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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione promossa dallo Stato contro una disposizione della legge finanziaria 2014 della Regione Marche, ormai superata.
Di cosa si tratta
Lo Stato può impugnare in via principale le leggi regionali ritenute incostituzionali. Se però la Regione modifica o abroga la norma contestata e questa non ha avuto applicazione, viene meno l’oggetto del giudizio e la Corte dichiara cessata la materia del contendere.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 8, comma 3, della legge della Regione Marche n. 49 del 2013 (Legge finanziaria 2014), con ricorso in via principale iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2014.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge della Regione Marche n. 49 del 2013, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Il principio
Quando la disposizione impugnata viene modificata o abrogata in senso satisfattivo e non ha trovato applicazione medio tempore, il giudizio in via principale si chiude con la cessazione della materia del contendere, senza pronuncia sul merito.
Domande e risposte
Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?
Che è venuto meno l’oggetto del giudizio, di solito perché la norma contestata è stata modificata o abrogata e non ha avuto applicazione.
La legge regionale è stata dichiarata incostituzionale?
No: la Corte non si è pronunciata sul merito perché la questione era ormai superata.
Chi aveva impugnato la norma?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale contro la legge finanziaria 2014 della Regione Marche.
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