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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile, che consente al giudice di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma a favore della controparte. Secondo il giudice rimettente quella somma avrebbe dovuto andare allo Stato, ma la Corte ha confermato la scelta del legislatore.
Di cosa si tratta
L’art. 96, terzo comma, c.p.c. permette al giudice, quando decide sulle spese, di condannare d’ufficio la parte soccombente a versare alla controparte una somma equitativamente determinata. È uno strumento contro l’abuso del processo e le liti temerarie. Il Tribunale di Firenze dubitava che fosse giusto destinare quella somma alla parte privata anziché all’Erario.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevato dal Tribunale ordinario di Firenze in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la somma sia liquidata a favore della controparte anziché a favore dell’Erario. Il rimettente valorizzava la natura sanzionatoria e officiosa della condanna, volta a presidiare il processo dall’abuso e l’interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione.
La decisione della Corte
Con la sentenza n. 152 del 2016 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
Il principio
La scelta di destinare alla controparte, e non all’Erario, la somma prevista dall’art. 96, terzo comma, c.p.c. rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola i parametri costituzionali invocati: la disposizione, pur avendo funzione anche sanzionatoria dell’abuso del processo, mantiene un collegamento con la posizione della parte vittoriosa.
Domande e risposte
Che cos’è la condanna per lite temeraria dell’art. 96, comma 3, c.p.c.?
È una somma che il giudice può imporre, anche d’ufficio, alla parte soccombente che ha agito o resistito in modo abusivo, a favore della controparte.
Perché il giudice voleva che la somma andasse allo Stato?
Perché riteneva che la condanna avesse natura sanzionatoria e di tutela dell’interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione, più che risarcitoria.
Come ha deciso la Corte?
Ha ritenuto legittima la previsione vigente: la somma resta a favore della controparte vittoriosa e la disposizione non viola gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro sul principio di uguaglianza e ragionevolezza invocato dal rimettente
- Art. 24 della Costituzione — parametro sul diritto di difesa e di agire in giudizio
- Art. 111 della Costituzione — parametro sul giusto processo richiamato a sostegno della questione
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