Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 38/2015 – Legge finanziaria del Veneto e tutela dell’ambiente

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    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 65 della legge finanziaria 2014 della Regione Veneto e ha dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 19 e 56 della stessa legge, impugnati dal Governo per asserita invasione delle competenze statali in materia ambientale.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato in via principale alcune disposizioni della legge finanziaria regionale 2014 del Veneto, ritenute lesive delle competenze statali, in particolare in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 19, 56, commi 1 e 4, e 65 della legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 11, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente). Giudizio promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 65 della legge regionale; ha invece dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 19 e all’art. 56, commi 1 e 4, della medesima legge.

    Il principio

    La legislazione regionale che incide su profili di tutela dell’ambiente deve rispettare la competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.: l’esito varia a seconda che la singola disposizione invada o meno tale ambito.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata annullata?

    L’art. 65 della legge finanziaria 2014 del Veneto.

    Quali norme sono state salvate?

    Gli artt. 19 e 56, commi 1 e 4, della stessa legge, per cui le questioni sono state dichiarate non fondate.

    Quale competenza statale era in gioco?

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato.

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  • Corte cost. n. 110/2015 – Soglia di sbarramento del 4% per le elezioni europee

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    Con la sentenza n. 110 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sulla soglia di sbarramento del quattro per cento prevista per l’elezione dei membri italiani del Parlamento europeo.

    Di cosa si tratta

    Per le elezioni europee la legge italiana prevede che accedano alla ripartizione dei seggi solo le liste che superano, sul piano nazionale, il quattro per cento dei voti validi. Alcuni elettori hanno contestato in giudizio questa soglia, ritenendola lesiva dell’eguaglianza del voto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48 della Costituzione, la questione sull’art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), della legge n. 18 del 1979, nella parte in cui prevede la soglia di sbarramento del quattro per cento per le liste alle elezioni del Parlamento europeo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La questione è risultata inammissibile per ragioni processuali legate al modo in cui era stata prospettata; la Corte non si è quindi pronunciata nel merito sulla legittimità della soglia di sbarramento.

    Domande e risposte

    Che cosa contestavano gli elettori?

    La soglia di sbarramento del quattro per cento prevista per l’assegnazione dei seggi italiani al Parlamento europeo.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato inammissibile la questione, senza valutarne la fondatezza nel merito.

    La soglia è stata quindi giudicata legittima?

    No: la Corte non si è pronunciata sul merito, limitandosi a rilevare l’inammissibilità della questione.

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  • Corte cost. n. 37/2015 – Dirigenti delle Agenzie fiscali e regola del concorso pubblico

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    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, che consentiva alle Agenzie fiscali di coprire posizioni dirigenziali vacanti senza concorso pubblico, e in via consequenziale le successive norme di proroga, riaffermando la regola del concorso per la progressione in carriera.

    Di cosa si tratta

    Per assicurare la funzionalità delle Agenzie delle dogane, delle entrate e del territorio, alcune norme autorizzavano la copertura di posti dirigenziali vacanti attraverso meccanismi diversi dal concorso pubblico, poi più volte prorogati. Il Consiglio di Stato ne ha dubitato la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: il Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012 e, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche delle successive norme di proroga (art. 1, comma 14, del d.l. n. 150 del 2013 e art. 1, comma 8, del d.l. n. 192 del 2014).

    Il principio

    L’accesso alle qualifiche dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni deve avvenire, di regola, mediante concorso pubblico: norme che consentono di coprire stabilmente posti dirigenziali senza concorso violano gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    La norma che permetteva alle Agenzie fiscali di coprire posti dirigenziali vacanti senza concorso pubblico, e le sue proroghe.

    Perché il concorso pubblico è così importante?

    Perché garantisce uguaglianza, accesso ai pubblici uffici e buon andamento e imparzialità dell’amministrazione (artt. 3, 51 e 97 Cost.).

    Cosa sono le norme «consequenziali» annullate?

    Le proroghe successive del medesimo meccanismo, travolte perché intimamente connesse alla disposizione dichiarata incostituzionale.

