Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Accomandante e accomandatario: differenze nella SAS

    Nella SAS convivono due figure di socio: l’accomandatario, che amministra e risponde illimitatamente, e l’accomandante, che apporta capitale e risponde solo nei limiti della quota (art. 2313 c.c.). Comprendere la differenza è essenziale, perché chi sbaglia ruolo perde la protezione patrimoniale.

    Il socio accomandatario

    L’accomandatario è il socio “operativo”: a lui spetta in via esclusiva l’amministrazione della società e la rappresentanza verso i terzi. In cambio risponde delle obbligazioni sociali in modo illimitato e solidale, come un socio di SNC. Il suo nome deve comparire nella ragione sociale (art. 2314 c.c.). La sua quota, di regola, non è liberamente trasferibile.

    Il socio accomandante

    L’accomandante è il socio “investitore”: conferisce capitale e partecipa agli utili, ma è escluso dall’amministrazione e risponde solo nei limiti della quota conferita. In cambio della responsabilità limitata accetta un ruolo passivo nella gestione esterna. La sua quota è trasmissibile per morte e cedibile con il consenso della maggioranza dei soci (art. 2322 c.c.).

    Il divieto di immistione

    L’accomandante non può compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società se non in forza di procura speciale per singoli affari (art. 2320 c.c.). Se viola il divieto perde la responsabilità limitata e risponde illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali, oltre a poter essere escluso. Può però prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori, dare autorizzazioni e pareri, compiere atti di ispezione e sorveglianza, ed esaminare i libri. Vedi la guida sul divieto di immistione dell’accomandante.

    Profilo Accomandatario Accomandante
    Responsabilità Illimitata e solidale Limitata alla quota
    Amministrazione Sì (esclusiva) No (divieto art. 2320)
    Nome nella ragione sociale Sì (necessario) No (pena resp. illimitata)
    Trasferimento quota Consenso di tutti Consenso maggioranza (art. 2322)

    Esempio pratico

    Nella “Zeta s.a.s.” Tizio è accomandatario (gestisce e risponde illimitatamente) e Caio accomandante (ha conferito 40.000 euro). Caio può controllare i conti, dare pareri, lavorare internamente; ma se firma un contratto con un cliente in nome della società, senza procura speciale, viola l’art. 2320 e diventa responsabile dei debiti come Tizio. Il vantaggio della responsabilità limitata si perde con un solo atto di immistione.

    La ratio della doppia categoria di soci

    La SAS nasce per consentire l’incontro tra chi ha capacità imprenditoriale (l’accomandatario) e chi ha capitale da investire senza voler gestire (l’accomandante). La diversa responsabilità (illimitata per l’uno, limitata per l’altro) è la contropartita dei diversi poteri: chi amministra rischia tutto, chi solo investe rischia la quota.

    Cosa può fare l’accomandante senza violare il divieto

    L’art. 2320 c.c. consente all’accomandante di:

    • prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori;
    • dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni se previsto dall’atto costitutivo;
    • compiere atti di ispezione e sorveglianza;
    • avere comunicazione annuale del bilancio e controllarne l’esattezza consultando libri e documenti.

    Sono attività interne o di controllo che non integrano immistione.

    La procura speciale per singoli affari

    L’accomandante può trattare o concludere affari in nome della società solo in forza di procura speciale per singoli affari (art. 2320 c.c.). Non è ammessa una procura generale, che equivarrebbe ad affidargli l’amministrazione. La procura va circoscritta e documentata, per evitare il rischio di immistione.

    Conseguenze della violazione del divieto

    L’accomandante che compie atti di amministrazione o tratta affari senza procura speciale perde la responsabilità limitata e risponde illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali; può inoltre essere escluso dalla società. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ricondurre la responsabilità illimitata all’ingerenza gestoria effettiva.

    Un secondo esempio: la procura speciale

    Nella “Zeta s.a.s.” l’accomandante Caio deve concludere, in assenza di Tizio, un singolo contratto di acquisto. Tizio gli rilascia una procura speciale scritta limitata a quell’affare: così Caio agisce legittimamente senza violare l’art. 2320 e senza perdere la responsabilità limitata. Una procura generale, invece, lo avrebbe esposto come accomandatario.

    In sintesi

    La differenza tra accomandante e accomandatario è la chiave della SAS e si riflette su responsabilità, poteri e circolazione della quota. Chi vuole il vantaggio della responsabilità limitata (l’accomandante) deve accettare un ruolo di investitore e controllore, senza ingerirsi nella gestione esterna (art. 2320 c.c.); chi gestisce (l’accomandatario) ne assume il rischio pieno.

    Spunti pratici

    • Cosa fare: definire chiaramente i ruoli e tenere l’accomandante fuori dalla gestione esterna.
    • Cosa fare: per atti puntuali dell’accomandante, rilasciare una procura speciale scritta per il singolo affare.
    • Errore da evitare: inserire il nome dell’accomandante nella ragione sociale: comporta responsabilità illimitata (art. 2314).
    • Errore da evitare: far trattare o firmare contratti all’accomandante: perde la responsabilità limitata.
  • Amministrazione della SNC: disgiuntiva e congiuntiva

    Nella SNC, salvo diversa previsione dei patti sociali, ogni socio è amministratore e agisce disgiuntamente dagli altri (art. 2257 c.c.). I patti possono però scegliere l’amministrazione congiuntiva (art. 2258 c.c.) o affidarla solo ad alcuni soci. Vediamo le differenze e gli effetti pratici.

