Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 215/2016 – Indipendenza degli organi disciplinari degli Ordini delle professioni sanitarie

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    La Corte dichiara incostituzionale la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie nella parte in cui prevedeva componenti di nomina ministeriale, perché lede l’indipendenza dell’organo che decide sui ricorsi disciplinari.

    Di cosa si tratta

    Le decisioni disciplinari degli Ordini delle professioni sanitarie possono essere impugnate davanti a una Commissione centrale, organo a carattere giurisdizionale. La legge del 1946 prevedeva che alcuni componenti di tale Commissione fossero di derivazione ministeriale, sollevando dubbi sulla loro indipendenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, relativo alla composizione dell’organo disciplinare delle professioni sanitarie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, primo e secondo comma, del d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, nelle parti relative alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale, estendendo poi la pronuncia in via consequenziale anche alle altre lettere della disposizione che richiamavano tale nomina. È così assicurata l’indipendenza dell’organo che giudica sui ricorsi disciplinari.

    Il principio

    L’organo che decide in via giurisdizionale sui ricorsi disciplinari nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie deve essere indipendente: la presenza di componenti di nomina ministeriale ne compromette l’indipendenza e l’imparzialità, in contrasto con i principi costituzionali sul giudice.

    Domande e risposte

    Quale organo era coinvolto?

    La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari degli Ordini.

    Cosa è stato dichiarato incostituzionale?

    La parte della disciplina che prevedeva componenti di derivazione ministeriale, perché incompatibile con l’indipendenza dell’organo giudicante.

    Cos’è la declaratoria consequenziale?

    È l’estensione dell’illegittimità, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, alle altre previsioni della norma collegate alla stessa nomina ministeriale.

    Norme collegate

    • Art. 108 della Costituzione — La norma garantisce l’indipendenza dei giudici speciali, parametro centrale per gli organi disciplinari delle professioni sanitarie.
    • Art. 111 della Costituzione — Il giusto processo e l’imparzialità del giudice erano invocati a sostegno dell’indipendenza dell’organo.
    • Art. 117 della Costituzione — Era richiamato anche il primo comma dell’art. 117 in relazione ai vincoli sovranazionali.
  • Corte cost. n. 214/2016 – Abolizione della vicedirigenza pubblica: questione infondata

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sull’abrogazione dell’area della vicedirigenza nel pubblico impiego, disposta dalla spending review del 2012: la scelta del legislatore di sopprimere una figura mai pienamente attuata non viola i parametri costituzionali invocati.

    Di cosa si tratta

    Una norma del 2002 prevedeva l’istituzione, tramite contrattazione collettiva, di un’apposita area della «vicedirigenza» per il personale laureato con determinata anzianità. La revisione della spesa pubblica del 2012 (spending review) ha abrogato quella previsione; alcuni dipendenti hanno contestato la soppressione davanti al Consiglio di Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale), la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha abrogato la norma istitutiva della vicedirigenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. L’abrogazione della disciplina sulla vicedirigenza — figura rimasta sostanzialmente priva di attuazione — rientra nella discrezionalità del legislatore e non lede i parametri costituzionali evocati, né sotto il profilo dell’uguaglianza e del buon andamento, né sotto quello della tutela giurisdizionale o dei vincoli convenzionali.

    Il principio

    La soppressione legislativa di un’area contrattuale del pubblico impiego (la vicedirigenza), mai concretamente istituita, rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore in materia di organizzazione del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e non viola di per sé i principi costituzionali.

    Domande e risposte

    Cos’era la vicedirigenza?

    Un’area che avrebbe dovuto raccogliere il personale laureato di qualifica elevata con una certa anzianità, da istituire tramite la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.

    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’abrogazione?

    No: ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo la soppressione una scelta legittima e discrezionale del legislatore.

    Quali norme erano invocate come parametro?

