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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione Puglia contro l’art. 1, comma 420, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), che impone alle Province delle Regioni a statuto ordinario una serie di divieti di spesa, di nuove assunzioni e di ricorso al mutuo.
Di cosa si tratta
La legge n. 56 del 2014 ha avviato la riforma degli enti di area vasta, in vista della futura soppressione delle Province. In questo contesto la legge di stabilità 2015 ha imposto alle Province dei divieti puntuali: niente nuove assunzioni a tempo indeterminato, niente comandi, niente spese di rappresentanza, niente mutui per spese estranee a determinate funzioni fondamentali.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Puglia ha impugnato l’art. 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 81, 114, 117 (secondo, terzo, quarto e sesto comma), 118 e 119 della Costituzione, oltre che alla legge costituzionale n. 1 del 2012 e alla legge n. 243 del 2012, lamentando la lesione dell’autonomia finanziaria e organizzativa degli enti territoriali con l’imposizione di vincoli puntuali di spesa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. I divieti di spesa e di nuove assunzioni imposti alle Province non sono norme di dettaglio, ma si innestano come principi fondamentali funzionali alla realizzazione della riforma degli enti di area vasta, in vista della loro futura soppressione. Tali vincoli rispondono all’obiettivo del coordinamento finanziario e, avendo carattere generale, sono riconducibili alla competenza dello Stato, l’unico che può provvedere in modo uniforme per tutti gli enti interessati dalla riforma.
Il principio
Nel contesto della riforma e della progressiva soppressione delle Province, i divieti puntuali di spesa e di assunzione imposti dallo Stato si configurano come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, e non come illegittime norme di dettaglio, perchè funzionali a un disegno riformatore di carattere generale.
Domande e risposte
Lo Stato può vietare alle Province di assumere personale?
Sì: secondo la Corte, nel contesto della riforma degli enti di area vasta, tali divieti rientrano nei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica di competenza statale.
Perchè questi vincoli non sono norme di dettaglio?
Perchè sono funzionali alla realizzazione uniforme della riforma delle Province, in vista della loro soppressione: hanno carattere generale e spettano quindi allo Stato.
La decisione ha tutelato l’autonomia delle Province?
La Corte ha ritenuto che i vincoli non ledano illegittimamente l’autonomia, essendo giustificati dal coordinamento finanziario nel quadro del riassetto degli enti territoriali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — terzo comma, sul coordinamento della finanza pubblica
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Province
- Art. 118 della Costituzione — primo comma, sull’organizzazione amministrativa
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