    Amministrazione disgiuntiva (il modello legale)

    In assenza di patto, l’amministrazione spetta a ciascun socio disgiuntamente (art. 2257 c.c.): ogni socio amministratore può compiere da solo le operazioni sociali. Gli altri amministratori, però, hanno il diritto di opposizione prima che l’operazione sia compiuta: sull’opposizione decide la maggioranza dei soci, calcolata per quote di interesse negli utili.

    Amministrazione congiuntiva

    I patti sociali possono prevedere l’amministrazione congiuntiva (art. 2258 c.c.): per gli atti serve il consenso di tutti gli amministratori oppure, se così stabilito, della maggioranza. I singoli amministratori possono comunque compiere da soli gli atti urgenti per evitare un danno alla società.

    Chi può essere amministratore e la nomina

    Di regola l’amministrazione spetta ai soci. La nomina può avvenire nell’atto costitutivo o con atto separato; cambiano le regole sulla revoca (art. 2259 c.c.): l’amministratore nominato nel contratto sociale è revocabile solo per giusta causa, mentre quello nominato con atto separato segue le regole del mandato. La rappresentanza della società spetta agli amministratori (art. 2266 c.c.).

    Diritti e doveri degli amministratori

    Gli amministratori devono adempiere gli obblighi imposti dalla legge e dal contratto con la diligenza del mandatario e rispondono solidalmente verso la società per l’inadempimento (art. 2260 c.c.). I soci non amministratori hanno diritto di informazione e di consultare i documenti relativi all’amministrazione (art. 2261 c.c.) e di avere il rendiconto.

    Modello Come si decide Norma
    Disgiuntiva (default) Ogni socio agisce da solo, salvo opposizione art. 2257
    Congiuntiva all’unanimità Serve il consenso di tutti art. 2258
    Congiuntiva a maggioranza Serve il consenso della maggioranza art. 2258

    Esempio pratico

    Nella “Beta s.n.c.” amministrano Tizio e Caio in via disgiuntiva. Tizio ordina merce per 10.000 euro; Caio, informato, si oppone prima della consegna ritenendola eccessiva. Sull’opposizione decide la maggioranza dei soci per quote di utili: se Sempronio (terzo socio) appoggia Caio, l’ordine non si fa. Se invece i patti prevedessero l’amministrazione congiuntiva, Tizio non avrebbe potuto ordinare da solo, salvo urgenza per evitare un danno.

    Amministrazione e rappresentanza: due piani diversi

    Occorre distinguere l’amministrazione (il potere di gestire l’impresa nei rapporti interni) dalla rappresentanza (il potere di impegnare la società verso i terzi, art. 2266 c.c.). La rappresentanza spetta agli amministratori e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale; le limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro delle imprese o se si prova che ne erano a conoscenza.

    Doveri, diligenza e responsabilità degli amministratori

    Gli amministratori devono adempiere gli obblighi di legge e di contratto con la diligenza del mandatario e rispondono solidalmente verso la società per l’inadempimento (art. 2260 c.c.); è esente da responsabilità l’amministratore che dimostri di essere immune da colpa. La giurisprudenza di legittimità è costante nel valutare la diligenza in concreto, in relazione alla natura dell’incarico.

    Nomina, revoca e rinuncia

    L’amministratore nominato nel contratto sociale è revocabile solo per giusta causa (art. 2259 c.c.); quello nominato con atto separato è revocabile secondo le regole del mandato. La revoca per giusta causa può essere chiesta da ciascun socio anche giudizialmente. L’amministratore può anche rinunciare, rispettando i limiti di correttezza per non danneggiare la società.

    Decisioni e maggioranze nei rapporti interni

    Quando occorre deliberare (ad es. sull’opposizione ex art. 2257), la maggioranza si calcola per quote di partecipazione agli utili, non per teste, salvo diversa pattuizione. Le decisioni che modificano l’atto costitutivo richiedono invece, salvo patto, il consenso di tutti i soci (art. 2252 c.c.).

    Un secondo esempio: amministrazione affidata a un solo socio

    Nei patti della “Beta s.n.c.” si stabilisce che amministri solo Tizio. Caio e Sempronio non gestiscono, ma conservano il diritto di controllo (art. 2261). Tizio, nominato nel contratto sociale, potrà essere revocato solo per giusta causa (art. 2259): un assetto che dà stabilità alla gestione ma richiede fiducia nel socio amministratore.

    Spunti pratici

    • Cosa fare: scegliere consapevolmente il modello nei patti: disgiuntiva è rapida ma rischiosa, congiuntiva è più prudente ma lenta.
    • Cosa fare: chi non amministra eserciti il diritto di controllo dei documenti (art. 2261) per non restare all’oscuro.
    • Errore da evitare: nominare l’amministratore nel contratto sociale senza valutare che sarà revocabile solo per giusta causa (art. 2259).
    • Errore da evitare: confondere amministrazione (gestione interna) e rappresentanza (potere di impegnare la società verso i terzi).
  • Responsabilità dei soci di SNC: illimitata e solidale

    Nella SNC tutti i soci rispondono dei debiti sociali in modo illimitato e solidale (art. 2291 c.c.): ciascuno può essere chiamato a pagare l’intero, ma solo dopo che il creditore ha tentato di soddisfarsi sul patrimonio della società (beneficio di escussione, art. 2304 c.c.). Vediamo come funziona davvero e quali sono i limiti.

