Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 152/2016 – Lite temeraria: la somma dell’art. 96 c.p.c. resta alla controparte

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile, che consente al giudice di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma a favore della controparte. Secondo il giudice rimettente quella somma avrebbe dovuto andare allo Stato, ma la Corte ha confermato la scelta del legislatore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 96, terzo comma, c.p.c. permette al giudice, quando decide sulle spese, di condannare d’ufficio la parte soccombente a versare alla controparte una somma equitativamente determinata. È uno strumento contro l’abuso del processo e le liti temerarie. Il Tribunale di Firenze dubitava che fosse giusto destinare quella somma alla parte privata anziché all’Erario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevato dal Tribunale ordinario di Firenze in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la somma sia liquidata a favore della controparte anziché a favore dell’Erario. Il rimettente valorizzava la natura sanzionatoria e officiosa della condanna, volta a presidiare il processo dall’abuso e l’interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione.

    La decisione della Corte

    Con la sentenza n. 152 del 2016 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

    Il principio

    La scelta di destinare alla controparte, e non all’Erario, la somma prevista dall’art. 96, terzo comma, c.p.c. rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola i parametri costituzionali invocati: la disposizione, pur avendo funzione anche sanzionatoria dell’abuso del processo, mantiene un collegamento con la posizione della parte vittoriosa.

    Domande e risposte

    Che cos’è la condanna per lite temeraria dell’art. 96, comma 3, c.p.c.?

    È una somma che il giudice può imporre, anche d’ufficio, alla parte soccombente che ha agito o resistito in modo abusivo, a favore della controparte.

    Perché il giudice voleva che la somma andasse allo Stato?

    Perché riteneva che la condanna avesse natura sanzionatoria e di tutela dell’interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione, più che risarcitoria.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha ritenuto legittima la previsione vigente: la somma resta a favore della controparte vittoriosa e la disposizione non viola gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 151/2016 – Legge di stabilità 2015: respinte le censure della Regione Veneto

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    La Corte costituzionale ha respinto le censure della Regione Veneto contro alcune disposizioni della legge di stabilità 2015. Una questione è stata dichiarata non fondata, le altre inammissibili, mentre le ulteriori questioni sono state riservate a separate pronunce.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) conteneva disposizioni in materia di finanza pubblica che incidevano sui rapporti finanziari tra Stato e Regioni. La Regione Veneto ha contestato la legittimità costituzionale dei commi 435 e 459 dell’art. 1, ritenendoli lesivi dell’autonomia regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, commi 435 e 459, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, promosso dalla Regione Veneto. Il comma 435 era censurato in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo, quarto e quinto comma, della Costituzione, nonché agli artt. 2, 3 e 5 Cost.; il comma 459 in riferimento all’art. 119, primo, quarto e quinto comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riservato a separate pronunce le ulteriori questioni e quindi: 1) ha dichiarato non fondata la questione sul comma 435 in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.; 2) ha dichiarato inammissibile la questione sul comma 435 in riferimento agli artt. 2, 3 e 5 Cost.; 3) ha dichiarato inammissibile la questione sul comma 459 in riferimento all’art. 119 Cost.

    Il principio

    Le disposizioni statali di coordinamento della finanza pubblica possono incidere sull’autonomia finanziaria regionale entro i limiti del riparto di competenze fissato dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, restando insindacabili le censure prive di adeguata motivazione.

    Domande e risposte

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Regione Veneto, con ricorso in via principale contro disposizioni della legge di stabilità 2015.

    Che differenza c’è tra questione non fondata e inammissibile?

    «Non fondata» significa che la norma è legittima nel merito; «inammissibile» che la Corte non ha potuto esaminare la censura per ragioni processuali.

    Che cosa significa «riservata a separate pronunce»?