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  • Corte cost. n. 109/2015 – Udienza pubblica nel procedimento di esecuzione sulla confisca

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    Con la sentenza n. 109 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, 667 e 676 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono, su istanza degli interessati, che il procedimento di opposizione sulla confisca davanti al giudice dell’esecuzione si svolga in udienza pubblica.

    Di cosa si tratta

    Il caso nasce dalla nota vicenda dell’«Atleta vittorioso», statua in bronzo attribuita a Lisippo. Il procedimento di esecuzione che riguardava anche la confisca si svolgeva a porte chiuse, senza che gli interessati potessero chiedere un’udienza aperta al pubblico.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla CEDU), la questione sugli artt. 666, 667, comma 4, e 676 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono alla parte di chiedere lo svolgimento dell’udienza in forma pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, in udienza pubblica.

    Il principio

    Il principio di pubblicità delle udienze, presidiato anche dalla CEDU, impone che gli interessati possano chiedere lo svolgimento in forma pubblica del procedimento di esecuzione relativo alla confisca, trattandosi di decisione che incide su diritti patrimoniali.

    Domande e risposte

    Che cosa è stato dichiarato illegittimo?

    Le norme del codice di procedura penale nella parte in cui non permettevano, su richiesta dell’interessato, l’udienza pubblica nel procedimento di esecuzione sulla confisca.

    Perché conta l’udienza pubblica?

    Perché la pubblicità del processo è una garanzia fondamentale, riconosciuta anche dalla CEDU, soprattutto quando si decide sulla confisca dei beni.

    Da quale caso nasce la decisione?

    Dal procedimento sulla statua dell’«Atleta vittorioso» attribuita a Lisippo, oggetto di una richiesta di confisca.

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  • Corte cost. n. 84/2015 — Movimentazione di materiali in mare e competenze statali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava alla Giunta della Regione Abruzzo introdurre una soglia di 25.000 metri cubi sotto la quale la movimentazione di materiali in mare è soggetta a semplice comunicazione anzichè ad autorizzazione, annullando la relativa delibera.

    Di cosa si tratta

    Il conflitto riguardava il riparto di competenze tra Stato e Regione nella tutela ambientale dell’ambiente marino. La Regione Abruzzo aveva fissato una soglia quantitativa al di sotto della quale la movimentazione di materiali in mare non necessitava di autorizzazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio era un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la delibera della Giunta regionale dell’Abruzzo 28 marzo 2013, n. 218, relativa alle autorizzazioni ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava alla Giunta regionale dell’Abruzzo prevedere che la movimentazione di materiali in ambiente marino inferiore a 25.000 metri cubi fosse soggetta a sola comunicazione e non ad autorizzazione, e ha conseguentemente annullato la delibera nella parte censurata.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente, riservata alla competenza esclusiva statale, non consente alle Regioni di introdurre soglie che sottraggano all’autorizzazione attività di movimentazione di materiali in mare disciplinate dal Codice dell’ambiente: la disposizione regionale invade la competenza statale e va annullata.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    è il giudizio con cui Stato e Regioni (o tra loro) chiedono alla Corte di stabilire a chi spetti una determinata competenza, quando un atto di un ente è ritenuto invasivo delle attribuzioni dell’altro.

    Che cosa aveva stabilito la Regione Abruzzo?

    Aveva fissato in 25.000 metri cubi la soglia oltre la quale la movimentazione di materiali in mare richiede autorizzazione, prevedendo per i quantitativi inferiori una semplice comunicazione.

    Perchè la Corte ha annullato la delibera?

    Perchè la tutela dell’ambiente è competenza esclusiva dello Stato: la Regione non poteva derogare al regime autorizzatorio fissato dal Codice dell’ambiente introducendo una soglia di esonero.

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  • Corte cost. n. 108/2015 – Arbitrato nei contratti pubblici e autorizzazione preventiva

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    Con la sentenza n. 108 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulle norme che, per la pubblica amministrazione, subordinano il ricorso all’arbitrato nei contratti pubblici a una previa e motivata autorizzazione.

