Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 68 DPR 495/1992 – Cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti

    Art. 68 DPR 495/1992 – Cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo di cui all'articolo 25, comma 3, del codice, devono essere collocati in genere fuori della carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione.

    2. Su ciascuno degli spigoli verticali del cassonetto devono essere apposti pannelli di pellicola rifrangente a strisce bianche e rosse, per una superficie complessiva utile per cassonetto, non inferiore a 3.200 cm(Elevato al Quadrato) comunque frazionabili (fig. II.479/a). Le pellicole rifrangenti devono possedere i requisiti colorimetrici e fotometrici stabiliti nel disciplinare di cui all'articolo 79, comma

    9. Nelle zone urbane, ove coesistono elevati volumi di traffico e fonti di disturbo luminose o alto livello di luminosità ambientale, le pellicole rifrangenti devono di norma essere della classe 2 di cui all'articolo 79, comma

    10. 3. Quando, per conformazione del cassonetto e per disposizione delle attrezzature accessorie, la segnaletica di cui al comma 2 non può essere applicata, essa può essere sostituita con quattro pannelli ridotti, ciascuno di superficie di 20 x 20 cm in modo da realizzare una superficie totale di segnalazione non inferiore a 1.600 cm(Elevato al Quadrato) (fig. II.479/b). In questa ipotesi, i cassonetti devono essere ubicati in aree riservate destinate a parcheggio fuori della carreggiata o entro la stessa.

    4. I cassonetti che non siano dotati della segnaletica di cui ai commi 2 e 3 devono essere ubicati in sede propria.

    5. Ove il cassonetto venga collocato ai margini della carreggiata l'area di ubicazione dello stesso deve essere delimitata con segnaletica orizzontale conforme all'articolo 152, comma 2.

  • Art. 67 DPR 495/1992 – Concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali

    Art. 67 DPR 495/1992 – Concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'ente proprietario della strada, quando rilascia la concessione per l'attraversamento o la occupazione stradale, può prescrivere che nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche aggiuntive a quelle specifiche vigenti e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, può richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.

    2. Il concessionario è tenuto all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica prescritta ed è responsabile per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori.

    3. L'ente proprietario della strada indica la documentazione necessaria per ottenere la concessione ad eseguire i lavori.

    4. L'ente proprietario della strada deve pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'ente che intende ottenere in concessione i lavori, trascorsi i quali l'istanza si intende rigettata.

    5. La concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione è accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l'ente proprietario della strada concedente e l'ente concessionario nella quale devono essere stabiliti: a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata; b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale; c) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi; d) i controlli ed ispezioni e il collaudo riservato al concedente; e) la durata della concessione; f) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia nei confronti dell'ente proprietario della strada che dei terzi danneggiati; g) la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali, prevista dall'articolo 27 del codice. In particolare gli enti concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del codice possono stipulare con l'ente proprietario della strada convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. Dette convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma. In tal caso, i dati relativi alle lettere a), b) ed e) e le eventuali specifiche prescrizioni attinenti il singolo attraversamento o la singola occupazione stradale sono indicati nel provvedimento di concessione. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali è determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ovvero stabilita dall'ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale.

    6. Le opere di attraversamento e di occupazione possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo… che è limitato alla verifica della rispondenza tra le prescrizioni dell'atto di concessione e la realizzazione effettiva delle opere. Detta verifica deve essere eseguita dall'ente proprietario della strada entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, effettuata dal concessionario.

  • Art. 66 DPR 495/1992 – Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate

    Art. 66 DPR 495/1992 – Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti, sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale.

    2. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione, secondo le direttive emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Dipartimento delle aree urbane. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata.

    3. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall'ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a 1 m. Per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondità minima può essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza della circolazione e garantita l'integrità del corpo stradale per tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione.

    4. Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna. Per gli attraversamenti con impianti inerenti i servizi di cui all'articolo 28 del codice, detta distanza può essere ridotta ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono comunque fatte salve le eventuali diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto e la disciplina dei casi di deroga ivi prevista. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.

    5. Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco sul piano viabile nel punto più depresso deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto.

