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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha respinto le censure della Regione Veneto contro alcune disposizioni della legge di stabilità 2015. Una questione è stata dichiarata non fondata, le altre inammissibili, mentre le ulteriori questioni sono state riservate a separate pronunce.

Di cosa si tratta

La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) conteneva disposizioni in materia di finanza pubblica che incidevano sui rapporti finanziari tra Stato e Regioni. La Regione Veneto ha contestato la legittimità costituzionale dei commi 435 e 459 dell’art. 1, ritenendoli lesivi dell’autonomia regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, commi 435 e 459, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, promosso dalla Regione Veneto. Il comma 435 era censurato in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo, quarto e quinto comma, della Costituzione, nonché agli artt. 2, 3 e 5 Cost.; il comma 459 in riferimento all’art. 119, primo, quarto e quinto comma, Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha riservato a separate pronunce le ulteriori questioni e quindi: 1) ha dichiarato non fondata la questione sul comma 435 in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.; 2) ha dichiarato inammissibile la questione sul comma 435 in riferimento agli artt. 2, 3 e 5 Cost.; 3) ha dichiarato inammissibile la questione sul comma 459 in riferimento all’art. 119 Cost.

Il principio

Le disposizioni statali di coordinamento della finanza pubblica possono incidere sull’autonomia finanziaria regionale entro i limiti del riparto di competenze fissato dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, restando insindacabili le censure prive di adeguata motivazione.

Domande e risposte

Chi aveva sollevato la questione?

La Regione Veneto, con ricorso in via principale contro disposizioni della legge di stabilità 2015.

Che differenza c’è tra questione non fondata e inammissibile?

«Non fondata» significa che la norma è legittima nel merito; «inammissibile» che la Corte non ha potuto esaminare la censura per ragioni processuali.

Che cosa significa «riservata a separate pronunce»?

Significa che alcune questioni sollevate con lo stesso ricorso saranno decise con sentenze successive.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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