    Di cosa si tratta

    Nelle controversie sui contratti pubblici le parti possono ricorrere all’arbitrato. La legge anticorruzione del 2012 ha previsto che la pubblica amministrazione possa scegliere l’arbitrato solo previa autorizzazione motivata dell’organo di governo, per limitare l’uso di questo strumento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Collegio arbitrale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102, 108 e 111 della Costituzione, la questione sull’art. 1, comma 25, della legge n. 190 del 2012 e sull’art. 241, comma 1, del codice dei contratti pubblici, nella parte in cui condizionano il ricorso all’arbitrato a una previa autorizzazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Subordinare il ricorso all’arbitrato da parte della pubblica amministrazione a una previa autorizzazione motivata risponde a esigenze di buon andamento e di controllo della spesa pubblica e non lede il diritto di difesa né gli altri parametri evocati.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la norma contestata?

    Che la pubblica amministrazione potesse ricorrere all’arbitrato nei contratti pubblici solo previa autorizzazione motivata dell’organo competente.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo legittimo il vincolo dell’autorizzazione preventiva.

    Perché la norma è legittima?

    Perché persegue il buon andamento e il controllo della spesa, senza precludere alle parti la tutela dei propri diritti.

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  • Corte cost. n. 83/2015 — Tassazione delle sigarette elettroniche dichiarata illegittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 62-quater del d.lgs. n. 504 del 1995, nel testo originario, nella parte in cui assoggettava a imposta di consumo del 58,5% anche i prodotti senza nicotina e i dispositivi per le sigarette elettroniche.

    Di cosa si tratta

    La norma impugnata estendeva l’imposta di consumo prevista per i tabacchi anche ai prodotti per le sigarette elettroniche, compresi quelli privi di nicotina e i dispositivi meccanici ed elettronici, equiparandoli ai tabacchi lavorati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva sollevato, con due ordinanze, questione di legittimità costituzionale dell’art. 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico accise), nel testo originario antecedente alle modifiche del d.lgs. n. 188 del 2014.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui sottoponeva a imposta di consumo, nella misura del 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, i prodotti non contenenti nicotina idonei a sostituire i tabacchi lavorati, nonchè i dispositivi meccanici ed elettronici e le parti di ricambio che ne consentono il consumo.

    Il principio

    L’equiparazione fiscale ai tabacchi lavorati dei prodotti per le sigarette elettroniche privi di nicotina e dei relativi dispositivi è costituzionalmente illegittima, perchè accomuna situazioni eterogenee assoggettando alla medesima imposta beni privi delle caratteristiche che giustificano la tassazione dei tabacchi.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la norma annullata?

    Estendeva l’imposta di consumo dei tabacchi, nella misura del 58,5% del prezzo di vendita, anche ai prodotti senza nicotina e ai dispositivi delle sigarette elettroniche.

    Perchè la Corte l’ha ritenuta illegittima?

    Perchè assoggettava alla stessa imposta dei tabacchi beni privi di nicotina e dispositivi che non presentano le caratteristiche che giustificano la tassazione dei tabacchi lavorati, equiparando situazioni diverse.

    La sigaretta elettronica resta del tutto esente?

    La pronuncia colpisce lo specifico regime impositivo censurato nel testo originario della norma; la materia è stata poi ridisciplinata dal legislatore con interventi successivi (d.lgs. n. 188 del 2014).

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza tributaria, sotto il profilo dell’equiparazione di situazioni eterogenee
  • Corte cost. n. 82/2015 — Maggiori entrate erariali e intesa con la Valle d’Aosta

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittimo l’art. 48 del d.l. n. 201 del 2011, nella parte in cui non prevedeva l’intesa con la Valle d’Aosta per le maggiori entrate erariali percepite nel suo territorio, definendo in rito le altre numerose questioni proposte dalle autonomie speciali.

    Di cosa si tratta

    Diverse Regioni e Province autonome avevano impugnato norme del «decreto salva-Italia» del 2011 incidenti sui rapporti finanziari con lo Stato e sulla destinazione delle maggiori entrate erariali. Al centro vi era il rispetto dell’autonomia finanziaria delle autonomie speciali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 28 (vari commi) e 48 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, da parte di Trentino-Alto Adige, Provincia autonoma di Trento, Valle d’Aosta, Regione siciliana, Provincia autonoma di Bolzano, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, a tutela della rispettiva autonomia finanziaria e del riparto delle entrate erariali.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 48, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 201 del 2011 nella parte in cui non prevede che il decreto del MEF sulle maggiori entrate erariali sia emanato d’intesa con il Presidente della Valle d’Aosta per le entrate percepite nel suo territorio; per le altre questioni ha dichiarato, a seconda dei casi, estinzione, cessazione della materia del contendere, inammissibilità o non fondatezza.