    Illimitata e solidale: cosa significa

    La responsabilità è illimitata perché il socio risponde con tutto il proprio patrimonio personale, presente e futuro (art. 2740 c.c.), non solo con quanto conferito. È solidale perché il creditore può chiedere l’intero a uno qualsiasi dei soci (art. 1292 c.c.), salvo poi il diritto di regresso di chi ha pagato verso gli altri. Il patto che esclude o limita la responsabilità di un socio è valido tra i soci ma non ha effetto verso i terzi (art. 2291, comma 2, c.c.).

    Il beneficio di preventiva escussione

    Il creditore sociale non può aggredire direttamente il socio: deve prima escutere il patrimonio della società (art. 2304 c.c.). Solo per la parte di credito rimasta insoddisfatta può rivolgersi ai patrimoni personali. Nella SNC regolare il beneficio opera automaticamente; nella SNC irregolare il socio deve indicare i beni sociali su cui il creditore può agevolmente soddisfarsi.

    Il socio entrante e i debiti pregressi

    Chi entra in una SNC già costituita risponde anche delle obbligazioni sorte prima del suo ingresso (art. 2269 c.c.): la responsabilità copre tutto il passato sociale, non solo i debiti futuri. È un punto spesso sottovalutato e va verificato con attenzione prima di acquistare una quota. Approfondisci nella guida sul nuovo socio e i debiti pregressi.

    Il socio uscente e i debiti

    Lo scioglimento del rapporto (recesso, esclusione, morte) deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; finché ciò non avviene, lo scioglimento non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato (art. 2290 c.c.). Il socio uscente resta perciò responsabile per i debiti sorti fino all’iscrizione/pubblicità dell’uscita. Vedi socio uscente di SNC e debiti.

    Situazione Regola Norma
    Tipo di responsabilità Illimitata e solidale art. 2291
    Ordine di aggressione Prima la società, poi i soci art. 2304
    Socio entrante Risponde anche dei debiti anteriori art. 2269
    Socio uscente Responsabile fino a pubblicità dell’uscita art. 2290

    Esempio pratico

    Caio entra come nuovo socio nella “Alfa s.n.c.” il 1° marzo. La società aveva già un debito di 30.000 euro contratto a gennaio. Il fornitore, dopo aver escusso senza successo il patrimonio sociale, può chiedere l’intero a Caio: per l’art. 2269 anche il debito anteriore al suo ingresso lo riguarda. Caio, se paga, avrà regresso verso gli altri soci pro quota.

    Il diritto di regresso tra soci

    Il socio che ha pagato l’intero debito sociale ha regresso verso gli altri soci per la parte di loro spettanza (artt. 1298-1299 c.c.). La solidarietà opera infatti verso i creditori, ma nei rapporti interni il peso del debito si ripartisce secondo le quote. Se un socio è insolvente, la sua quota si ridistribuisce tra gli altri condebitori solvibili.

    Il creditore particolare del socio

    Il creditore personale del socio non può aggredire il patrimonio della società: può agire sugli utili spettanti al socio e compiere atti conservativi sulla quota (art. 2305 c.c.), ma non può chiedere la liquidazione della quota finché dura la società, salvo proroga (art. 2307 c.c.). È un effetto dell’autonomia patrimoniale, sia pure imperfetta, della SNC.

    Differenza tra SNC regolare e irregolare

    Nella SNC regolare il beneficio di preventiva escussione (art. 2304) opera automaticamente: il creditore deve prima escutere la società. Nella SNC irregolare (non iscritta) il socio richiesto del pagamento deve invece indicare i beni sociali sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi, in analogia con la società semplice (art. 2268 c.c.): la sua posizione è più debole.

    Un secondo esempio: il socio uscente

    Sempronio recede dalla “Alfa s.n.c.” e cura la pubblicità dell’uscita nel Registro delle imprese. Due mesi dopo la società contrae un nuovo debito: di questo Sempronio non risponde, perché sorto dopo la pubblicità del recesso (art. 2290 c.c.). Risponde invece dei debiti anteriori, fino alla concorrenza del valore della quota già liquidata. Il tema è sviluppato nella guida sul socio uscente e i debiti.

    Spunti pratici

    • Cosa fare: prima di entrare in una SNC, farsi consegnare bilanci e situazione debitoria: si risponde anche del pregresso (art. 2269).
    • Cosa fare: all’uscita, curare la pubblicità nel Registro delle imprese per fissare il momento da cui non si risponde dei nuovi debiti.
    • Errore da evitare: credere che il conferimento limiti il rischio: nella SNC il socio risponde con tutto il patrimonio personale.
    • Errore da evitare: confidare in patti interni di esonero: non valgono verso i creditori.
  • SAS (società in accomandita semplice): come funziona

    La società in accomandita semplice (SAS) è la società di persone con due categorie di soci: gli accomandatari, che amministrano e rispondono illimitatamente, e gli accomandanti, che apportano capitale e rispondono solo nei limiti della quota. È lo schema ideale per chi vuole investire senza gestire. Ecco come funziona, secondo gli artt. 2313-2324 c.c.

    Che cos’è la SAS

    La SAS è disciplinata dagli artt. 2313 e seguenti del codice civile. La sua caratteristica strutturale è la presenza necessaria di due tipi di soci (art. 2313 c.c.):

    • i soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e a cui spetta l’amministrazione;
    • i soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita e sono esclusi dall’amministrazione.

    Per quanto non disposto specificamente, alla SAS si applicano le norme della SNC (art. 2315 c.c.) e, a cascata, quelle della società semplice. La differenza tra le due figure è approfondita nella guida su accomandante e accomandatario.