    Significa che alcune questioni sollevate con lo stesso ricorso saranno decise con sentenze successive.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 150/2016 – Correzione di un errore materiale nella sentenza n. 63 del 2016

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    La Corte costituzionale ha corretto un mero errore materiale presente nel dispositivo della propria sentenza n. 63 del 2016, sostituendo l’indicazione dei commi richiamati. Non si tratta di una nuova decisione di merito, ma della rettifica di una svista di scrittura.

    Di cosa si tratta

    Quando in una sentenza si annida un errore puramente materiale — ad esempio un richiamo sbagliato a un comma o a una cifra — esiste una procedura apposita per correggerlo senza alterare il contenuto sostanziale della decisione. La correzione è stata chiesta dalla Regione Lombardia.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’ordinanza interviene sul dispositivo della sentenza n. 63 del 2016: al numero 3) era stato fatto riferimento, per mero errore materiale, ai «commi 4 e 7» anziché ai «commi 4, primo periodo, e 7». La Corte ha ravvisato la necessità di correggere l’errore, sulla base dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    La decisione della Corte

    Con l’ordinanza n. 150 del 2016 la Corte ha disposto che nel numero 3) del dispositivo della sentenza n. 63 del 2016 le parole «commi 4 e 7» siano sostituite dalle parole «commi 4, primo periodo, e 7».

    Il principio

    Gli errori puramente materiali contenuti in una pronuncia della Corte possono essere corretti con un’apposita ordinanza, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione già resa.

    Domande e risposte

    Che cos’è un errore materiale in una sentenza?

    È una svista di scrittura — come un numero o un richiamo sbagliato — che non riflette la reale volontà del giudice e può essere corretta senza modificare la decisione.

    Chi può chiedere la correzione?

    La correzione può essere chiesta dalle parti del giudizio; in questo caso l’istanza era stata proposta dalla Regione Lombardia.

    La correzione cambia l’esito della sentenza n. 63 del 2016?

    No: la decisione resta la stessa, viene solo corretta l’indicazione dei commi richiamati nel dispositivo.

  • Corte cost. n. 149/2016 – Conflitto tra poteri sul caso Giovanardi: ricorso inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da alcuni senatori contro decisioni interne del Senato. Si tratta della fase di ammissibilità, in cui la Corte verifica soltanto se ricorrano i requisiti minimi per aprire il giudizio, senza entrare nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è lo strumento con cui un organo dello Stato lamenta che un altro organo abbia invaso o menomato le proprie competenze costituzionali. In questo caso il ricorso era stato promosso dal senatore Carlo Amedeo Giovanardi e da altri senatori in relazione a decisioni assunte all’interno del Senato della Repubblica nell’ottobre 2015.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso, depositato l’11 febbraio 2016 e iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri 2016, era diretto contro il Presidente del Senato, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e il Vice Presidente della Commissione Giustizia del Senato, in relazione a loro decisioni del 12 e 13 ottobre 2015. La pronuncia riguarda la fase preliminare di ammissibilità del conflitto.

    La decisione della Corte

    Con l’ordinanza n. 149 del 2016 la Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dai senatori ricorrenti, con il ricorso indicato in epigrafe.

    Il principio

    Nella fase di ammissibilità il conflitto tra poteri può essere dichiarato inammissibile quando non ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti perché la Corte possa esaminare nel merito la lamentata lesione delle attribuzioni costituzionali.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un organo dello Stato lamenta che un altro organo abbia invaso o menomato le proprie competenze costituzionalmente garantite.

    Che cosa significa che il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

    Significa che la Corte non ha esaminato la questione nel merito perché mancavano i presupposti per aprire il giudizio sul conflitto.

    Che cos’è la fase di ammissibilità?

    È la fase preliminare in cui la Corte verifica solo se il conflitto possa essere proposto, prima di decidere chi abbia ragione nel merito.

  • Corte cost. n. 148/2016 — Pena minima per i fatti di droga non lievi e discrezionalità del legislatore

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 73, comma 1, del Testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990), che fissa per i fatti di droga non lievi la pena minima di otto anni di reclusione. Mancava un parametro che consentisse di individuare una soluzione costituzionalmente obbligata.

