Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 11/2015 – Assegno divorzile e tenore di vita: questione non fondata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’assegno divorzile, confermando la legittimità della disciplina che lo ancora al parametro del precedente tenore di vita matrimoniale.

    Di cosa si tratta

    L’assegno divorzile spetta al coniuge che non disponga di mezzi adeguati. Si discuteva se il riferimento, elaborato dalla giurisprudenza, al tenore di vita goduto durante il matrimonio fosse compatibile con la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza del 22 maggio 2013, ha sollevato la questione sull’art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970 (come modificato dalla legge n. 74 del 1987), in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione.

    Il principio

    La disciplina dell’assegno divorzile, nei termini in cui è applicata, non contrasta con i principi costituzionali invocati: la scelta del legislatore sui criteri di determinazione dell’assegno rientra nella sua discrezionalità.

    Domande e risposte

    La regola del «tenore di vita» è stata cancellata?

    No: la Corte ha dichiarato la questione non fondata e ha lasciato in vigore la disciplina dell’assegno divorzile.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, su diritti inviolabili, uguaglianza e famiglia.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale ordinario di Firenze, nell’ambito di un procedimento di divorzio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 19/2015 – Legge di stabilità 2012 e finanza delle autonomie speciali

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    La Corte definisce le impugnazioni di Province autonome e Regioni speciali contro l’art. 32 della legge di stabilità 2012: dichiara cessata la materia del contendere su gran parte delle questioni, inammissibili alcune e non fondate altre.

    Di cosa si tratta

    Le autonomie speciali (Bolzano, Trento, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Regione siciliana) avevano impugnato norme sulla finanza pubblica contenute nella legge di stabilità 2012, ritenendole lesive dei propri statuti speciali e del principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate varie disposizioni dell’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione Valle d’Aosta, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalla Regione siciliana, in riferimento ai rispettivi statuti speciali e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato cessata la materia del contendere su numerose questioni (per sopravvenute modifiche normative), inammissibili alcune impugnazioni della Valle d’Aosta e non fondate le questioni sul comma 10, riservando a separate pronunce le ulteriori questioni.

    Il principio

    Le sopravvenute modifiche normative alla disciplina della finanza pubblica determinano la cessazione della materia del contendere; per le restanti censure la Corte verifica il rispetto degli statuti speciali e del principio di leale collaborazione, dichiarandone in parte l’inammissibilità e in parte l’infondatezza.

    Domande e risposte

    Chi aveva impugnato la legge di stabilità 2012?

    Le autonomie speciali: Province autonome di Bolzano e Trento, Regioni Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e siciliana.

    Qual è stato l’esito prevalente?

    Per la maggior parte delle questioni la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, a seguito di modifiche normative sopravvenute.

    Cosa significa «riservata a separate pronunce»?

    Che alcune ulteriori questioni sollevate dalle Regioni saranno decise con distinte sentenze.

  • Corte cost. n. 271/2016 – Stupefacenti: illecito amministrativo e decreto-legge

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    Con un’ordinanza la Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 75-bis del Testo unico sugli stupefacenti, censurato per essere stato introdotto da un decreto-legge in difetto dei presupposti di necessità e urgenza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 prevedeva misure restrittive per i tossicodipendenti recidivi. La norma era stata introdotta da un emendamento in sede di conversione di un decreto-legge originariamente dedicato alle Olimpiadi invernali, e ne veniva contestata l’eterogeneità rispetto al testo originario.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione e il Giudice di pace di Chioggia hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-quater del d.l. n. 272 del 2005 (che introduceva l’art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990), in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato, riuniti i giudizi, la manifesta inammissibilità delle questioni.

    Il principio

    Le questioni sono state ritenute manifestamente inammissibili: la Corte non è entrata nel merito della denunciata violazione dell’art. 77 Cost. relativamente all’introduzione della norma in sede di conversione del decreto-legge.

    Domande e risposte

    Quale norma era contestata?

    L’art. 75-bis del Testo unico sugli stupefacenti, introdotto in sede di conversione di un decreto-legge.

    Qual era il vizio denunciato?

    La violazione dell’art. 77 Cost., per l’inserimento di una norma estranea all’oggetto originario del decreto.

    Come si è conclusa?

    Con la manifesta inammissibilità delle questioni, senza esame del merito.

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  • Corte cost. n. 10/2015 – Incostituzionale la «Robin Hood Tax», ma effetti solo per il futuro

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la cosiddetta «Robin Hood Tax», l’addizionale IRES a carico delle imprese energetiche, ma ha stabilito che gli effetti dell’annullamento decorrono solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, senza retroattività.