    La ragione sociale

    La ragione sociale deve contenere il nome di almeno un socio accomandatario con l’indicazione di SAS (art. 2314 c.c.). L’accomandante che consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale risponde verso i terzi illimitatamente e solidalmente, come un accomandatario.

    Il divieto di immistione dell’accomandante

    È il cuore della SAS: l’accomandante non può compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari (art. 2320 c.c.). Se viola il divieto, l’accomandante assume responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso. L’accomandante conserva però alcuni diritti (concorrere alla nomina/revoca degli amministratori se previsto, dare autorizzazioni e pareri, ispezionare i libri). Tutto il tema è sviluppato nella guida sul divieto di immistione dell’accomandante.

    Trasferimento delle quote

    La quota dell’accomandatario, salvo diverso consenso, non è liberamente trasferibile (vale il regime dell’intuitus personae della SNC). La quota dell’accomandante è trasmissibile per causa di morte e cedibile con il consenso della maggioranza dei soci (art. 2322 c.c.), regola più flessibile coerente con il suo ruolo di investitore. Vedi la guida sulla cessione della quota dell’accomandante.

    Cosa succede se vengono meno gli accomandatari o gli accomandanti

    La SAS si scioglie quando rimane una sola categoria di soci e l’altra non viene ricostituita entro sei mesi (art. 2323 c.c.). Se nel frattempo sono venuti meno tutti gli accomandatari, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per gli atti di ordinaria amministrazione, senza per questo diventare accomandatari. La fattispecie più delicata è trattata nella guida sulla morte dell’unico accomandatario.

    Profilo Accomandatario Accomandante
    Responsabilità Illimitata e solidale Limitata alla quota
    Amministrazione Sì (riservata) No (divieto art. 2320)
    Nome nella ragione sociale Sì (necessario) No (pena resp. illimitata)
    Cessione quota Consenso di tutti Consenso della maggioranza (art. 2322)

    Esempio pratico

    Tizio è un esperto ristoratore senza capitali; Caio dispone di liquidità ma non vuole gestire. Costituiscono “Tizio & C. s.a.s.”: Tizio è accomandatario (amministra e risponde illimitatamente), Caio è accomandante e conferisce 50.000 euro. Caio rischia al massimo i 50.000 euro. Ma se un giorno Caio firma un contratto di fornitura in nome della società senza procura speciale, viola il divieto di immistione (art. 2320) e da quel momento risponde dei debiti sociali come Tizio, illimitatamente.

    Costituzione e contenuto dei patti

    La SAS si costituisce, come la SNC, per atto pubblico o scrittura privata autenticata e si iscrive nel Registro delle imprese (artt. 2315-2296 c.c.). L’atto deve indicare distintamente i soci accomandatari e i soci accomandanti (art. 2316 c.c.): è un’indicazione essenziale, perché dalla categoria dipendono responsabilità e poteri. Anche la SAS, se non iscritta, è soggetta al regime della società irregolare, con conseguenze più gravose.

    I diritti dell’accomandante

    L’accomandante non è un socio passivo privo di tutele. Ai sensi dell’art. 2320 c.c. egli può:

    • prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori;
    • dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni, se l’atto costitutivo lo prevede;
    • compiere atti di ispezione e sorveglianza;
    • avere comunicazione annuale del bilancio e del conto profitti e perdite e controllarne l’esattezza consultando libri e documenti.

    Questi poteri non costituiscono immistione e non fanno perdere la responsabilità limitata.

    Amministrazione e revoca degli amministratori

    L’amministrazione spetta agli accomandatari. La nomina e la revoca degli amministratori, se l’atto costitutivo lo prevede, possono richiedere anche il concorso degli accomandanti (art. 2319 c.c.). La revoca dell’amministratore nominato nel contratto sociale richiede una giusta causa. La rappresentanza verso i terzi resta riservata ai soli accomandatari.

    Scioglimento della SAS

    Oltre alle cause comuni alle società di persone (art. 2272 c.c.), la SAS si scioglie quando viene meno una delle due categorie di soci e non è ricostituita entro sei mesi (art. 2323 c.c.). In tale periodo, se mancano gli accomandatari, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per la sola ordinaria amministrazione, senza diventare accomandatari e senza perdere la responsabilità limitata.

    Tassazione e profili pratici

    Come le altre società di persone, la SAS è tassata per trasparenza: il reddito è imputato ai soci pro quota ai fini IRPEF, a prescindere dalla distribuzione. La SAS è spesso usata in contesti familiari o per separare il ruolo di chi gestisce da quello di chi investe.

    Un secondo esempio: l’ingresso di un investitore

    Tizio gestisce un laboratorio come accomandatario. Vuole far entrare Sempronio come investitore: lo ammette come accomandante con un conferimento di 60.000 euro. Sempronio non potrà firmare contratti né trattare con i clienti (art. 2320), ma potrà controllare i conti e percepire la sua quota di utili. La sua esposizione resta limitata ai 60.000 euro conferiti.

    La SAS rispetto alla SNC e alla SRL

    Rispetto alla SNC, la SAS introduce la categoria dell’accomandante a responsabilità limitata: consente così di raccogliere capitale da chi non vuole gestire. Rispetto alla SRL, resta una società di persone, senza personalità giuridica, con almeno un socio (l’accomandatario) a responsabilità illimitata e con la tassazione per trasparenza. È quindi una via intermedia: più flessibile della SNC per l’ingresso di investitori, ma senza la protezione patrimoniale piena della SRL. Per le materie non regolate valgono le norme della SNC (art. 2315 c.c.) e, a cascata, della società semplice.