    Di cosa si tratta

    Dopo la sentenza n. 32 del 2014, che aveva annullato per vizio procedurale la riforma del 2006, è tornato in vigore il testo dell’art. 73, comma 1, che punisce i fatti di droga non lievi con la reclusione da otto a venti anni. I fatti di lieve entità (comma 5) sono invece puniti con la reclusione da sei mesi a quattro anni: tra il minimo del comma 1 e il massimo del comma 5 c’è un salto di quattro anni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Perugia ha censurato l’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, ritenendo irragionevole il trattamento sanzionatorio (con una pena minima molto più elevata rispetto al massimo prevista per i fatti lievi) e non conforme al principio di personalità e proporzionalità della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore; perchè la Corte possa intervenire occorre che il giudice indichi un tertium comparationis che consenta di rinvenire una soluzione costituzionalmente obbligata. Il rimettente si era invece limitato a chiedere l’annullamento della pena, senza indicare quale trattamento sarebbe conforme a Costituzione. L’eventuale accoglimento avrebbe inoltre privato di sanzione il fatto non lieve, aggravando l’irragionevolezza denunciata.

    Il principio

    La determinazione della misura della pena spetta alla discrezionalità del legislatore: la Corte può intervenire solo se il giudice individua un tertium comparationis che indichi una soluzione costituzionalmente obbligata, in presenza di discipline manifestamente arbitrarie o irragionevoli, senza sostituire le proprie valutazioni a quelle del legislatore.

    Domande e risposte

    Qual è la pena per i fatti di droga non lievi?

    Dopo la sentenza n. 32 del 2014, l’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 punisce i fatti non lievi con la reclusione da otto a venti anni e la multa, mentre i fatti lievi (comma 5) sono puniti con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

    Perchè la Corte non ha ridotto la pena minima?

    Perchè la determinazione della pena spetta al legislatore: il giudice non aveva indicato un tertium comparationis che permettesse di individuare una soluzione costituzionalmente obbligata.

    Cosa è un tertium comparationis?

    E’ un termine di paragone già presente nell’ordinamento (ad esempio una fattispecie analoga) che consente alla Corte di emendare la pena irragionevole rinviando a grandezze già rinvenibili nel sistema, senza creare ex novo la sanzione.

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  • Corte cost. n. 147/2016 — Rivalsa sulle Regioni per le condanne della Corte di giustizia UE

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere e, per il restante profilo, inammissibile la questione sollevata dalla Regione Campania contro l’art. 4-bis del d.l. n. 1 del 2015 (decreto Taranto), in tema di rivalsa statale sulle amministrazioni responsabili delle condanne della Corte di giustizia dell’Unione europea.

    Di cosa si tratta

    Quando l’Italia è condannata dalla Corte di giustizia UE per violazioni imputabili anche alle Regioni, lo Stato anticipa il pagamento e poi si rivale sulle amministrazioni responsabili. La norma impugnata, nella formulazione originaria, prevedeva la rivalsa «sentite» le amministrazioni interessate, una forma di coinvolgimento ritenuta troppo debole dalla Regione Campania.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Campania ha impugnato l’art. 4-bis del d.l. n. 1 del 2015, inserito in sede di conversione dalla legge n. 20 del 2015, in riferimento agli artt. 77, 97, 114, 117, terzo comma, 118, 119, 120, 121 e 123 della Costituzione, lamentando il coinvolgimento meramente consultivo delle Regioni nella procedura di rivalsa (intesa «debole») e l’uso di un emendamento disomogeneo in sede di conversione del decreto-legge.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle censure relative alla rivalsa, perchè nelle more del giudizio la norma è stata prima modificata (sostituendo «sentite» con «d’intesa con», soddisfacendo così la pretesa regionale) e poi integralmente sostituita, senza che la disposizione censurata avesse trovato applicazione nel breve periodo di vigenza. Ha invece dichiarato inammissibile la censura riferita all’art. 77 Cost. sull’omogeneità dell’emendamento.