    Numerosi articoli (artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 111, 113 e 117, primo comma, Cost.), oltre alla CEDU, ma nessuno è stato ritenuto violato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 213/2016 – Permessi legge 104 estesi al convivente di fatto

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per assistere la persona con handicap grave, in alternativa al coniuge e ai parenti.

    Di cosa si tratta

    La legge sull’assistenza alle persone con disabilità grave riconosceva il diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito al coniuge e ai parenti o affini entro il secondo grado del disabile, ma non al convivente di fatto. Un lavoratore convivente con la persona disabile si era visto negare il permesso e la questione era arrivata alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Livorno ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui non includeva il convivente tra i soggetti legittimati al permesso retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione con una pronuncia additiva, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. Viene così tutelato il diritto all’assistenza del disabile grave anche nell’ambito della convivenza di fatto.

    Il principio

    L’esclusione del convivente di fatto dal diritto al permesso retribuito per assistere il familiare disabile grave è irragionevole e lesiva dei diritti della persona: il beneficio va esteso al convivente, in alternativa al coniuge e ai parenti, a tutela dell’assistenza e della salute della persona con handicap.

    Domande e risposte

    Chi può ora fruire del permesso della legge 104?

    Oltre al coniuge e ai parenti o affini entro il secondo grado, anche il convivente di fatto della persona con handicap in situazione di gravità, in via alternativa.

    Che tipo di sentenza è?

    È una sentenza «additiva»: la Corte aggiunge alla norma una previsione mancante, includendo il convivente tra i soggetti legittimati al beneficio.

    Quali principi costituzionali sono stati applicati?

    Gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, a tutela dei diritti della persona, dell’uguaglianza e della salute.

    Norme collegate

    • Art. 2 della Costituzione — La tutela dei diritti inviolabili della persona, anche nelle formazioni sociali come la convivenza, fonda l’estensione del beneficio.
    • Art. 3 della Costituzione — L’esclusione del convivente integrava una irragionevole disparità di trattamento.
    • Art. 32 della Costituzione — Il permesso è strumentale all’assistenza e quindi alla tutela della salute della persona con disabilità grave.
  • Corte cost. n. 212/2016 – Reati ministeriali: il GIP non può sollevare conflitto contro il Senato

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal GIP di Milano contro il Senato sulla natura ministeriale di un reato: il giudice per le indagini preliminari, privo di competenza funzionale, deve trasmettere gli atti al Tribunale dei Ministri, unico organo legittimato a proporre il conflitto.

    Di cosa si tratta

    Per i reati commessi dai ministri esiste una procedura speciale che coinvolge un apposito Tribunale dei Ministri e il ramo del Parlamento competente. Nel caso, il Senato aveva ritenuto non ministeriale un reato contestato a un ex ministro; il GIP di Milano, investito della richiesta di archiviazione, aveva sollevato conflitto di attribuzione contro il Senato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato era stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nei confronti del Senato, a seguito della deliberazione con cui il Senato aveva dichiarato la propria incompetenza per la non ministerialità dei reati. Veniva in rilievo l’art. 96 della Costituzione sui reati ministeriali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. Il GIP, come egli stesso riconosce, è privo di «competenza funzionale» sulla natura ministeriale del reato; di fronte a una valutazione del Senato divergente da quella del Collegio per i reati ministeriali, è quest’ultimo (il Tribunale dei Ministri) a poter sollevare il conflitto. Il GIP deve quindi trasmettere gli atti a tale organo.

    Il principio

    Nel sistema dei reati ministeriali, il giudice per le indagini preliminari non è legittimato a sollevare il conflitto di attribuzione sulla qualificazione ministeriale del reato: deve trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali, unico organo competente a difendere quelle attribuzioni davanti alla Corte.

    Domande e risposte

    Chi può sollevare il conflitto in questi casi?

    Il Collegio per i reati ministeriali (Tribunale dei Ministri), non il giudice per le indagini preliminari, che è privo di competenza funzionale sulla natura ministeriale del reato.

    Perché il conflitto del GIP era inammissibile?