    Il principio

    L’individuazione delle maggiori entrate erariali percepite nel territorio di una Regione a statuto speciale incide sulla sua autonomia finanziaria e deve avvenire con il metodo dell’intesa: l’omessa previsione di tale intesa rende la norma costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte sull’art. 48?

    Lo ha dichiarato in parte illegittimo perchè non prevedeva che il decreto ministeriale sulle maggiori entrate erariali fosse adottato d’intesa con la Valle d’Aosta per le entrate percepite nel suo territorio.

    Perchè serve l’intesa con la Regione speciale?

    Perchè la quantificazione delle maggiori entrate erariali nel territorio regionale incide direttamente sull’autonomia finanziaria della Regione, che dev’essere coinvolta tramite il metodo concertativo dell’intesa.

    Le altre questioni come si sono concluse?

    In modo vario: per alcune è stata dichiarata l’estinzione, per altre la cessazione della materia del contendere, per altre ancora l’inammissibilità o la non fondatezza.

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  • Corte cost. n. 36/2015 – Cumulo giuridico delle sanzioni amministrative

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 8, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, che limita il cumulo giuridico delle sanzioni amministrative (la continuazione) alle sole violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, per carenze nella ricostruzione della fattispecie e del quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Un sub-agente assicurativo era stato sanzionato con il cumulo materiale per 108 violazioni del Codice delle assicurazioni. Il Consiglio di Stato dubitava che fosse ragionevole limitare il più favorevole cumulo giuridico (la continuazione) alle sole violazioni previdenziali e assistenziali, escludendolo per le altre.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui limita la continuazione e il conseguente cumulo giuridico delle sanzioni alle sole violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. Parametro: l’art. 3, primo comma, della Costituzione (uguaglianza e ragionevolezza). Giudice rimettente: il Consiglio di Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: l’ordinanza non ricostruiva con sufficiente chiarezza gli illeciti contestati né la loro riconducibilità a un medesimo disegno, e non considerava la disciplina speciale dell’illecito seriale prevista dall’art. 327 del Codice delle assicurazioni, con conseguente incompleto quadro normativo e difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente: senza una ricostruzione completa della fattispecie e del quadro normativo applicabile, la Corte non può valutare la rilevanza della questione, che resta manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’è il cumulo giuridico delle sanzioni?

    È il trattamento più favorevole (la continuazione) che, in luogo della somma delle singole sanzioni, applica un’unica sanzione aumentata, analogo all’art. 81 del codice penale.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché l’ordinanza non descriveva adeguatamente gli illeciti e ignorava la disciplina speciale dell’illecito seriale nel Codice delle assicurazioni.

    Cosa significa autosufficienza dell’ordinanza?

    Che l’atto del giudice deve contenere tutti gli elementi necessari per valutare rilevanza e fondatezza, senza rinvii esterni.

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  • Corte cost. n. 35/2015 – Sagoma nelle ristrutturazioni edilizie in Lombardia

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    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Lombardia perché, dopo l’ordinanza di rimessione, lo scenario normativo sul vincolo di sagoma nelle ristrutturazioni edilizie era cambiato, imponendo al giudice un nuovo esame della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Una proprietaria confinante contestava un permesso di costruire per demolizione e ricostruzione con sagoma diversa. Il TAR Lombardia dubitava della legittimità dell’art. 17, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2012, ritenuto volto a far salvi titoli edilizi nonostante una precedente sentenza costituzionale (n. 309 del 2011).

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 17, comma 1, della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7, in riferimento all’art. 136, primo comma, della Costituzione e all’art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948, nonché all’art. 117, terzo comma, e all’art. 97 Cost. Giudice rimettente: il TAR per la Lombardia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo: il giorno dopo il deposito dell’ordinanza era intervenuto il d.l. n. 69 del 2013, che aveva espunto l’obbligo di rispetto della sagoma dalla definizione di ristrutturazione edilizia, modificando proprio il parametro interposto rilevante.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, muta il quadro normativo che incideva sulla rilevanza della questione, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché rivaluti rilevanza e termini del dubbio di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché una legge statale sopravvenuta aveva modificato la disciplina della sagoma, cambiando i presupposti della questione.

