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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte non decide nel merito sui contratti a termine dei docenti: poiché nel frattempo è intervenuta la riforma della scuola (legge n. 107 del 2015), ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trento perché rivaluti se la questione sia ancora rilevante.

Di cosa si tratta

Alcuni docenti della Provincia autonoma di Trento, assunti con una successione di contratti a tempo determinato, avevano chiesto il risarcimento del danno per l’abuso dei contratti a termine. Il Tribunale di Trento dubitava che la normativa che consente le supplenze annuali in attesa dei concorsi fosse compatibile con il diritto dell’Unione europea sul lavoro a tempo determinato.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 e l’art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 2006, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla clausola 5 dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/70/CE). Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Trento.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Trento. Dopo le ordinanze di rimessione era infatti intervenuta la legge n. 107 del 2015, che ha riformato la disciplina del contratto a termine per il personale della scuola: spetta quindi al giudice rivalutare la perdurante rilevanza della questione alla luce della normativa sopravvenuta.

Il principio

Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, muta il quadro normativo applicabile (ius superveniens), la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice, perché verifichi se la questione conservi rilevanza nel giudizio principale.

Domande e risposte

Che cosa significa «restituzione degli atti»?

La Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, affinché valuti di nuovo se la pronuncia richiesta serva ancora a decidere la causa, alla luce delle norme nel frattempo cambiate.

Perché la Corte non ha deciso se la norma fosse legittima?

Perché la sopravvenuta legge n. 107 del 2015 ha modificato la disciplina dei contratti a termine nella scuola, incidendo sulla rilevanza della questione, che deve essere riesaminata dal giudice.

I docenti hanno perso la causa?

No. La causa prosegue davanti al Tribunale di Trento: la Corte non si è pronunciata sul merito del diritto al risarcimento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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