    6. Le tipologie e le modalità di esecuzione degli attraversamenti sia in sotterraneo che con strutture sopraelevate sono sottoposte all'approvazione dell'ente proprietario della strada in sede di rilascio della concessione di cui all'articolo

    67. 7. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nella fase di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale, si applicano le disposizioni di cui al comma

    3. 8. Le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali sono ubicati, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto, ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio. In tale situazione i sostegni verticali sono ubicati, ove possibile, nel rispetto delle distanze e degli eventuali franchi di sicurezza e, in ogni caso, al di fuori della carreggiata.

    9. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610.

    10. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610.

  • Art. 65 DPR 495/1992 – Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale

    Art. 65 DPR 495/1992 – Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade, di cui all'articolo 25 del codice, possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi… si distinguono in: a) attraversamenti trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto; b) occupazioni longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto; c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti.

    2. Nelle strade extraurbane principali e, di norma, nelle strade extraurbane secondarie, sono vietati attraversamenti a raso di linee ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e importanza.

    3. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficoltà tecniche. 4. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

  • Art. 64 DPR 495/1992 – Concessione

    Art. 64 DPR 495/1992 – Concessione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'ente proprietario della strada può concedere, ad uno o più richiedenti, nel rispetto dei criteri dettati dalle disposizioni vigenti in materia, l'uso dell'area necessaria per la realizzazione delle opere e la gestione dei servizi. Qualora l'ente proprietario si avvalga della facoltà di affidare in concessione la realizzazione dell'opera e la gestione dei servizi ad uno o più richiedenti, potrà essere affidata a terzi la gestione di taluni servizi di cui l'area è dotata, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

    2. I rapporti tra ente proprietario della strada e concessionario sono regolati da apposita convenzione.

    3. Alla convenzione di cui sopra è allegato, facendone parte integrante, il disciplinare predisposto dall'ente proprietario della strada che stabilisce le norme di progettazione, costruzione e gestione e che regola i poteri di vigilanza dell'ente stesso.

    4. La convenzione stabilisce anche la durata della concessione e detta la disciplina dei rapporti economici.

    5. La convenzione può subire modificazioni e integrazioni a mezzo di una successiva convenzione, anche a richiesta del soggetto concessionario, in relazione alle variate esigenze del traffico e della utenza.

  • Art. 63 DPR 495/1992 – Aree e fabbricati di manutenzione e di esercizio della rete viaria

    Art. 63 DPR 495/1992 – Aree e fabbricati di manutenzione e di esercizio della rete viaria

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le aree e i fabbricati destinati alla manutenzione e all'esercizio della rete viaria devono essere ubicati in posizione tale, lungo il tracciato, da garantire la tempestività e l'efficienza degli interventi di esercizio e di manutenzione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. 2. Le stazioni destinate alle operazioni di esazione del pedaggio si configurano come aree nelle quali sono svolte le attività di esazione, di informazione, di vendita dei mezzi di pagamento del pedaggio e di assistenza all'utenza. L'accesso ai servizi deve essere realizzato in modo da non interferire con la circolazione dei veicoli.

  • Art. 62 DPR 495/1992 – Aree di servizio destinate a parcheggio e sosta

    Art. 62 DPR 495/1992 – Aree di servizio destinate a parcheggio e sosta

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le aree di servizio destinate al parcheggio ed alla sosta dei veicoli devono essere dotate di un'area apposita per il parcheggio, con indicazioni, a mezzo di strisce longitudinali bianche a terra, dei singoli posti macchina. Tale area deve essere munita del segnale di parcheggio, come stabilito dal presente regolamento.

    2. Esse devono essere dotate, inoltre, di area destinata alla sosta, con spazi destinati alla medesima, con zona a verde e devono essere attrezzate con camminamenti pedonali, sedili e, se possibile, con punti per picnic. Devono essere dotate, altresì, di adeguati servizi igienici collettivi e di contenitori per la raccolta differenziale dei rifiuti.

  • Art. 61 DPR 495/1992 – Aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro degli utenti

    Art. 61 DPR 495/1992 – Aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro degli utenti

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le aree di servizio relative alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 del codice, destinate al rifornimento ed al ristoro degli utenti sono dotate di tutti i servizi necessari per il raggiungimento delle finalità suddette, con i distributori di carburante, le officine meccaniche ed eventualmente di lavaggio, i locali di ristoro ed eventualmente di alloggio, i posti telefonici, di pronto soccorso e di polizia stradale, gli adeguati servizi igienici collettivi ed i contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti.