    Il principio

    La sopravvenuta modifica della norma impugnata, satisfattiva delle pretese della ricorrente, unita alla sua mancata applicazione nel periodo di vigenza, determina la cessazione della materia del contendere: il passaggio dalla mera consultazione («sentite») all’intesa («d’intesa con») soddisfa la richiesta di un più intenso coinvolgimento regionale.

    Domande e risposte

    Cosa è la rivalsa dello Stato sulle Regioni?

    E’ il meccanismo per cui lo Stato, dopo aver pagato le condanne della Corte di giustizia UE, recupera le somme dalle amministrazioni (anche regionali) responsabili delle violazioni.

    Perchè è cessata la materia del contendere?

    Perchè la norma è stata modificata, sostituendo il coinvolgimento meramente consultivo delle Regioni con un’intesa, soddisfacendo la pretesa della Regione, e non aveva trovato applicazione nel breve periodo di vigenza.

    Che differenza c’è tra intesa debole e intesa forte?

    Nell’intesa debole la Regione è solo sentita e lo Stato può decidere unilateralmente; nell’intesa forte serve un accordo effettivo. La modifica della norma ha introdotto la formula «d’intesa con».

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  • Corte cost. n. 146/2016 — Notifica dell’istanza di fallimento all’imprenditore irreperibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 15, terzo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), che disciplina la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento all’imprenditore collettivo irreperibile, perfezionata con il deposito nella casa comunale.

    Di cosa si tratta

    Quando un creditore chiede il fallimento di una società, l’istanza deve essere notificata all’impresa. La legge fallimentare prevede un meccanismo speciale: prima la notifica all’indirizzo PEC, poi, se fallisce, presso la sede legale tramite ufficiale giudiziario e, in caso di mancato reperimento, con il deposito nella casa comunale, senza le ulteriori cautele previste per le notifiche ordinarie alle persone giuridiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Catanzaro ha censurato l’art. 15, terzo comma, della legge fallimentare, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento rispetto alle notifiche ordinarie ex art. 145 cod. proc. civ. e la lesione del diritto di difesa, perchè il deposito nella casa comunale non garantirebbe la conoscibilità dell’atto da parte della società debitrice.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Non sussiste violazione dell’art. 3 Cost., perchè il procedimento fallimentare e quello ordinario sono fattispecie diverse: la disciplina speciale mira a coniugare il diritto di difesa con le esigenze di celerità della procedura concorsuale. Non è violato neppure l’art. 24 Cost., perchè il diritto di difesa è garantito dal duplice meccanismo di ricerca (PEC e sede legale, entrambi obblighi dell’impresa) e dalla natura devolutiva del reclamo, che consente al fallito di far valere le proprie ragioni anche in appello.

    Il principio

    La notifica semplificata dell’istanza di fallimento all’imprenditore collettivo irreperibile è legittima: bilancia il diritto di difesa con le esigenze di celerità della procedura concorsuale, e si giustifica perchè l’irreperibilità è imputabile alla violazione, da parte dell’impresa, degli obblighi di mantenere attiva la PEC e aggiornata la sede legale.

    Domande e risposte

    Come avviene la notifica del fallimento a una società?

    Prima all’indirizzo PEC dell’impresa; se non riesce, presso la sede legale tramite ufficiale giudiziario; in caso di mancato reperimento, con deposito nella casa comunale della sede risultante dal registro delle imprese.

    Perchè la notifica semplificata non viola il diritto di difesa?

    Perchè l’impresa è obbligata a mantenere attiva la PEC e aggiornata la sede legale: l’irreperibilità dipende dalla sua negligenza. Inoltre la natura devolutiva del reclamo consente di difendersi anche in appello.

    Il fallito che non si è difeso in primo grado può ancora reagire?

    Sì: grazie alla natura devolutiva del reclamo ex art. 18 della legge fallimentare, può indicare per la prima volta in appello fatti e mezzi di prova a propria difesa.