    Perché mancava il requisito soggettivo: il GIP stesso dichiarava di non avere competenza funzionale sulla questione, quindi non era il potere legittimato a far valere la menomazione delle attribuzioni.

    Cosa deve fare allora il GIP?

    Trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali, che potrà eventualmente proporre il conflitto contro la deliberazione del Senato.

    Norme collegate

    • Art. 96 della Costituzione — Il caso riguarda la procedura per i reati ministeriali, disciplinata dall’art. 96 della Costituzione.
  • Corte cost. n. 211/2016 – Fondi statali per il trasporto pubblico locale: serve l’intesa con le Regioni

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale la norma della legge di stabilità 2015 sul riparto dei fondi per il rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, nella parte in cui prevede che il decreto ministeriale sia adottato solo «sentita» la Conferenza Stato-Regioni anziché «d’intesa» con essa.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva stanziato risorse per rinnovare gli autobus destinati al trasporto pubblico locale, materia di competenza delle Regioni. La Regione Campania contestava che il riparto delle risorse fosse deciso con un decreto ministeriale adottato dopo aver semplicemente «sentito» le Regioni, senza un loro coinvolgimento più forte.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Campania ha impugnato l’art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 119, quinto comma, 5 e 120 della Costituzione, lamentando un intervento statale in materia regionale e l’inadeguatezza del meccanismo di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alla previsione del decreto adottato «sentita» la Conferenza Stato-Regioni, anziché «d’intesa» con essa. Trattandosi di materia di competenza residuale regionale (trasporto pubblico locale), il riparto delle risorse richiede il più ampio coinvolgimento delle Regioni attraverso lo strumento dell’intesa, tanto più che tra i criteri figura anche il cofinanziamento regionale e locale.

    Il principio

    Quando lo Stato finanzia interventi che incidono su materie di competenza regionale residuale, il principio di leale collaborazione impone un coinvolgimento «forte» delle Regioni: il riparto delle risorse deve avvenire «d’intesa» con la Conferenza Stato-Regioni, non con il più debole parere reso «sentita» la Conferenza.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato incostituzionale la norma solo nella parte in cui prevedeva il decreto «sentita» la Conferenza Stato-Regioni invece che «d’intesa» con essa.

    Perché serviva l’intesa e non il semplice parere?

    Perché il trasporto pubblico locale è materia di competenza regionale residuale: il riparto di fondi statali in tale ambito richiede una forma di coinvolgimento decisionale forte delle Regioni.

    Lo Stato poteva comunque finanziare il settore?

    Sì: la Corte ha ritenuto ammissibile il finanziamento statale per assicurare standard uniformi di sicurezza ed efficienza sul territorio nazionale, ma con il metodo dell’intesa.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Il trasporto pubblico locale rientra nella competenza residuale regionale ex art. 117, quarto comma.
    • Art. 119 della Costituzione — L’autonomia finanziaria regionale e i limiti ai finanziamenti statali di scopo erano in discussione ex art. 119.
    • Art. 120 della Costituzione — Il principio di leale collaborazione, che impone l’intesa, si collega anche a questo parametro.
  • Corte cost. n. 210/2016 – Piano cave della Liguria e prevalenza del piano paesaggistico

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    La Corte dichiara incostituzionali numerose norme della legge ligure sulle cave (legge reg. n. 6 del 2015), perché indeboliscono la tutela del paesaggio: il piano delle attività estrattive deve restare subordinato al piano paesaggistico, secondo gli standard fissati dallo Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva modificato la disciplina delle attività estrattive (cave), allentando il vincolo di coerenza con il piano paesaggistico, eliminando il rapporto ambientale per la valutazione ambientale strategica e introducendo nozioni come i «margini di flessibilità» dell’autorizzazione paesaggistica. Il Governo riteneva che queste norme abbassassero la tutela dell’ambiente garantita dallo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, 4, 8, 11, 15, 17, 23 e 24 della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente, competenza esclusiva dello Stato) e all’art. 97 Cost., per contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio e con il codice dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto integralmente il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate. La tutela dell’ambiente è competenza esclusiva dello Stato e fissa standard uniformi: alle Regioni è consentito solo elevare i livelli di tutela, non derogarvi in peggio. La sostituzione dell’obbligo di coerenza con un «raccordo» generico, la soppressione del rapporto ambientale e i «margini di flessibilità» non previsti dalla legge statale violano questi limiti.