    Di cosa si tratta

    Per finanziare la spesa pubblica e perequare il prelievo, il legislatore aveva introdotto nel 2008 un’addizionale del 5,5% all’imposta sul reddito delle società (IRES) a carico delle imprese di determinati settori energetici (petroli, gas, lubrificanti) con ricavi superiori a 25 milioni di euro, vietando la traslazione sui prezzi al consumo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha sollevato la questione sull’art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 53, 77 e 117 della Costituzione, denunciando in particolare la violazione dei principi di uguaglianza tributaria e capacità contributiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, stabilendo però che gli effetti della pronuncia decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, e non dall’origine.

    Il principio

    La Corte può modulare nel tempo gli effetti delle proprie pronunce di illegittimità: per evitare un grave squilibrio della finanza pubblica e nuove disparità tra contribuenti, l’annullamento opera solo per il futuro, bilanciando i principi di uguaglianza e solidarietà con l’equilibrio di bilancio.

    Domande e risposte

    Cos’era la «Robin Hood Tax»?

    Un’addizionale del 5,5% all’IRES introdotta nel 2008 a carico delle grandi imprese del settore energetico, con divieto di traslare il costo sui prezzi al consumo.

    Perché è stata dichiarata incostituzionale?

    Per contrasto con i principi di uguaglianza e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.): un prelievo aggiuntivo permanente, non collegato a una congiuntura, colpiva in modo irragionevole solo alcuni settori.

    Perché l’annullamento vale solo per il futuro?

    Per evitare che la restituzione delle somme già riscosse alterasse l’equilibrio di bilancio e creasse nuove disparità tra contribuenti: la Corte ha modulato gli effetti nel tempo.

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  • Corte cost. n. 18/2015 – Legge di stabilità 2014: questione inammissibile sollevata dal Tribunale di La Spezia

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 1, comma 607, della legge di stabilità 2014, sollevata dal Tribunale di La Spezia in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 Cost. (in relazione alla CEDU).

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di La Spezia dubitava della legittimità costituzionale di una disposizione della legge di stabilità 2014, ritenendola in contrasto con i principi di uguaglianza, di difesa e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, sollevato dal Tribunale ordinario di La Spezia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di La Spezia.

    Il principio

    La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non è entrata nel merito del dubbio di costituzionalità per ragioni di carattere processuale relative al modo in cui era stata formulata l’ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Che cosa contestava il giudice di La Spezia?

    La legittimità di una norma della legge di stabilità 2014, ritenuta in contrasto con uguaglianza, difesa e CEDU.

    Perché la questione è inammissibile?

    Per ragioni processuali: la Corte non ha potuto esaminare il merito del dubbio di costituzionalità così come prospettato.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU.

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  • Corte cost. n. 17/2015 – Emergenze ambientali in Campania: cessata la materia del contendere

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso della Regione Campania contro una norma del decreto-legge sulle emergenze ambientali e industriali: la disposizione impugnata era stata nel frattempo modificata.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva impugnato una norma statale in materia di emergenze ambientali e industriali, ritenendola lesiva delle proprie competenze. Nel corso del giudizio la disposizione è stata però modificata, facendo venir meno l’oggetto della contesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (emergenze ambientali e industriali), aggiunto in sede di conversione dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, su ricorso della Regione Campania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere: essendo intervenute modifiche normative satisfattive delle ragioni della Regione, è venuto meno l’oggetto del giudizio.

    Il principio

    Quando la norma impugnata viene modificata in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente e non ha avuto applicazione, la Corte dichiara cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sul merito della legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che la controversia è venuta meno perché la norma contestata è stata modificata o abrogata, soddisfacendo le ragioni di chi aveva fatto ricorso.

    Chi aveva proposto il ricorso?

    La Regione Campania, contro una norma statale sulle emergenze ambientali e industriali.

    La Corte ha deciso sul merito?

    No: ha solo preso atto che l’oggetto del contendere era venuto meno.

  • Corte cost. n. 270/2016 – Polizia veterinaria e competenze della Provincia di Bolzano

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    La Corte respinge in gran parte il conflitto sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano contro l’ordinanza ministeriale sulle misure di polizia veterinaria: le malattie infettive del bestiame rientrano nella «profilassi internazionale», materia di competenza esclusiva dello Stato.

