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La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sul ritiro della patente come pena accessoria per i reati di droga: il giudice aveva impugnato la norma sbagliata. Voleva un potere «manipolatore» del giudice dell’esecuzione, ma aveva censurato l’art. 85 d.P.R. 309/1990 invece della norma processuale sui poteri del giudice.
Di cosa si tratta
Un condannato per traffico di stupefacenti, dopo aver scontato la pena detentiva, chiedeva la revoca della pena accessoria del ritiro della patente, sostenendo di averne assoluta necessità per il proprio reinserimento lavorativo come autista di una cooperativa di trasporti.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Palermo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente l’esecuzione del ritiro della patente dopo l’espiazione della pena principale, in asserito contrasto con la finalità rieducativa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per aberratio ictus. Il giudice mirava in realtà a ottenere un generale potere «manipolatore» del giudice dell’esecuzione (riconducibile all’art. 676 cod. proc. pen.), ma aveva censurato l’art. 85 d.P.R. 309/1990, senza contestarne né l’applicabilità né l’operatività differita: la richiesta era inoltre generica e priva di contenuto obbligato.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve colpire la disposizione che davvero produce l’effetto contestato: se il giudice indirizza la censura verso una norma diversa da quella rilevante (aberratio ictus) e formula un petitum generico privo di contenuto obbligato, la questione è manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Che cos’è l’aberratio ictus in questo contesto?
È l’errore del giudice che indirizza la questione di costituzionalità verso una norma diversa da quella che realmente produce l’effetto contestato.
La Corte ha valutato se il ritiro della patente sia rieducativo?
No: non è entrata nel merito, perché la questione era inammissibile per il difetto di impostazione dell’ordinanza.
Cosa avrebbe dovuto fare il giudice?
Indirizzare la censura sulla norma processuale relativa ai poteri del giudice dell’esecuzione e formulare un petitum dal contenuto determinato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Parametro: principio di ragionevolezza e uguaglianza.
- Art. 27 della Costituzione — Parametro: finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma).
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