale.
Di cosa si tratta
L’assegno divorzile spetta al coniuge che non disponga di mezzi adeguati. Si discuteva se il riferimento, elaborato dalla giurisprudenza, al tenore di vita goduto durante il matrimonio fosse compatibile con la Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza del 22 maggio 2013, ha sollevato la questione sull’art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970 (come modificato dalla legge n. 74 del 1987), in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione.
Il principio
La disciplina dell’assegno divorzile, nei termini in cui è applicata, non contrasta con i principi costituzionali invocati: la scelta del legislatore sui criteri di determinazione dell’assegno rientra nella sua discrezionalità.
Domande e risposte
La regola del «tenore di vita» è stata cancellata?
No: la Corte ha dichiarato la questione non fondata e ha lasciato in vigore la disciplina dell’assegno divorzile.
Quali parametri costituzionali erano invocati?
Gli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, su diritti inviolabili, uguaglianza e famiglia.
Chi aveva sollevato la questione?
Il Tribunale ordinario di Firenze, nell’ambito di un procedimento di divorzio.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili e doveri di solidarietà, parametro invocato
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 29 della Costituzione — tutela costituzionale della famiglia e del matrimonio
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