    Di cosa si tratta

    La controversia riguarda il riparto di competenze tra Stato e Provincia autonoma di Bolzano in materia di controlli veterinari su tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina. La Provincia rivendicava le proprie competenze in agricoltura, igiene e sanità; lo Stato giustificava l’ordinanza con la lotta alle malattie infettive trasmissibili e con gli obblighi europei.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano contro lo Stato, in riferimento allo statuto speciale e all’art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, in relazione all’ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure (artt. 3, comma 1, 9, commi 1 e 9, 12, e art. 3, comma 7 dell’ordinanza) e, per il resto, ha respinto il ricorso, riconoscendo che spettava allo Stato adottare le ulteriori disposizioni dell’ordinanza.

    Il principio

    La disciplina dei controlli veterinari sul bestiame contro le malattie infettive trasmissibili rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «profilassi internazionale» (art. 117, secondo comma, lettera q, Cost.), oltre che di coordinamento informatico e tutela dell’ambiente.

    Domande e risposte

    Chi ha promosso il conflitto?

    La Provincia autonoma di Bolzano, contro un’ordinanza del Ministro della salute sulle misure straordinarie di polizia veterinaria.

    Perché lo Stato ha prevalso?

    Perché la lotta alle malattie infettive del bestiame rientra nella «profilassi internazionale», materia di competenza esclusiva statale.

    Cosa ha deciso in concreto la Corte?

    Ha dichiarato inammissibili alcune censure e respinto per il resto il ricorso, confermando la competenza statale.

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  • Corte cost. n. 9/2015 – Estinzione del processo su una legge regionale dell’Abruzzo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del processo relativo alla legge della Regione Abruzzo sulla cooperazione allo sviluppo, impugnata dallo Stato.

    Di cosa si tratta

    Nei giudizi in via principale, se il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta, oppure ricorrono le condizioni previste dalle norme integrative, il processo si estingue senza una decisione nel merito sulla legittimità della legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 6, comma 2, 7, commi 1 e 8, lettere d), e), g) ed i), e l’art. 8, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo n. 5 del 2014 (Interventi regionali per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale), con ricorso in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte, con ordinanza, ha dichiarato l’estinzione del processo.

    Il principio

    L’estinzione del processo chiude il giudizio costituzionale senza esame del merito, quando ne ricorrono i presupposti processuali: la legge regionale impugnata resta in vigore.

    Domande e risposte

    Cosa comporta l’estinzione del processo?

    La chiusura del giudizio senza decisione sul merito: la Corte non si pronuncia sulla legittimità della legge.

    La legge abruzzese è stata annullata?

    No: con l’estinzione del processo la disposizione impugnata non è stata dichiarata incostituzionale.

    Che tipo di provvedimento è?

    Un’ordinanza della Corte costituzionale, non una sentenza, perché definisce il giudizio in via processuale.

  • Corte cost. n. 8/2015 – Cessazione della materia del contendere su una legge finanziaria delle Marche

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione promossa dallo Stato contro una disposizione della legge finanziaria 2014 della Regione Marche, ormai superata.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato può impugnare in via principale le leggi regionali ritenute incostituzionali. Se però la Regione modifica o abroga la norma contestata e questa non ha avuto applicazione, viene meno l’oggetto del giudizio e la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 8, comma 3, della legge della Regione Marche n. 49 del 2013 (Legge finanziaria 2014), con ricorso in via principale iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2014.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge della Regione Marche n. 49 del 2013, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    Il principio

    Quando la disposizione impugnata viene modificata o abrogata in senso satisfattivo e non ha trovato applicazione medio tempore, il giudizio in via principale si chiude con la cessazione della materia del contendere, senza pronuncia sul merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

    Che è venuto meno l’oggetto del giudizio, di solito perché la norma contestata è stata modificata o abrogata e non ha avuto applicazione.

    La legge regionale è stata dichiarata incostituzionale?

    No: la Corte non si è pronunciata sul merito perché la questione era ormai superata.

    Chi aveva impugnato la norma?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale contro la legge finanziaria 2014 della Regione Marche.

  • Corte cost. n. 269/2016 – Spoils system regionale e presidente di società in house

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma calabrese che faceva decadere automaticamente, al cambio della Giunta regionale, il presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa, società in house della Regione. Lo spoils system non può colpire figure tecnico-gestionali nominate per requisiti professionali.