    Esclusione e morte dei soci

    All’esclusione e alla morte dei soci della SAS si applicano, in quanto compatibili, le regole della SNC e della società semplice (artt. 2286-2289 c.c.). Alla morte dell’accomandante, salvo patto contrario, la quota si trasmette agli eredi (coerentemente con la natura di investitore); alla morte dell’accomandatario si pone invece il problema della continuità della categoria, con il rischio di scioglimento se non ricostituita entro sei mesi (art. 2323 c.c.). Vedi morte dell’unico accomandatario.

    Sintesi operativa

    La SAS è la società di persone che permette di distinguere chi gestisce da chi investe: l’accomandatario amministra e risponde con tutto il patrimonio, l’accomandante mette il capitale e rischia solo la quota, a condizione di restare fuori dalla gestione esterna (art. 2320 c.c.). È una forma utile per il passaggio generazionale e per l’ingresso di soci di capitale, ma richiede rigore nel rispetto dei ruoli, pena la perdita della responsabilità limitata.

    Spunti pratici

    • Cosa fare: tenere l’accomandante rigorosamente fuori dalla gestione esterna; per atti puntuali, usare una procura speciale scritta per singolo affare.
    • Cosa fare: verificare che il nome dell’accomandante non finisca nella ragione sociale o nella carta intestata.
    • Errore da evitare: far firmare contratti, ordini o trattative all’accomandante: perde la responsabilità limitata, vero unico vantaggio della sua posizione.
    • Errore da evitare: dimenticare il termine di sei mesi per ricostituire la categoria mancante di soci, pena lo scioglimento (art. 2323).
    • Valutazione: per il regime generale delle società di persone fa da riferimento la guida sulla SNC.
  • SNC (società in nome collettivo): come funziona

    La società in nome collettivo (SNC) è la società di persone “tipica” per chi fa impresa commerciale in più soci. È semplice e flessibile, ma comporta la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci per i debiti sociali. Ecco come funziona davvero, articolo per articolo del codice civile.

    Che cos’è la SNC

    La SNC è disciplinata dagli artt. 2291-2312 c.c. ed è la forma base delle società di persone commerciali. Nella SNC tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.); l’eventuale patto che limita la responsabilità di un socio non ha effetto verso i terzi. È una società in cui prevale l’intuitus personae: la persona dei soci, la loro fiducia reciproca e il loro apporto sono il vero motore dell’impresa.

    Per le materie non regolate dalle norme proprie della SNC si applicano, in quanto compatibili, le regole della società semplice (art. 2293 c.c.), che funge da modello generale per tutte le società di persone.

    Costituzione e iscrizione nel Registro delle imprese

    L’atto costitutivo va redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere gli elementi dell’art. 2295 c.c. (dati dei soci, ragione sociale, oggetto, conferimenti, criteri di ripartizione di utili e perdite, durata). L’atto va depositato per l’iscrizione nel Registro delle imprese entro trenta giorni (art. 2296 c.c.).

    La SNC che non si iscrive è la cosiddetta società irregolare: esiste ed è valida tra i soci, ma nei rapporti con i terzi si applicano le regole più severe della società semplice (art. 2297 c.c.), con minori tutele patrimoniali per i soci. Approfondiamo il tema nella guida sulla SNC irregolare.

    La responsabilità dei soci e il beneficio di escussione

    I creditori sociali possono pretendere il pagamento dai singoli soci, ma solo dopo aver tentato di soddisfarsi sul patrimonio della società: è il beneficio di preventiva escussione (art. 2304 c.c.). Prima si aggredisce la società, poi, per l’eventuale residuo, i patrimoni personali dei soci. Il creditore particolare del socio, invece, non può chiedere la liquidazione della quota finché dura la società (art. 2305 c.c.). Il tema è sviluppato nella guida sulla responsabilità dei soci di SNC.

    La ragione sociale

    La SNC agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale (art. 2292 c.c.). Serve a rendere riconoscibile il tipo di società e i soggetti coinvolti.

    L’amministrazione

    Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri (art. 2257 c.c.): ogni socio amministratore può agire da solo, ma gli altri amministratori possono opporsi prima che l’operazione sia compiuta. Lo statuto può prevedere l’amministrazione congiuntiva (art. 2258 c.c.), in cui serve il consenso di tutti o della maggioranza. La materia è approfondita nella guida sull’amministrazione della SNC.

    Conferimenti, capitale, utili e perdite

    I soci possono conferire denaro, beni e anche la propria opera (socio d’opera). In mancanza di diversa pattuizione le parti negli utili e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti (art. 2263 c.c.). Vige il divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.): è nullo il patto che esclude del tutto un socio da ogni utile o da ogni perdita.

    Obblighi dei soci: divieto di concorrenza

    Il socio non può, senza il consenso degli altri, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente (art. 2301 c.c.). La violazione espone al risarcimento del danno e può giustificare l’esclusione.

    Modifiche soggettive e scioglimento del rapporto con un socio

    Il rapporto sociale con un singolo socio può sciogliersi per:

    In tutti questi casi al socio o agli eredi spetta la liquidazione della quota in denaro (art. 2289 c.c.), salvo diverso accordo per la continuazione.

    Scioglimento e liquidazione della società

    La SNC si scioglie per le cause dell’art. 2308 c.c. e per quelle comuni alle società di persone (art. 2272 c.c.: decorso del termine, conseguimento dell’oggetto, volontà di tutti i soci, venir meno della pluralità non ricostituita, ecc.). Segue la fase di liquidazione, la cancellazione dal Registro e l’estinzione. Tutto il procedimento è spiegato nella guida sullo scioglimento e liquidazione della SNC.