    Cosa comporta la restituzione degli atti?

    Il giudice rimettente deve riesaminare se la questione è ancora rilevante alla luce del nuovo quadro normativo, potendo eventualmente risollevarla.

    Quale parametro era invocato sull’effetto della precedente sentenza?

    L’art. 136 della Costituzione, sul divieto di reviviscenza delle norme dichiarate incostituzionali.

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  • Corte cost. n. 107/2015 – Conflitto sui conti giudiziali dei gruppi consiliari regionali

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    Con la sentenza n. 107 del 2015 la Corte costituzionale ha accolto i conflitti di attribuzione delle Regioni Toscana e Piemonte, dichiarando che non spettava alla Corte dei conti ordinare ai presidenti dei gruppi consiliari il deposito dei conti giudiziali sui contributi pubblici, e annullando i relativi decreti.

    Di cosa si tratta

    I gruppi consiliari dei Consigli regionali ricevono contributi pubblici. La Corte dei conti aveva ordinato ai loro presidenti di depositare i conti giudiziali sulla gestione di quei fondi. Le Regioni Toscana e Piemonte hanno ritenuto che ciò invadesse le attribuzioni costituzionali del Consiglio regionale e dei consiglieri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni hanno promosso conflitto di attribuzione tra enti, lamentando l’interferenza dei decreti della Corte dei conti con le attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione, del Consiglio regionale e dei singoli consiglieri, richiamando tra l’altro gli artt. 5, 101, 103 e 114 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti emanare i decreti che ordinavano il deposito dei conti giudiziali, e li ha annullati.

    Il principio

    L’assoggettamento dei presidenti dei gruppi consiliari al giudizio sui conti della Corte dei conti, nelle forme adottate, interferiva con le attribuzioni costituzionali della Regione e del suo Consiglio: i relativi decreti sono stati perciò annullati.

    Domande e risposte

    Chi aveva sollevato il conflitto?

    Le Regioni Toscana e Piemonte, contro decreti della Corte dei conti relativi ai conti giudiziali dei gruppi consiliari.

    Che cosa ha deciso la Corte?

    Che non spettava alla Corte dei conti emanare quei decreti e li ha annullati.

    Perché le Regioni hanno vinto?

    Perché quei provvedimenti interferivano con le attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione e del Consiglio regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 106/2015 – Ricorso per cassazione contro la confisca di prevenzione limitato alla violazione di legge

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    Con la sentenza n. 106 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla disciplina che limita alla sola violazione di legge il ricorso per cassazione contro i provvedimenti di confisca adottati nei procedimenti di prevenzione.

    Di cosa si tratta

    Nei procedimenti di prevenzione antimafia può essere disposta la confisca dei beni. La legge consentiva di ricorrere in Cassazione contro questi provvedimenti solo per «violazione di legge», e non anche per vizi di motivazione, a differenza di quanto avviene in altri ambiti del processo penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione sul combinato disposto dell’art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956 e dell’art. 3-ter, secondo comma, della legge n. 575 del 1965 (oggi confluiti nel codice antimafia), nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge il ricorso per cassazione contro i provvedimenti di confisca di prevenzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La limitazione del ricorso per cassazione alla sola violazione di legge non viola il diritto di difesa né il principio di eguaglianza, rientrando nella discrezionalità del legislatore la conformazione dei mezzi di impugnazione, purché sia garantito un controllo di legalità.

    Domande e risposte

    Che cosa si poteva contestare in Cassazione?

    Solo la violazione di legge, e non i vizi di motivazione, contro i provvedimenti di confisca dei procedimenti di prevenzione.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo la limitazione compatibile con la Costituzione.

    Il diritto di difesa risulta leso?

    No: secondo la Corte resta comunque garantito il controllo di legalità e la scelta sui limiti dell’impugnazione spetta al legislatore.

    Norme collegate