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  • Corte cost. n. 145/2016 — Split payment IVA e legittimazione delle Regioni a impugnare

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro le disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) che hanno introdotto il meccanismo dello split payment dell’IVA nelle forniture alla pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    Lo split payment è il meccanismo per cui, nelle forniture di beni e servizi agli enti pubblici, l’IVA non viene pagata al fornitore ma versata direttamente allo Stato dall’ente pubblico acquirente. La legge di stabilità 2015 lo ha introdotto dal 1 gennaio 2015, prima di ottenere l’autorizzazione in deroga del Consiglio dell’Unione europea.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, commi 629, lettera b), 632 e 633, della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 118 e 119 Cost., lamentando il contrasto con la direttiva UE sull’IVA e l’onere di adeguamento immediato dei sistemi informativi imposto alla Regione e agli enti del sistema regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La Regione, nel giudizio in via principale, può far valere il contrasto con parametri diversi da quelli sul riparto di competenze solo quando ne derivi una ridondanza concreta e attuale sulle proprie attribuzioni: nel caso di specie la lamentata violazione del diritto dell’Unione e l’onere organizzativo non erano stati dimostrati come lesione effettiva e attuale della sfera di competenza regionale.

    Il principio

    La Regione, nel giudizio in via principale, è legittimata a denunciare la violazione di parametri estranei al riparto di competenze solo quando dimostri una concreta e attuale ridondanza di tale violazione sulle proprie attribuzioni costituzionali; in mancanza, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’è lo split payment?

    E’ il meccanismo per cui l’IVA sulle forniture alla pubblica amministrazione è versata direttamente allo Stato dall’ente pubblico acquirente, e non più dal fornitore.

    Perchè le questioni della Regione sono state dichiarate inammissibili?

    Perchè la Regione non ha dimostrato che la presunta violazione del diritto dell’Unione e l’onere di adeguamento ridondassero in modo concreto e attuale sulle proprie competenze costituzionali.

    Quando una Regione può invocare il contrasto con il diritto UE?

    Solo quando dalla violazione derivi una lesione concreta e attuale della sua sfera di competenza; non basta un onere organizzativo eventuale o la sola difformità dalla normativa europea.

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  • Corte cost. n. 144/2016 — Razionalizzazione delle società partecipate dalle Regioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro l’art. 1, commi 611 e 612, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), che fissano criteri e modalità per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute, tra gli altri, dalle Regioni.

    Di cosa si tratta

    Per contrastare la proliferazione delle società partecipate dagli enti pubblici, la legge di stabilità 2015 ha imposto un processo di razionalizzazione delle partecipazioni dirette e indirette, dettando criteri e modalità. La Regione Veneto, pur condividendo l’obiettivo, lamentava la mancata considerazione dei processi già avviati e l’assenza di coinvolgimento delle Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, commi 611 e 612, della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, nonchè al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., lamentando la lesione della competenza residuale regionale sull’organizzazione e funzionamento della Regione e l’assenza di adeguato coinvolgimento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La disciplina sulla razionalizzazione delle partecipate risponde a finalità di contenimento della spesa e si colloca tra i principi di coordinamento della finanza pubblica, senza ledere illegittimamente l’autonomia organizzativa e finanziaria della Regione nè violare il principio di leale collaborazione.

    Il principio

    Le misure statali di razionalizzazione delle società partecipate degli enti territoriali rientrano nei principi di coordinamento della finanza pubblica e nel contenimento della spesa pubblica, e non ledono illegittimamente l’autonomia organizzativa regionale nè il principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la disciplina sulle società partecipate?

    Prevede un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute dagli enti pubblici, comprese le Regioni, per ridurne la proliferazione e contenere la spesa pubblica.

    Perchè la Regione Veneto aveva impugnato la norma?

    Perchè riteneva che non considerasse i processi di razionalizzazione già avviati e non prevedesse un adeguato coinvolgimento delle Regioni, ledendo la loro autonomia organizzativa.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina rientra nel coordinamento della finanza pubblica e nel contenimento della spesa, senza ledere illegittimamente l’autonomia regionale.