    Aspetto SNC
    Responsabilità soci Illimitata e solidale (art. 2291)
    Beneficio di escussione Sì (art. 2304)
    Personalità giuridica No (autonomia patrimoniale imperfetta)
    Capitale minimo Non previsto
    Amministrazione Disgiuntiva salvo patto (art. 2257)
    Tassazione IRPEF per trasparenza sui soci

    Esempio pratico

    Tizio e Caio costituiscono “Tizio & Caio s.n.c.” per gestire un’officina. Conferiscono 20.000 euro ciascuno; Sempronio entra come socio d’opera, apportando il proprio lavoro di meccanico. La società contrae un debito di 60.000 euro verso un fornitore: il creditore deve prima aggredire i beni dell’officina; per il residuo può rivolgersi indistintamente a Tizio, Caio o Sempronio, che rispondono in solido. Sempronio, pur senza aver conferito capitale, è comunque socio illimitatamente responsabile.

    Autonomia patrimoniale e differenza con le società di capitali

    La SNC ha autonomia patrimoniale imperfetta: il patrimonio sociale è un centro di imputazione distinto, ma non al punto da escludere la responsabilità personale dei soci. È la differenza chiave rispetto alla SRL, che ha personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta (art. 2462 c.c.). Per questo i creditori sociali, esaurito il patrimonio della società, raggiungono i soci, mentre il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota finché dura la società (art. 2305 c.c.), salvo proroga tacita (art. 2307 c.c.).

    Decisioni dei soci e modifiche dell’atto costitutivo

    Le modifiche dell’atto costitutivo richiedono, salvo diversa pattuizione, il consenso di tutti i soci (art. 2252 c.c.): è il riflesso dell’intuitus personae. I patti possono prevedere che alcune decisioni siano prese a maggioranza, calcolata per quote di interesse. Le modifiche vanno iscritte nel Registro delle imprese per essere opponibili ai terzi; finché non iscritte, non possono essere opposte a chi le ha senza colpa ignorate (art. 2300 c.c.).

    Bilancio, utili e rendiconto

    Anche se non deposita il bilancio come la SRL, la SNC deve rendere conto ai soci dei risultati. Gli utili spettano ai soci dopo l’approvazione del rendiconto (art. 2262 c.c.); la distribuzione presuppone utili realmente conseguiti. Il socio non amministratore ha diritto a notizie sugli affari, a consultare i documenti e ad avere il rendiconto (art. 2261 c.c.). La ripartizione di utili e perdite, in mancanza di patto, segue la proporzione dei conferimenti (art. 2263 c.c.).

    Quando conviene la SNC

    La SNC è adatta a iniziative di piccole-medie dimensioni, con soci che si fidano reciprocamente e che accettano un’esposizione personale in cambio di costi e adempimenti ridotti. È frequente nelle attività artigianali, commerciali e familiari. Quando il rischio cresce (debiti bancari, fornitori rilevanti, investimenti) diventa più prudente la SRL: il confronto è nella guida SNC o SRL.

    Un secondo esempio: l’opposizione tra amministratori

    Nella “Tizio & Caio s.n.c.” entrambi amministrano in via disgiuntiva. Tizio vuole acquistare un macchinario costoso; Caio, informato in anticipo, si oppone (art. 2257 c.c.). Sull’opposizione decide la maggioranza dei soci per quote di utili. Se la maggioranza dà ragione a Caio, l’acquisto non si fa. Questo meccanismo bilancia la rapidità dell’amministrazione disgiuntiva con un controllo reciproco.

    Spunti pratici

    • Cosa fare: iscrivere subito la società nel Registro delle imprese per evitare il regime più gravoso della società irregolare.
    • Cosa fare: regolare con precisione nei patti sociali amministrazione, ripartizione degli utili e modalità di uscita dei soci, per prevenire conflitti.
    • Errore da evitare: contare sul beneficio di escussione come “scudo”: è solo un ordine di aggressione, non esclude la responsabilità personale per l’intero.
    • Errore da evitare: dimenticare il divieto di concorrenza (art. 2301): un socio che apre un’attività concorrente rischia l’esclusione e il risarcimento.
    • Valutazione: se serve davvero responsabilità limitata, confrontare la SNC con la SRL nella guida SNC o SRL.
  • Art. 81 DPR 495/1992 – Installazione dei segnali verticali

    Art. 81 DPR 495/1992 – Installazione dei segnali verticali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando è necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali.

    2. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.

    3. Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione.

    4. Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad altezza uniforme.

    5. L'altezza minima dei segnali laterali è di 0,60 m e la massima è di 2,20 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m, ad eccezione delle lanterne semaforiche.

    6. I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 5,10 m, salvo nei casi di applicazione su manufatti di altezza inferiore. Qualora il segnale sia di pericolo o di prescrizione e abbia valore per l'intera carreggiata deve essere posto con il centro in corrispondenza dell'asse della stessa; se invece si riferisce ad una sola corsia, deve essere ubicato in corrispondenza dell'asse di quest'ultima ed integrato da una freccia sottostante con la punta diretta verso il basso (pannello integrativo modello II. 6/n di cui all'articolo 83, comma 10).

    7. I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo segnalato. Nelle strade urbane con velocità massima non superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del codice, la distanza può essere ridotta in relazione alla situazione dei luoghi.