    Il principio

    La competenza regionale in materia di cave incontra il limite della competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente: la Regione non può alterare il principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico né introdurre nozioni indeterminate che eludano i precetti statali; può solo incrementare i livelli di tutela.

    Domande e risposte

    Cosa sono i «margini di flessibilità» censurati?

    Una nozione introdotta dalla legge ligure per l’autorizzazione paesaggistica e non prevista da alcuna norma statale: per la sua indeterminatezza rischiava di eludere i precetti del codice dei beni culturali e del paesaggio.

    La Regione può legiferare sulle cave?

    Sì, le cave rientrano nella competenza residuale regionale, ma la disciplina deve rispettare gli standard statali di tutela dell’ambiente e può solo elevarli, mai abbassarli.

    Perché era illegittimo togliere il rapporto ambientale?

    Perché il codice dell’ambiente impone il rapporto ambientale nella fase di approvazione del piano: la sua soppressione contrastava con la disciplina statale a tutela dell’ambiente.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — La tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali è competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s).
    • Art. 97 della Costituzione — Era invocato anche il principio di buon andamento e di tipicità degli atti amministrativi, poi assorbito dalla decisione.
  • Corte cost. n. 209/2016 – Omesso versamento IVA: restituzione degli atti dopo la riforma del 2015

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    La Corte costituzionale non decide nel merito la questione sul reato di omesso versamento dell’IVA (art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000) e restituisce gli atti al giudice di Treviso, perché dopo l’ordinanza di rimessione è entrata in vigore una riforma che ha innalzato la soglia di punibilità e introdotto una causa di non punibilità.

    Di cosa si tratta

    Il reato di omesso versamento dell’IVA punisce chi non versa, entro il termine di legge, l’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale oltre una certa soglia. Il Tribunale di Treviso, in un processo penale, dubitava che punire questa condotta sia in sede penale sia con una sanzione amministrativa violasse il divieto di essere giudicati due volte per lo stesso fatto («ne bis in idem»).

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU e all’art. 50 della Carta di Nizza (divieto di «bis in idem»). La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Treviso nell’ambito di un procedimento penale per omesso versamento dell’IVA.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Treviso. Dopo l’ordinanza di rimessione è intervenuto il d.lgs. n. 158 del 2015, che ha innalzato la soglia di punibilità a duecentocinquantamila euro per periodo d’imposta (importo superiore a quello contestato) e ha introdotto una causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito tributario. Spetta quindi al giudice rivalutare la rilevanza della questione alla luce della nuova disciplina.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione, sopravviene una modifica normativa che incide sulla fattispecie e può influire sulla rilevanza della questione (qui l’innalzamento della soglia di punibilità, più favorevole al reo ai sensi dell’art. 2 del codice penale), la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché ne riconsideri la rilevanza.

    Domande e risposte

    La Corte ha dichiarato incostituzionale il reato di omesso versamento IVA?

    No. La Corte non è entrata nel merito: ha restituito gli atti al giudice perché valutasse di nuovo la rilevanza della questione dopo la riforma del 2015.

    Cosa è cambiato con il d.lgs. n. 158 del 2015?

    La soglia di punibilità per l’omesso versamento IVA è salita a 250.000 euro per periodo d’imposta ed è stata introdotta una causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento.

    Perché l’innalzamento della soglia rileva anche per fatti precedenti?

