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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato illegittime tre norme della legge di stabilità 2015 della Basilicata: il tetto di spesa sanitaria calcolato «al netto» della mobilità attiva e due previsioni di spesa prive di adeguata copertura finanziaria. Salva invece l’autorizzazione a sottoscrivere quote consortili, interpretata come spesa entro il limite della copertura.

Di cosa si tratta

Lo Stato aveva impugnato più articoli della legge regionale, contestando soprattutto il modo in cui la Regione fissava i tetti di spesa per le prestazioni sanitarie da privato e la mancanza di copertura per alcuni stanziamenti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 16, 27, 29 e 61 della legge della Regione Basilicata n. 5 del 2015, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica e con l’obbligo di copertura.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 12, comma 1 (tetto di spesa calcolato al netto della mobilità sanitaria attiva), e degli artt. 27 e 61 (privi di copertura finanziaria); ha ritenuto non fondata la questione sull’art. 29, comma 1, interpretato nel senso di spesa entro il limite della copertura; ha dichiarato estinto il processo sugli artt. 12 e 16 per rinuncia parziale dopo le modifiche regionali.

Il principio

Le Regioni devono attuare gli obiettivi statali di riduzione della spesa sanitaria conseguendo il risultato complessivo richiesto, senza escludere voci come la mobilità attiva; e ogni nuova spesa deve avere una copertura finanziaria credibile, sufficientemente sicura e non arbitraria, come imposto dall’art. 81, terzo comma, Cost.

Domande e risposte

Perché il tetto di spesa «al netto» della mobilità attiva è illegittimo?

Perché escludere quelle prestazioni impedisce di conseguire il risparmio complessivo richiesto dal principio statale di coordinamento della finanza pubblica.

Cosa significa che una norma è priva di copertura?

Che la spesa prevista non trova corrispondenti stanziamenti di bilancio: ciò viola l’art. 81, terzo comma, Cost.

Perché l’art. 29 si è salvato?

Perché autorizzava la spesa entro un «limite massimo», interpretabile come spesa entro la copertura disponibile, senza autorizzare indebitamento.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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