    2. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle aree di servizio. La installazione e l'esercizio, lungo le strade, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, è subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti. Con le norme di cui all'articolo 13 del codice, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce, oltre gli standards e i criteri di cui all'articolo 60, comma 4, le caratteristiche tecniche che devono essere imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in relazione alla tipologia delle strade e per tipo di carburante erogato, fatte salve le norme di settore vigenti.

    3. Sulle strade di tipo E ed F in ambito urbano gli impianti di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi ai requisiti previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo

    46. Gli impianti di distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale.

  • Art. 60 DPR 495/1992 – Ubicazione delle pertinenze di servizio

    Art. 60 DPR 495/1992 – Ubicazione delle pertinenze di servizio

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell'articolo 24, comma 4, del codice, è parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico. Per le pertinenze che costituiscono aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro, le previsioni progettuali si limitano ad individuarne il numero minimo in relazione alle esigenze, in accordo con i piani regionali di riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.

    2. Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B e D di cui all'articolo 2 del codice, devono essere ubicate su apposite aree…, comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli.

    3. Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimità di intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata. L'ubicazione delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima; presso le uscite sono vietati siepi e cartelli che impediscono la visuale sulla strada ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico.

    4. Ulteriori criteri per la localizzazione e gli standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio sono fissati dalle norme che il Ministro dei lavori pubblici emana ai sensi dell'articolo 13 del codice, in conformità con le specifiche norme di settore vigenti.

  • CCNL Autoscuole: welfare e bilateralità

    CCNL Autoscuole

    Welfare, bilateralità e sanità integrativa nel CCNL Autoscuole

    Ente bilaterale, welfare contrattuale annuo e previdenza complementare: le tutele aggiuntive alla retribuzione per chi lavora in autoscuole e studi di consulenza.

    In sintesi

    Il CCNL Autoscuole prevede un sistema di welfare di settore su quattro fronti: l’ente bilaterale nazionale, finanziato da 2 euro al mese a carico dell’azienda per ogni dipendente a tempo indeterminato non in prova; un welfare contrattuale annuo del valore di 200 euro, fruibile in beni e servizi e non in denaro; la sanità integrativa del Fondo EST (15 euro al mese a carico dell’azienda e 2 euro del lavoratore); e la previdenza complementare con una quota contrattuale dell’1% della retribuzione, a cui si aggiunge l’1,50% dell’azienda per gli iscritti a Priamo.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica e Nautica
    Parti firmatarie
    UNASCA · CONFARCA (datoriali) · FIT-CISL · FILT-CGIL · UILTRASPORTI
    Decorrenza
    Testo consolidato del 28 febbraio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2021 e scaduto il 31 dicembre 2023; si applica in ultrattività finché non sarà rinnovato
    Ambito
    Dipendenti di autoscuole, scuole nautiche, studi e agenzie di consulenza automobilistica (pratiche auto)
    Fonte
    Testo consolidato 28/02/2023 (codice CNEL IC91) letto su ContrattiCCNL.it e ilCCNL.it; sintesi Mysolution (gennaio 2017) per i punti non toccati dal rinnovo del 2023

    Le tre componenti del welfare di settore

    Il CCNL Autoscuole costruisce un sistema integrato di tutele aggiuntive rispetto alla retribuzione monetaria, articolato in tre componenti principali: la bilateralità di settore, il welfare contrattuale annuo e la previdenza complementare per chi vi aderisce.

    L'ente bilaterale di settore

    Le parti hanno costituito un ente bilaterale nazionale per il settore delle autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica. Dal 1° settembre 2021 l’ente è finanziato da un contributo a carico dell’azienda di 2,00 euro al mese per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova, ed eroga servizi e prestazioni a sostegno di lavoratori e datori. Il versamento al fondo bilaterale è un obbligo contrattuale per le aziende che applicano il CCNL.