    Perché, secondo la Corte di cassazione richiamata, l’aumento delle soglie è una modifica favorevole al reo e si applica retroattivamente ai sensi dell’art. 2 del codice penale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — La violazione del «ne bis in idem» CEDU era prospettata in riferimento a questo parametro, che impone il rispetto dei vincoli internazionali.
  • Corte cost. n. 208/2016 – Equa riparazione per la durata del processo (legge Pinto, art. 2)

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Firenze sull’art. 2 della legge Pinto, in tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Firenze dubitava della legittimità delle norme della legge Pinto (legge n. 89 del 2001) che, dopo la riforma del 2012, fissano limiti e presupposti per l’indennizzo dovuto a chi ha subito un processo di durata irragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 89 del 2001 (come modificata dal d.l. n. 83 del 2012), in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU. Giudice rimettente: la Corte d’appello di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative al comma 2-bis e inammissibili le questioni relative al comma 2-ter dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, per profili attinenti alla formulazione e alla prospettazione delle censure.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono essere formulate in modo specifico e completo: i difetti di prospettazione delle censure, anche in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, ne determinano l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Che cos’è la legge Pinto?

    È la legge n. 89 del 2001, che prevede un’equa riparazione (indennizzo) a favore di chi ha subito un processo di durata irragionevole, in attuazione dell’art. 6 CEDU.

    Che cosa contestava la Corte d’appello di Firenze?

    I commi 2-bis e 2-ter dell’art. 2, introdotti nel 2012, che fissano presupposti e limiti per il riconoscimento dell’indennizzo.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Per ragioni processuali legate alla formulazione e alla prospettazione delle censure, senza esame del merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 207/2016 – Termine per la messa alla prova e apertura del dibattimento (art. 464-bis c.p.p.)

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 464-bis c.p.p., che fissa fino all’apertura del dibattimento il termine per chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Brindisi dubitava della legittimità della norma che consente di chiedere la messa alla prova solo fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, ritenendola in contrasto con il principio di legalità e irretroattività sancito dalla CEDU, trattandosi di istituto introdotto da poco.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 7 della CEDU, nella parte in cui fissa all’apertura del dibattimento il termine per la richiesta di messa alla prova. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Brindisi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 464-bis, comma 2, c.p.p., sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 7 della CEDU.

    Il principio

    La previsione di un termine processuale (l’apertura del dibattimento) per chiedere la messa alla prova attiene alla disciplina del processo e non viola il principio di legalità e irretroattività penale di cui all’art. 7 CEDU, che riguarda i reati e le pene.

    Domande e risposte

    Entro quando si può chiedere la messa alla prova?

    Secondo l’art. 464-bis c.p.p., la richiesta può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

    Perché il giudice invocava l’art. 7 CEDU?

    Riteneva che il termine si traducesse in un’applicazione sfavorevole della disciplina a fatti pregressi; la Corte ha escluso che si tratti di materia coperta dal principio di irretroattività penale.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la questione manifestamente infondata: il termine processuale non viola il principio di legalità e irretroattività della CEDU.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — primo comma, in relazione all’art. 7 della CEDU sul principio di legalità e irretroattività penale
  • Corte cost. n. 206/2016 – Liquidazione del compenso al difensore d’ufficio (art. 116 T.U. spese di giustizia)

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 116 del Testo unico sulle spese di giustizia, in tema di compenso del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile o insolvente.

    Di cosa si tratta

    Il giudice penale del Tribunale di Roma, chiamato a liquidare il compenso a un difensore d’ufficio, dubitava della legittimità della disciplina che regola le modalità e i tempi del pagamento del compenso a carico dello Stato, quando l’assistito sia irreperibile o insolvente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico delle spese di giustizia), in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione.

    Il principio

    La disciplina della liquidazione del compenso al difensore d’ufficio, contenuta nel Testo unico sulle spese di giustizia, non contrasta con i principi di eguaglianza, buon andamento e giusto processo: rientra nella ragionevole discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    Chi è il difensore d’ufficio?