    8. I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione. Essi, muniti di pannello integrativo modello II.1 di cui all'articolo 83, comma 4, possono essere ripetuti in anticipo con funzione di preavviso.

    9. I segnali DARE PRECEDENZA (art.106) e FERMARSI E DARE PRECEDENZA (art. 107) devono essere posti in prossimità del limite della carreggiata della strada che gode del diritto di precedenza e comunque a distanza non superiore a 25 m da esso fuori dai centri abitati e 10 m nei centri abitati; detti segnali devono essere preceduti dal relativo preavviso (art. 108) posto ad una distanza sufficiente affinchè i conducenti possano conformare la loro condotta alla segnalazione, tenuto conto delle condizioni locali e della velocità locale predominante su ambo le strade.

    10. I segnali che indicano la fine del divieto o dell'obbligo devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui cessa il divieto o l'obbligo stesso. L'installazione non è necessaria se il divieto o l'obbligo cessa in corrispondenza di una intersezione.

    11. In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la disposizione del segnale deve essere tale da non dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di leggibilità del segnale stesso.

    12. I segnali installati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza ed un'inclinazione rispetto al piano perpendicolare alla superficie stradale in funzione dell'andamento altimetrico della strada. Per i segnali posti ad altezza di 5,10 m, di norma, detta inclinazione sulle strade pianeggianti è di 3Œ circa verso il lato da cui provengono i veicoli (schema II.A). La disposizione planimetrica deve essere conforme agli schemi II.B, II.C, II.D.

    13. I segnali possono essere installati in versione mobile e con carattere temporaneo per comprovati motivi operativi o per situazioni ambientali di emergenza e di traffico, nonché nell'ambito di cantieri stradali o su attrezzature di lavoro fisse o mobili.

  • Art. 80 DPR 495/1992 – Dimensioni e formati dei segnali verticali

    Art. 80 DPR 495/1992 – Dimensioni e formati dei segnali verticali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il formato e le dimensioni dei segnali verticali, esclusi quelli di indicazione e quelli di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, sono stabiliti nelle tabelle II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 e II.15 che fanno parte integrante del presente regolamento.

    2. I segnali di formato "grande" devono essere impiegati sul lato destro delle strade extraurbane a due o più corsie per senso di marcia, su quelle urbane a tre o più corsie per senso di marcia e nei casi di installazione al di sopra della carreggiata. Se ripetuti sul lato sinistro, essi possono essere anche di formato "normale".

    3. I segnali di formato "piccolo" o "ridotto" si possono impiegare solo allorché le condizioni di impianto limitano materialmente l'impiego di segnali di formato "normale".

    4. Le dimensioni dei segnali, in caso di necessità, possono essere variate in relazione alla velocità predominante e all'ampiezza della sede stradale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

    5. Qualora due o più segnali compaiono su un unico pannello segnaletico, tale pannello viene denominato "segnale composito". Le dimensioni del "segnale composito" devono essere tali che i dischi in esso contenuti abbiano il diametro non inferiore a 40 cm ed i triangoli abbiano il lato non inferiore a 60 cm. Il fondo del segnale risultante deve essere di colore bianco o giallo per i segnali temporanei di prescrizione. Le dimensioni minime dei 'segnali compositì relativi alla sosta sono quelle di formato ridotto indicate nella tabella II.7 ed il disco di divieto di sosta in essi contenuto ha il diametro di 30 cm. Nel segnale di passo carrabile il disco del divieto di sosta può avere diametro minimo di 20 cm.

    6. L'impiego di segnali aventi dimensioni diverse può essere consentito solo per situazioni stradali o di traffico eccezionali temporanee; se si tratta di situazioni eccezionali permanenti occorre l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

    7. Le dimensioni dei segnali di preavviso e di quelli di conferma nonché di quei segnali per i quali non siano stati fissati specifici dimensionamenti negli articoli relativi alla segnaletica di indicazione, sono determinate dall'altezza delle lettere commisurate alla distanza di leggibilità richiesta in funzione della velocità locale predominante e dal numero delle iscrizioni, secondo le norme riguardanti la segnaletica di indicazione (tabelle II.16, II.17, II.18, II.19, II.20, II.21 che fanno parte integrante del presente regolamento).

  • Art. 79 DPR 495/1992 – Visibilità dei segnali

    Art. 79 DPR 495/1992 – Visibilità dei segnali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto.

    2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui è richiesto un determinato comportamento.

    3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti: Tipi di strade Segnali Segnali Autostrade e strade extraurbane principali m 150 m 250 Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h) m 100 m 150 Altre strade m 50 m 80 Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono riportate nei relativi articoli.

    4. Nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purché il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all'articolo

    83. 5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.

    6. La visibilità notturna può essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza è in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.

    7. In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi valore solo nelle ore diurne e di quelli con illuminazione propria, di cui gli articoli 156 e 157 ancorché posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno.

    8. Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.

    9. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    10. Le pellicole rifrangenti sono a normale (classe 1) o ad elevata efficienza (classe 2) secondo i parametri e i valori stabiliti con il disciplinare di cui al comma

    9. 11. La scelta del tipo di pellicola rifrangente deve essere effettuata dall'ente proprietario della strada in relazione all'importanza del segnale e del risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza, alla sua ubicazione ed altezza rispetto alla carreggiata, nonché ad altri fattori specifici quali la velocità locale predominante della strada, l'illuminazione esterna, le caratteristiche climatiche, il particolare posizionamento del segnale in relazione alle condizioni orografiche.

