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Autore: Andrea Marton

  • Art. 941 Codice Civile: Alluvione

    Art. 941 Codice Civile: Alluvione

    Art. 941 c.c. Alluvione

    In vigore

    Le unioni di terra e gli incrementi che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali.

  • Articolo 942 Codice Civile: Terreni abbandonati dalle acque correnti

    Articolo 942 Codice Civile: Terreni abbandonati dalle acque correnti

    Art. 942 c.c. Terreni abbandonati dalle acque correnti

    In vigore

    I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto. Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia. Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico.

  • Articolo 943 Codice Civile: Laghi e stagni

    Articolo 943 Codice Civile: Laghi e stagni

    Art. 943 c.c. Laghi e stagni

    In vigore

    Il terreno che l’acqua copre quando essa è all’altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorché il volume dell’acqua venga a scemare. Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l’acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.

  • Art. 944 Codice Civile: Avulsione

    Art. 944 Codice Civile: Avulsione

    Art. 944 c.c. Avulsione

    In vigore

    Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l’opposta riva, il proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare all’altro proprietario un’indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall’avulsione.

  • Articolo 945 Codice Civile: Isole e unioni di terra

    Articolo 945 Codice Civile: Isole e unioni di terra

    Art. 945 c.c. Isole e unioni di terra

    In vigore

    Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico. […] (1)

  • Articolo 946 Codice Civile: Alveo abbandonato

    Articolo 946 Codice Civile: Alveo abbandonato

    Art. 946 c.c. Alveo abbandonato

    In vigore

    Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l’antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.

  • Art. 947 c.c.: Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regola

    Art. 947 c.c.: Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regola

    Art. 947 c.c. Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso

    In vigore

    regolamento del loro corso Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall’attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento. La disposizione dell’articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall’attività antropica. In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico. CAPO IV – Delle azioni a difesa della proprietà

  • Articolo 948 Codice Civile: Azione di rivendicazione

    Articolo 948 Codice Civile: Azione di rivendicazione

    Art. 948 c.c. Azione di rivendicazione

    In vigore

    Il proprietario può rivendicare la cosa, da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.

  • Articolo 949 Codice Civile: Azione negatoria

    Articolo 949 Codice Civile: Azione negatoria

    Art. 949 c.c. Azione negatoria

    In vigore

    Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.

  • Articolo 950 Codice Civile: Azione di regolamento di confini

    Articolo 950 Codice Civile: Azione di regolamento di confini

    Art. 950 c.c. Azione di regolamento di confini

    In vigore

    Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.