    È l’avvocato nominato dallo Stato per assistere l’imputato che non abbia un difensore di fiducia; ha diritto a un compenso, posto a carico dell’assistito o, se insolvente o irreperibile, dello Stato.

    Che cosa contestava il giudice?

    La disciplina dell’art. 116 sulle modalità di liquidazione e pagamento del compenso al difensore d’ufficio in caso di assistito irreperibile o insolvente.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la questione manifestamente infondata: la norma è conforme ai parametri costituzionali evocati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 205/2016 – Concorso di Province e Città metropolitane al contenimento della spesa

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    La Corte respinge in gran parte le censure della Regione Veneto contro i tagli alla spesa di Province e Città metropolitane previsti dalla legge di stabilità 2015: questioni in parte inammissibili, in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato le disposizioni della legge di stabilità 2015 che imponevano a Province e Città metropolitane un consistente concorso al contenimento della spesa pubblica, con riduzioni progressive della spesa corrente, ritenendole lesive dell’autonomia degli enti territoriali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 418, 419 e 451, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), in riferimento, tra gli altri, agli artt. 2, 3, 5, 117 e 119 della Costituzione. Ricorrente: la Regione Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate (anche «nei sensi di cui in motivazione») le questioni sull’art. 1, commi 418, 419 e 451, della legge n. 190 del 2014, salvando l’impianto del concorso degli enti di area vasta al contenimento della spesa.

    Il principio

    Il legislatore statale può imporre a Province e Città metropolitane un concorso al contenimento della spesa pubblica, nel rispetto dell’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost., purché le misure siano coerenti con il coordinamento della finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Che cosa imponeva la norma impugnata?

    Un concorso di Province e Città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, con riduzioni progressive della spesa corrente per gli anni successivi.

    Perché la Regione Veneto ha impugnato la norma?

    Perché riteneva che i tagli imposti agli enti di area vasta ledessero la loro autonomia finanziaria e i principi costituzionali sull’autonomia degli enti territoriali.

    Come si è conclusa la decisione?

    La Corte ha respinto in gran parte le censure, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 204/2016 – Rimedio risarcitorio per detenzione inumana e ergastolo (art. 35-ter o.p.)

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario: il rimedio risarcitorio per chi ha subito una detenzione contraria all’art. 3 CEDU si applica, mediante interpretazione, anche al condannato all’ergastolo.

    Di cosa si tratta

    Un detenuto condannato all’ergastolo, che aveva subito condizioni detentive contrarie al divieto di trattamenti inumani, chiedeva il ristoro previsto dall’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario. Il Magistrato di sorveglianza di Padova dubitava che la norma escludesse l’ergastolano dal rimedio economico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 35-ter della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 3 della CEDU. Giudice rimettente: il Magistrato di sorveglianza di Padova.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, sul presupposto che la norma, correttamente interpretata, non esclude il condannato all’ergastolo che abbia già scontato una frazione di pena tale da rendere ammissibile la liberazione condizionale dal ristoro economico previsto dal comma 2 dell’art. 35-ter.

    Il principio

    L’art. 35-ter o.p. va interpretato in modo conforme a Costituzione e CEDU: anche il condannato all’ergastolo ha diritto al ristoro per la detenzione contraria all’art. 3 CEDU, secondo i rimedi previsti dalla norma.

    Domande e risposte

    Che cos’è il rimedio dell’art. 35-ter o.p.?

    È il rimedio risarcitorio introdotto nel 2014 a favore dei detenuti che hanno subito condizioni di detenzione contrarie al divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU).

    L’ergastolano è escluso da questo rimedio?

    No: la Corte ha chiarito che, interpretata correttamente, la norma non esclude il condannato all’ergastolo dal ristoro economico.

    Perché la questione è stata dichiarata non fondata?

    Perché il dubbio del giudice poteva essere superato con un’interpretazione costituzionalmente orientata, senza bisogno di dichiarare illegittima la norma.

    Norme collegate