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  • Corte cost. n. 143/2016 — Divieti di spesa e assunzioni per le Province nella riforma degli enti di area vasta

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione Puglia contro l’art. 1, comma 420, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), che impone alle Province delle Regioni a statuto ordinario una serie di divieti di spesa, di nuove assunzioni e di ricorso al mutuo.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 56 del 2014 ha avviato la riforma degli enti di area vasta, in vista della futura soppressione delle Province. In questo contesto la legge di stabilità 2015 ha imposto alle Province dei divieti puntuali: niente nuove assunzioni a tempo indeterminato, niente comandi, niente spese di rappresentanza, niente mutui per spese estranee a determinate funzioni fondamentali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Puglia ha impugnato l’art. 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 81, 114, 117 (secondo, terzo, quarto e sesto comma), 118 e 119 della Costituzione, oltre che alla legge costituzionale n. 1 del 2012 e alla legge n. 243 del 2012, lamentando la lesione dell’autonomia finanziaria e organizzativa degli enti territoriali con l’imposizione di vincoli puntuali di spesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. I divieti di spesa e di nuove assunzioni imposti alle Province non sono norme di dettaglio, ma si innestano come principi fondamentali funzionali alla realizzazione della riforma degli enti di area vasta, in vista della loro futura soppressione. Tali vincoli rispondono all’obiettivo del coordinamento finanziario e, avendo carattere generale, sono riconducibili alla competenza dello Stato, l’unico che può provvedere in modo uniforme per tutti gli enti interessati dalla riforma.

    Il principio

    Nel contesto della riforma e della progressiva soppressione delle Province, i divieti puntuali di spesa e di assunzione imposti dallo Stato si configurano come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, e non come illegittime norme di dettaglio, perchè funzionali a un disegno riformatore di carattere generale.

    Domande e risposte

    Lo Stato può vietare alle Province di assumere personale?

    Sì: secondo la Corte, nel contesto della riforma degli enti di area vasta, tali divieti rientrano nei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica di competenza statale.

    Perchè questi vincoli non sono norme di dettaglio?

    Perchè sono funzionali alla realizzazione uniforme della riforma delle Province, in vista della loro soppressione: hanno carattere generale e spettano quindi allo Stato.

    La decisione ha tutelato l’autonomia delle Province?

    La Corte ha ritenuto che i vincoli non ledano illegittimamente l’autonomia, essendo giustificati dal coordinamento finanziario nel quadro del riassetto degli enti territoriali.

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  • Corte cost. n. 142/2016 — Infrastrutture energetiche strategiche e superamento del dissenso regionale

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    La Corte costituzionale ha in parte dichiarato cessata la materia del contendere e in parte non fondate le questioni sollevate dalle Regioni Abruzzo, Campania, Marche e Puglia contro l’art. 1, comma 552, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), in materia di autorizzazione delle infrastrutture petrolifere strategiche.

    Di cosa si tratta

    Per sbloccare la realizzazione di opere strategiche per l’approvvigionamento di idrocarburi, la legge di stabilità 2015 aveva ampliato l’ambito dell’autorizzazione unica statale e previsto procedure per superare il dissenso della Regione interessata, richiamando da un lato l’art. 8-bis della legge n. 239 del 2004 (casi di inerzia regionale) e dall’altro l’art. 14-quater della legge n. 241 del 1990 (dissenso espresso).

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Abruzzo, Campania, Marche e Puglia hanno impugnato l’art. 1, comma 552, lettere a) e b), della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonchè ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalità, lamentando l’avocazione allo Stato di funzioni amministrative in materia di energia e il superamento unilaterale del dissenso regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sul rinvio all’art. 8-bis della legge n. 239 del 2004, abrogato nelle more del giudizio da una legge successiva (n. 208 del 2015), proprio nella parte oggetto di censura. Ha invece dichiarato non fondate le altre questioni: l’estensione dell’oggetto dell’autorizzazione (lettera a) e il rinvio all’art. 14-quater della legge n. 241 del 1990 (lettera b) risultano conformi al riparto di competenze e garantiscono un adeguato coinvolgimento della Regione prima dell’intervento statale.