    Di cosa si tratta

    Il cosiddetto «spoils system» è il meccanismo che lega la permanenza in carica di alcuni vertici amministrativi alla durata dell’organo politico che li ha nominati: cambiata la maggioranza, decadono. La Corte ha più volte chiarito che questo strumento è ammissibile solo per incarichi «apicali» e fiduciari, di diretta collaborazione con l’organo politico, non per chi svolge funzioni tecniche di attuazione dell’indirizzo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Calabria n. 12 del 2005, in riferimento agli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la decadenza automatica del presidente del CdA di Fincalabra spa al rinnovo degli organi politici regionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, per violazione dell’art. 97 Cost., nella parte in cui si applica al presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa. Le altre censure (artt. 3 e 98) sono rimaste assorbite.

    Il principio

    La decadenza automatica al cambio di Giunta non può colpire figure tecnico-professionali che si limitano ad attuare l’indirizzo politico, nominate previo avviso pubblico e in base a requisiti oggettivi di professionalità. Applicare lo spoils system a tali figure lede il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).

    Domande e risposte

    Cos’è lo spoils system?

    È il meccanismo per cui alcuni vertici amministrativi decadono automaticamente quando cambia l’organo politico che li ha nominati.

    Perché la norma calabrese è stata bocciata?

    Perché faceva decadere una figura tecnico-gestionale (il presidente di Fincalabra spa), nominata per requisiti professionali e previo avviso pubblico, non un incarico di diretta collaborazione politica.

    Quale articolo della Costituzione è stato violato?

    L’art. 97, a tutela del buon andamento e della continuità dell’azione amministrativa.

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  • Corte cost. n. 16/2015 – Residui vegetali e disciplina dei rifiuti: leggi di Marche e Friuli-Venezia Giulia

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sulle leggi forestali di Marche e Friuli-Venezia Giulia che escludevano alcuni residui vegetali dalla disciplina sui rifiuti. Le norme regionali risultano compatibili con la tutela dell’ambiente riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Marche e Friuli-Venezia Giulia avevano previsto che certi residui vegetali (paglia, stoppie, materiale ligno-cellulosico da potature) non rientrassero nella disciplina dei rifiuti se gestiti in loco a determinate condizioni. Il Governo le aveva impugnate ritenendo invasa la competenza statale sull’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 9 della legge Regione Marche n. 3 del 2014 e l’art. 2 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2014, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, per asserito contrasto con la disciplina statale e con la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate entrambe le questioni: le norme regionali non eccedono i limiti posti dalla competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, ponendosi in linea con la disciplina sui sottoprodotti e sui residui vegetali.

    Il principio

    Le previsioni regionali sui residui vegetali gestiti in loco non violano la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), risultando coerenti con la disciplina nazionale ed europea sui rifiuti.

    Domande e risposte

    Cosa avevano stabilito le Regioni?

    Che alcuni residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali non fossero trattati come rifiuti se gestiti localmente a determinate condizioni.

    Perché il Governo le aveva impugnate?

    Perché riteneva che le Regioni avessero invaso la competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato non fondate le questioni: le leggi regionali sono compatibili con la disciplina statale ed europea sui rifiuti.

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  • Corte cost. n. 7/2015 – Trasferimento di personale a una nuova agenzia regionale senza concorso

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Sardegna che trasferiva automaticamente il personale di una società in house alla nuova Agenzia regionale ARBAM, in violazione del principio del pubblico concorso.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva istituito l’Agenzia regionale per la bonifica delle aree minerarie dismesse (ARBAM), un’amministrazione pubblica, prevedendo che vi confluisse direttamente il personale della società in house IGEA spa, contestualmente soppressa, senza alcuna procedura concorsuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 2014, in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, denunciando la violazione del principio dell’accesso al pubblico impiego per concorso e della competenza statale in materia di ordinamento civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 2014, sotto l’assorbente profilo della violazione dell’art. 97, terzo comma, della Costituzione.

    Il principio

    Il pubblico concorso è la forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, derogabile solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico: il trasferimento automatico di personale di una società a una nuova agenzia pubblica elude questa garanzia.

    Domande e risposte

    Perché il trasferimento è stato dichiarato illegittimo?

    Perché consentiva di immettere personale in un’amministrazione pubblica senza concorso, in contrasto con l’art. 97, terzo comma, della Costituzione.

    Il pubblico concorso ammette eccezioni?

    Sì, ma solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, qui non ravvisate dalla Corte.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale contro la legge regionale sarda.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — principio del pubblico concorso per l’accesso ai pubblici uffici, parametro su cui si fonda la decisione