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La Corte ha ritenuto infondata la questione sulla mancata sospensione feriale dei termini per i giudizi di opposizione all’esecuzione: l’esclusione di questi procedimenti dalla sospensione feriale, secondo il diritto vivente, non viola il principio di uguaglianza.
Di cosa si tratta
Nel corso di un’esecuzione il giudice di Cosenza dubitava che fosse ragionevole escludere i giudizi di opposizione all’esecuzione dalla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista in via generale per le altre cause.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Cosenza ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 742 del 1969 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nel testo allora vigente, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, come interpretato dal diritto vivente con riguardo ai giudizi di opposizione all’esecuzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. L’esclusione dalla sospensione feriale dei procedimenti previsti dall’art. 92 dell’ordinamento giudiziario – tra cui le opposizioni all’esecuzione – risponde all’esigenza di celerità propria di tali procedimenti e non determina una disparità di trattamento costituzionalmente illegittima rispetto alle altre cause.
Il principio
L’esclusione di determinati procedimenti, caratterizzati da esigenze di celerità, dalla sospensione feriale dei termini processuali rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola l’art. 3 Cost., trattandosi di situazioni non irragionevolmente differenziate.
Domande e risposte
La sospensione feriale dei termini vale per ogni causa?
No: la legge esclude alcuni procedimenti urgenti, tra cui i giudizi di opposizione all’esecuzione.
Perché questa esclusione non è discriminatoria?
Perché risponde a una specifica esigenza di celerità di tali procedimenti, ragionevolmente diversi dalle cause ordinarie.
La Corte ha modificato la norma?
No: ha dichiarato la questione non fondata, lasciando ferma la disciplina come interpretata dal diritto vivente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Parametro: principio di uguaglianza e ragionevolezza.
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