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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro le disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) che hanno introdotto il meccanismo dello split payment dell’IVA nelle forniture alla pubblica amministrazione.
Di cosa si tratta
Lo split payment è il meccanismo per cui, nelle forniture di beni e servizi agli enti pubblici, l’IVA non viene pagata al fornitore ma versata direttamente allo Stato dall’ente pubblico acquirente. La legge di stabilità 2015 lo ha introdotto dal 1 gennaio 2015, prima di ottenere l’autorizzazione in deroga del Consiglio dell’Unione europea.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, commi 629, lettera b), 632 e 633, della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 118 e 119 Cost., lamentando il contrasto con la direttiva UE sull’IVA e l’onere di adeguamento immediato dei sistemi informativi imposto alla Regione e agli enti del sistema regionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La Regione, nel giudizio in via principale, può far valere il contrasto con parametri diversi da quelli sul riparto di competenze solo quando ne derivi una ridondanza concreta e attuale sulle proprie attribuzioni: nel caso di specie la lamentata violazione del diritto dell’Unione e l’onere organizzativo non erano stati dimostrati come lesione effettiva e attuale della sfera di competenza regionale.
Il principio
La Regione, nel giudizio in via principale, è legittimata a denunciare la violazione di parametri estranei al riparto di competenze solo quando dimostri una concreta e attuale ridondanza di tale violazione sulle proprie attribuzioni costituzionali; in mancanza, la questione è inammissibile.
Domande e risposte
Cos’è lo split payment?
E’ il meccanismo per cui l’IVA sulle forniture alla pubblica amministrazione è versata direttamente allo Stato dall’ente pubblico acquirente, e non più dal fornitore.
Perchè le questioni della Regione sono state dichiarate inammissibili?
Perchè la Regione non ha dimostrato che la presunta violazione del diritto dell’Unione e l’onere di adeguamento ridondassero in modo concreto e attuale sulle proprie competenze costituzionali.
Quando una Regione può invocare il contrasto con il diritto UE?
Solo quando dalla violazione derivi una lesione concreta e attuale della sua sfera di competenza; non basta un onere organizzativo eventuale o la sola difformità dalla normativa europea.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — primo comma, sul rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria regionale invocata in via di ridondanza
- Art. 118 della Costituzione — autonomia amministrativa regionale invocata in via di ridondanza
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