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Autore: Andrea Marton

  • Art. 984 Codice Civile: Frutti

    Art. 984 Codice Civile: Frutti

    Art. 984 c.c. Frutti

    In vigore

    I frutti naturali e i frutti civili spettano all’usufruttuario per la durata del suo diritto. Se il proprietario e l’usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l’anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l’insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l’uno e l’altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso. Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e dell’usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti.

  • Articolo 985 Codice Civile: Miglioramenti

    Articolo 985 Codice Civile: Miglioramenti

    Art. 985 c.c. Miglioramenti

    In vigore

    L’usufruttuario ha diritto a un’indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa. L’indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti. L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento dell’indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia.

  • Art. 986 Codice Civile: Addizioni

    Art. 986 Codice Civile: Addizioni

    Art. 986 c.c. Addizioni

    In vigore

    L’usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa. Egli ha diritto di toglierle alla fine dello usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all’usufruttuario un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna. Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa, si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti.

  • Articolo 987 Codice Civile: Miniere, cave e torbiere

    Articolo 987 Codice Civile: Miniere, cave e torbiere

    Art. 987 c.c. Miniere, cave e torbiere

    In vigore

    L’usufruttuario gode delle cave e torbiere già aperte e in esercizio all’inizio dell’usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario. Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l’usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell’usufrutto. Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all’usufruttuario un’indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l’usufrutto.

  • Art. 988 Codice Civile: Tesoro

    Art. 988 Codice Civile: Tesoro

    Art. 988 c.c. Tesoro

    In vigore

    Il diritto dell’usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra durante l’usufrutto, salve le ragioni che gli possono competere come ritrovatore.

  • Art. 989 c.c.: Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto

    Art. 989 c.c.: Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto

    Art. 989 c.c. Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto

    In vigore

    Se nell’usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l’usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell’originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre alla loro ricostituzione. Circa il modo, l’estensione, l’ordine e l’epoca dei tagli, l’usufruttuario è tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica costante della regione. Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati.

  • Art. 990 c.c.: Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti

    Art. 990 c.c.: Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti

    Art. 990 c.c. Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti

    In vigore

    Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L’usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.

  • Articolo 991 Codice Civile: Alberi fruttiferi

    Articolo 991 Codice Civile: Alberi fruttiferi

    Art. 991 c.c. Alberi fruttiferi

    In vigore

    Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all’usufruttuario, ma questi ha l’obbligo di sostituirne altri.

  • Articolo 992 Codice Civile: Pali per vigne e per altre coltivazioni

    Articolo 992 Codice Civile: Pali per vigne e per altre coltivazioni

    Art. 992 c.c. Pali per vigne e per altre coltivazioni

    In vigore

    L’usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.

  • Art. 993 Codice Civile: Semenzai

    Art. 993 Codice Civile: Semenzai

    Art. 993 c.c. Semenzai

    In vigore

    L’usufruttuario può servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo dell’estrazione e per la rimessa dei virgulti.