    Il principio

    Nelle materie di competenza concorrente come l’energia, il superamento del dissenso regionale è legittimo quando garantisce un adeguato coinvolgimento della Regione e congrui termini per il raggiungimento dell’intesa; l’abrogazione della norma censurata nella parte contestata determina invece la cessazione della materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cosa significa cessata materia del contendere?

    Significa che la controversia è venuta meno perchè la norma impugnata è stata abrogata o modificata nella parte censurata, soddisfacendo la pretesa della ricorrente, senza che la Corte debba decidere nel merito.

    Lo Stato può superare il dissenso di una Regione sulle opere energetiche?

    Sì, se la disciplina garantisce un adeguato coinvolgimento della Regione e congrui termini per l’intesa; la Corte ha ritenuto legittimo il rinvio all’art. 14-quater della legge n. 241 del 1990.

    Perchè parte delle questioni è stata dichiarata non fondata?

    Perchè l’ampliamento dell’autorizzazione unica e le procedure di superamento del dissenso rispettano il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di energia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 141/2016 — Tagli alla spesa regionale e legge di stabilità 2015: il canone della transitorietà

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    La Corte costituzionale ha in parte dichiarato inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate dalle Regioni Veneto e Lombardia contro varie disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) sul contributo delle Regioni alla finanza pubblica. La Corte ha confermato la legittimità dei tagli, ma ha avvertito che la reiterazione indefinita delle manovre può tradire il canone della transitorietà.

    Di cosa si tratta

    Per contenere la spesa pubblica, lo Stato impone alle Regioni contributi e riduzioni di spesa. La legge di stabilità 2015 aveva esteso di un anno (al 2018) l’orizzonte temporale del contributo già previsto dal d.l. n. 66 del 2014, oltre a disciplinare tagli su acquisti di beni e servizi. Le Regioni Veneto e Lombardia contestavano la compressione della loro autonomia finanziaria e organizzativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Veneto e Lombardia hanno impugnato l’art. 1, commi 398, 414, 555, 556 e 557, della legge n. 190 del 2014, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 32, 97, 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, lamentando la lesione dell’autonomia finanziaria e organizzativa regionale e il superamento della funzione statale di coordinamento della finanza pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure (per inconferenza dei parametri o difetto di motivazione) e non fondate quelle di merito. Le norme statali che fissano limiti alla spesa regionale costituiscono legittimi principi di coordinamento della finanza pubblica quando pongono obiettivi di riequilibrio attraverso un contenimento transitorio della spesa. La semplice estensione di un’annualità non viola tale canone. La Corte ha tuttavia segnalato che il ricorso ripetuto alla tecnica di aggiungere annualità alle manovre rischia di prestare al canone della transitorietà un ossequio solo formale.

    Il principio

    I limiti statali alla spesa delle Regioni sono legittimi principi di coordinamento della finanza pubblica se hanno carattere transitorio e mirano al riequilibrio complessivo: l’estensione di un’annualità non viola di per sè la transitorietà, ma la reiterazione indefinita di tale tecnica può entrare in contrasto con essa.

    Domande e risposte

    Lo Stato può imporre tagli di spesa alle Regioni?

    Sì, a condizione che si tratti di misure di coordinamento della finanza pubblica con carattere transitorio, finalizzate al riequilibrio complessivo della spesa, senza imporre vincoli puntuali permanenti.

    Cos’è il canone della transitorietà?

    E’ il principio per cui le misure statali di contenimento della spesa regionale devono avere natura temporanea: la Corte le collega di norma al ciclo triennale di programmazione del bilancio.

    Estendere di un anno un taglio è incostituzionale?

    No: secondo questa decisione la semplice proroga di un’annualità non viola la transitorietà, ma la Corte ha avvertito che ripetere indefinitamente questa tecnica può tradire il canone.

    Norme collegate