    Il welfare contrattuale annuo

    Il contratto riconosce ai dipendenti strumenti di welfare per un valore annuo definito (pari a 200 euro secondo gli accordi vigenti), spettante ai lavoratori non in prova, in forza alla data fissata (1° gennaio di ogni anno), con rapporto a tempo indeterminato oppure a tempo determinato con almeno tre mesi di anzianità nell'anno. Il welfare:

    • non è erogato in denaro in busta paga;
    • si fruisce in beni e servizi (rimborsi, istruzione, previdenza, ecc.) tramite piattaforma o modalità previste;
    • va utilizzato entro la scadenza annuale (di norma il 31 dicembre), pena la perdita del credito.

    Tabella riepilogativa

    Componenti del welfare contrattuale di settore
    Componente Cosa offre Finanziamento
    Ente bilaterale Servizi e prestazioni a lavoratori e imprese 2,00 € al mese per 12 mensilità, a carico dell’azienda, per ogni dipendente a tempo indeterminato non in prova
    Welfare contrattuale Valore annuo (200 €) in beni e servizi A carico del datore, non in denaro
    Sanità integrativa (Fondo EST) Prestazioni sanitarie integrative 15 € al mese a carico dell’azienda e 2 € a carico del lavoratore
    Previdenza complementare Pensione integrativa (TFR + contributi); fondo Priamo Quota contrattuale dell’1% della retribuzione per tutti i lavoratori; per gli iscritti a Priamo si somma l’1,50% a carico dell’azienda

    Nota: importi e requisiti sono quelli indicati nella sintesi delle novità del CCNL 2023 (approvato il 28 febbraio 2023); il welfare di 200 euro vale dal 1° gennaio 2022 ed è riservato ai dipendenti non in prova in forza al 1° gennaio di ogni anno, a tempo indeterminato o a termine con 3 mesi di anzianità.

    Sanità integrativa e previdenza complementare

    I lavoratori accedono all’assistenza sanitaria integrativa del Fondo EST, finanziata con 15 euro al mese a carico dell’azienda e 2 euro a carico del lavoratore, e possono aderire alla previdenza complementare: il rinnovo ha istituito una quota contrattuale dell’1% della retribuzione a favore di tutti i lavoratori, che per gli iscritti al fondo Priamo si somma all’1,50% a carico dell’azienda. L’adesione al fondo resta volontaria. I contributi di assistenza sanitaria a enti e casse con finalità assistenziale non concorrono al reddito di lavoro dipendente fino a 3.615,20 euro l’anno (art. 51, comma 2, lett. a, TUIR).

    Come verificare i propri diritti

    Per sapere a quali prestazioni si ha diritto conviene controllare il cedolino (versamenti alla bilateralità), gli accordi di settore aggiornati e rivolgersi all'ente bilaterale o al sindacato di categoria. Il welfare e la bilateralità sono diritti contrattuali: la loro mancata attivazione da parte del datore è un inadempimento.

    Casi pratici

    Tizio — welfare annuo da utilizzare
    Tizio, istruttore a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, ha diritto al welfare contrattuale annuo di 200 euro. Non lo riceve in busta paga: lo utilizza in beni e servizi tramite le modalità previste, entro il 31 dicembre, pena la perdita del credito.
    Caia — tempo determinato e requisiti
    Caia è addetta alle pratiche con contratto a tempo determinato. Ha diritto al welfare contrattuale perché ha maturato almeno tre mesi di anzianità nell'anno ed è in forza alla data prevista, pur non avendo un contratto a tempo indeterminato.
    Sempronio — verifica della bilateralità
    Sempronio controlla il cedolino e non trova traccia dei versamenti alla bilateralità. Si rivolge all'ente bilaterale e al sindacato: il versamento è un obbligo contrattuale del datore e la sua omissione è un inadempimento che può essere contestato.
  • Art. 59 DPR 495/1992 – Pubblicità fonica

    Art. 59 DPR 495/1992 – Pubblicità fonica

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

    2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma

    1. 3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.

    4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell' articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

    5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

  • Art. 58 DPR 495/1992 – Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all’entrata in vigore del codice

    Art. 58 DPR 495/1992 – Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all’entrata in vigore del codice

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere adeguati entro tre anni dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata…, qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.

    2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall'articolo 51 occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.