    12. L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2) è obbligatorio nei casi in cui è esplicitamente previsto, e per i segnali: dare precedenza, fermarsi e dare precedenza, dare precedenza a destra, divieto di sorpasso, nonché per i segnali permanenti di preavviso e di direzione di nuova installazione. Il predetto impiego è facoltativo per gli altri segnali. Nel caso di gruppi segnaletici unitari di direzione, ai sensi dell'articolo 128, comma 8, la installazione di nuovi cartelli nel medesimo gruppo non comporta la sostituzione dell'intero gruppo, che può permanere fino alla scadenza della sua vita utile.

    13. Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro.

  • Art. 78 DPR 495/1992 – Colori dei segnali verticali

    Art. 78 DPR 495/1992 – Colori dei segnali verticali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito indicati ed hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma

    9. Per i segnali di pericolo e prescrizione permanenti si impiegano i colori bianco, blu, rosso e nero, fatte salve le eccezioni previste nelle figure e modelli allegati al presente regolamento.

    2. Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste: a) verde: per le autostrade o per avviare ad esse; b) blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse; c) bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni ur- bane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano; d) giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori sulla strada; e) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping; f) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane; g) arancio: per i segnali SCUOLABUS e TAXI; h) rosso: per i segnali SOS e INCIDENTE; i) bianco e rosso: per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali; l) grigio: per il segnale SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO.

    3. Le scritte sui colori di fondo devono essere: a) bianche: sul verde, blu, marrone, rosso; b) nere: sul giallo e sull'arancio; c) gialle: sul nero; d) blu o nere: sul bianco. e) grigio: sul bianco.

    4. I simboli sui colori di fondo devono essere: a) neri: sull'arancio e sul giallo; b) neri o blu: sul bianco; c) bianchi: sul blu, verde, rosso, marrone e nero; d) grigio: sul bianco.

    5. Il colore grigio è ottenuto con una parziale copertura (50%) del fondo bianco con il colore nero.

  • Art. 77 DPR 495/1992 – Norme generali sui segnali verticali

    Art. 77 DPR 495/1992 – Norme generali sui segnali verticali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell'articolo 39 del codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.

    2. Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto, se del caso, di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare.

    3. Il progetto deve tenere conto, inoltre, delle caratteristiche delle strade nelle quali deve essere ubicata la segnaletica ed, in particolare, delle velocità di progetto o locali predominanti e delle prevalenti tipologie di traffico cui è indirizzata (autovetture, veicoli pesanti, motocicli); per i velocipedi ed i pedoni può farsi ricorso a specifica segnaletica purché integrata o integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore.

    4. Al fine di preavvisare i conducenti delle reali condizioni della strada per quanto concerne situazioni della circolazione, meteorologiche o altre indicazioni di interesse dell'utente i segnali verticali possono essere realizzati in modo da visualizzare di volta in volta messaggi diversi, comandati localmente o a distanza mediante idonei sistemi di controllo. Tali segnali, detti a "messaggio variabile", anche se impiegati a titolo di preavviso e di informazione, devono essere realizzati facendo uso di figure e scritte regolamentari e cioè riproducenti integralmente per forme, dimensioni, colori e disposizione le figure e gli alfabeti prescritti nei segnali verticali di tipo non variabile. Il passaggio da un messaggio all'altro deve avvenire in maniera rapida per non ingenerare confusione o distrazione nell'utente.

    5. È vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. È consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 1 a 8, e

    81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perché le loro caratteristiche non soddisfano… ai requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento.

    6. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.

    7. Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazioneproprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cm(Elevato al Quadrato). Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

  • Art. 76 DPR 495/1992 – Segnali per le esigenze dell’autorità militare

    Art. 76 DPR 495/1992 – Segnali per le esigenze dell’autorità militare

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali di cui all'articolo 38, comma 11, del codice, sono i seguenti: a) segnali di classe dei ponti; b) segnali di pericolo, di prescrizione e di normali indicazioni; c) segnali campali temporanei.

    2. I segnali di cui al comma 1 sono destinati, giusta la disposizione del richiamato articolo 38, comma 11, del codice, alle esigenze esclusive del traffico militare e, pertanto, sono diretti a regolare soltanto questo traffico e devono essere osservati esclusivamente dal personale militare nell'esercizio del traffico militare suddetto. Il comando militare territoriale competente stabilisce i luoghi ed i punti delle singole strade in cui le esigenze del traffico militare impongono la installazione dei segnali permanenti o temporanei rientranti in quelli stabiliti nel disciplinare di cui al comma 3, e li comunica al Ministero dei lavori pubblici e della difesa.

    3. Le caratteristiche, le dimensioni, i simboli e i colori nonché le modalità di apposizione dei singoli segnali sono stabiliti con disciplinare del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    4. La installazione dei segnali va comunicata all'ente proprietario con l'indicazione del tempo in cui verrà effettuata. La installazione stessa è effettuata dal personale militare; il Comando competente può richiedere il concorso dell'ente proprietario, concordando con esso i tempi e le modalità di essa.

  • Art. 75 DPR 495/1992 – Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica

    Art. 75 DPR 495/1992 – Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali si estende alle strade pubbliche e alle strade comprese nell'area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, nonché di altre aree demaniali aperte al pubblico transito.

    2. I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, se non aperte all'uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari.

    3. Le norme di regolamento relative all'articolo 38, commi 5 e 9, del codice, sono stabilite negli articoli che seguono, relativi alla segnaletica, per gruppi di segnali.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.