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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 976 c.c. – Locazioni concluse dall’enfiteuta

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Per le locazioni concluse dall’enfiteuta si applicano le norme dell’art. 999.

In sintesi

  • Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'art. 999 c.c. dettate per l'usufruttuario.
  • Il rinvio all'art. 999 c.c. significa che le locazioni enfiteutiche hanno la stessa efficacia e i medesimi limiti di quelle dell'usufruttuario.
  • Le locazioni ultranovennali o eccedenti la durata del diritto enfiteutico non sono opponibili al concedente che succede al termine dell'enfiteusi.
  • Il conduttore che ignorava la qualità di enfiteuta del locatore è tutelato nei limiti dell'art. 999 c.c.
  • La norma coordina i diritti del conduttore con quelli del concedente in caso di consolidazione o devoluzione dell'enfiteusi.
Indice dei contenuti

Il rinvio all'art. 999 c.c.

L'art. 976 c.c. non detta una disciplina autonoma per le locazioni concluse dall'enfiteuta, ma rinvia integralmente all'art. 999 c.c., che regola le locazioni dell'usufruttuario. Si tratta di un rinvio recettizio: le norme dell'art. 999 c.c. si applicano all'enfiteusi come se fossero scritte direttamente per essa.

La scelta del legislatore di equiparare l'enfiteuta all'usufruttuario ai fini delle locazioni si spiega con la struttura comune dei due istituti: entrambi attribuiscono il godimento di un bene altrui, con l'obbligo di restituirlo al termine del diritto. Le esigenze del terzo che ha affittato il bene, e la tutela del proprietario (o concedente) che riprende il bene alla scadenza, sono le stesse nei due casi.

La disciplina dell'art. 999 c.c. applicata all'enfiteusi

L'art. 999 c.c. stabilisce che le locazioni concluse dall'usufruttuario (e quindi dall'enfiteuta, per rinvio) hanno efficacia nei confronti del proprietario (o concedente) ma con un limite fondamentale: le locazioni ultranovennali o che eccedono la durata del diritto di godimento non sono opponibili al proprietario se non trascritte prima della trascrizione dell'atto che ha estinto il diritto di godimento.

In pratica:

  • Le locazioni di durata inferiore a nove anni sono efficaci e opponibili al concedente anche senza trascrizione, purché rientranti nella durata residua del diritto enfiteutico.
  • Le locazioni ultranovennali sono opponibili solo se trascritte, e comunque non oltre la durata dell'enfiteusi.
  • Se il diritto enfiteutico si estingue (per prescrizione, devoluzione o affrancazione), le locazioni non opponibili al concedente cessano.

Tutela del conduttore in buona fede

Il conduttore che ignorava la qualità di enfiteuta del proprio locatore (credendo di aver concluso il contratto con il proprietario pieno) è tutelato entro i limiti dell'art. 999 c.c.: la locazione resta efficace nei limiti in cui lo sarebbe se fosse stata conclusa dall'usufruttuario, e per la parte che eccede tali limiti il conduttore può agire per danni nei confronti del locatore-enfiteuta inadempiente.

Effetti dell'estinzione dell'enfiteusi sulle locazioni

Quando l'enfiteusi si estingue - per qualsiasi causa - il concedente (o il proprietario in caso di affrancazione) subentra nella posizione del locatore solo per le locazioni opponibili secondo i criteri dell'art. 999 c.c. Per le locazioni non opponibili, il rapporto di locazione si risolve e il conduttore deve rilasciare il bene, fermo restando il diritto di agire contro l'enfiteuta per inadempimento contrattuale.

Domande frequenti

L'enfiteuta può affittare il fondo a terzi?

Sì. L'art. 976 c.c. consente le locazioni da parte dell'enfiteuta, applicando le stesse regole previste per l'usufruttuario dall'art. 999 c.c., con i relativi limiti di opponibilità al concedente.

Una locazione ultranovennale conclusa dall'enfiteuta è valida?

È valida tra le parti ma non è automaticamente opponibile al concedente. Per essere opponibile deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto che estingue l'enfiteusi.

Cosa succede al conduttore se l'enfiteusi si estingue prima della scadenza del contratto di locazione?

Le locazioni non opponibili al concedente cessano con l'estinzione dell'enfiteusi. Il conduttore deve rilasciare il bene al concedente e può rivalersi sull'enfiteuta-locatore per i danni subiti.

Il concedente deve rispettare le locazioni concluse dall'enfiteuta?

Sì, ma solo per quelle opponibili nei limiti dell'art. 999 c.c.: locazioni di durata inferiore a nove anni rientranti nella durata residua del diritto enfiteutico, oppure locazioni ultranovennali trascritte in tempo utile.

Perché la legge applica all'enfiteuta le stesse regole dell'usufruttuario per le locazioni?

Perché entrambi godono di un bene altrui con obbligo di restituzione. La posizione del conduttore e del concedente è analoga nei due casi, e il rinvio evita di duplicare norme sostanzialmente identiche.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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