CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)
CCNL Grande Distribuzione Organizzata: tabelle retributive e minimi 2024-2027
Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) firmato da Federdistribuzione con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil prevede aumenti complessivi di 240 euro al IV livello, distribuiti in sei tranche fino al 2027. Ecco come leggere la busta paga e cosa cambia per commessi, cassieri e addetti di magazzino.
In sintesi
Dal 1° novembre 2025 i minimi mensili lordi di questo contratto vanno da 1.395,89 € (Liv. VII) a 2.984,22 € (Quadri, compresa l’indennità di funzione); al IV livello sono 1.781,68 €. La tabella completa per livello è qui sotto; scatti di anzianità, indennità e premi si aggiungono.
Minimi tabellari — in vigore dal 1° novembre 2025
| Livello |
Minimo mensile lordo |
| Quadri (Q) |
2.984,22 € |
| Liv. I |
2.504,06 € |
| Liv. II |
2.233,58 € |
| Liv. III |
1.981,84 € |
| Liv. IV |
1.781,68 € |
| Liv. V |
1.658,01 € |
| Liv. VI |
1.539,70 € |
| Liv. VII |
1.395,89 € |
| Operatore vendita 1ª cat. |
1.717,04 € |
| Operatore vendita 2ª cat. |
1.521,07 € |
Importi = totale mensile delle tabelle allegate al rinnovo: paga base + contingenza ed EDR; per il VII livello anche l’elemento aggiuntivo della paga base (5,16 €), per i Quadri l’indennità di funzione (260,76 €). È il CCNL Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) Federdistribuzione, applicato dalle grandi catene della GDO uscite dal sistema Confcommercio. Rinnovo firmato il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS; la parte economica decorre dal 1° aprile 2023 e vale fino al 31 marzo 2027. Aumento a regime di 240 € al IV livello (parametro di riferimento) in 6 tranche da aprile 2023 a febbraio 2027: la tabella recepisce la tranche dal 1° novembre 2025; dal 1° novembre 2026 il IV livello sale a 1.816,68 € e dal 1° febbraio 2027 a 1.856,68 €. Ai valori in tabella si aggiungono gli scatti di anzianità. Prevista una tantum di 350 € al IV livello (due rate: luglio 2024 e luglio 2025) per i lavoratori in forza al 23/4/2024. Attenzione: il CCNL DMO è un contratto distinto dal CCNL Terziario Confcommercio, anche se paga base, contingenza e decorrenze degli aumenti coincidono.
Fonte: ipotesi di accordo DMO del 23 aprile 2024, allegato «Tabelle retributive» (PDF) e tabelle Filcams-Cgil per la Federdistribuzione. I rinnovi possono aggiornare gli importi.
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Tabelle retributive CCNL DMO 2025-2027: minimi per livello e tranche
La tabella riporta, per ogni livello, il totale mensile dell’allegato «Tabelle retributive» del rinnovo del 23 aprile 2024: paga base + contingenza ed EDR, più 260,76 € di indennità di funzione per i Quadri e 5,16 € di elemento aggiuntivo per il VII livello. Le ultime due colonne sono le tranche ancora da pagare: 1° novembre 2026 e 1° febbraio 2027.
CCNL Distribuzione Moderna Organizzata: minimi mensili lordi per livello
| Livello |
Paga base 1/11/2025 |
Contingenza + EDR |
Totale dal 1/11/2025 |
Totale dal 1/11/2026 |
Totale dal 1/2/2027 |
| Quadri |
2.183,09 |
540,37 |
2.984,22 |
3.044,98 |
3.114,42 |
| I |
1.966,54 |
537,52 |
2.504,06 |
2.558,80 |
2.621,36 |
| II |
1.701,04 |
532,54 |
2.233,58 |
2.280,93 |
2.335,04 |
| III |
1.453,94 |
527,90 |
1.981,84 |
2.022,31 |
2.068,56 |
| IV |
1.257,46 |
524,22 |
1.781,68 |
1.816,68 |
1.856,68 |
| V |
1.136,07 |
521,94 |
1.658,01 |
1.689,63 |
1.725,77 |
| VI |
1.019,94 |
519,76 |
1.539,70 |
1.568,09 |
1.600,53 |
| VII |
873,22 |
517,51 |
1.395,89 |
1.420,20 |
1.447,98 |
| Operatore di vendita 1ª cat. |
1.187,00 |
530,04 |
1.717,04 |
1.750,08 |
1.787,84 |
| Operatore di vendita 2ª cat. |
994,96 |
526,11 |
1.521,07 |
1.548,81 |
1.580,51 |
Il I livello è il più alto dopo i Quadri, il VII il più basso. La quota oraria si calcola dividendo il mensile per 168 se l’orario è di 40 ore settimanali (art. 194): al V livello, dal 1° novembre 2025, sono 9,87 € l’ora (1.658,01 / 168). Fonte: ipotesi di accordo del 23 aprile 2024, allegato «Tabelle retributive».
Le sei tranche di aumento al IV livello
Aumenti della paga base al IV livello (riparametrati sugli altri livelli)
| Decorrenza |
Aumento |
Totale IV livello |
| 1° aprile 2023 |
+30 € |
1.646,68 € |
| 1° aprile 2024 |
+70 € |
1.716,68 € |
| 1° marzo 2025 |
+30 € |
1.746,68 € |
| 1° novembre 2025 |
+35 € |
1.781,68 € |
| 1° novembre 2026 |
+35 € |
1.816,68 € |
| 1° febbraio 2027 |
+40 € |
1.856,68 € |
Struttura della retribuzione nella GDO
Il minimo tabellare è la voce base della busta paga: rappresenta il trattamento minimo garantito dal CCNL per ogni livello di inquadramento. Nella grande distribuzione organizzata la retribuzione complessiva si compone di più elementi:
- Minimo tabellare mensile: determinato dal CCNL per ciascuno dei livelli (Quadri e dal I al VII).
- Scatti di anzianità: importi fissi per livello, uno ogni tre anni di servizio, fino a dieci scatti (vedi la tabella più sotto).
- Tredicesima mensilità: corrisposta a dicembre, proporzionale ai mesi lavorati.
- Quattordicesima mensilità: pagata il 1° luglio di ogni anno (art. 205), pari a una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno.
- Eventuali superminimi individuali o aziendali: importi aggiuntivi concordati a livello individuale o di secondo livello, che possono essere assorbibili o non assorbibili rispetto agli aumenti contrattuali.
- Maggiorazioni: per lavoro domenicale, festivo, notturno e per ore straordinarie.
Una tantum da 350 euro: cos’era e a chi spettava
Il rinnovo del 23 aprile 2024 ha coperto il lungo periodo di vacanza contrattuale (1° gennaio 2022 – 31 marzo 2023) con un contributo una tantum di 350 euro lordi al IV livello, riparametrato sugli altri livelli ed erogato in due rate uguali:
- 175 euro a luglio 2024;
- 175 euro a luglio 2025.
L’una tantum è stata corrisposta ai lavoratori in forza al momento di ciascuna erogazione, riproporzionata per i part-time e calcolata in quindici quote mensili per chi non era in forza per tutto il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023. Non rientra nel calcolo di alcun istituto contrattuale né del TFR. Ogni rata valeva 303,81 € per i Quadri, 273,67 € al I livello, 236,73 € al II, 202,34 € al III, 175 € al IV, 158,11 € al V, 141,95 € al VI e 121,53 € al VII.
Differenza tra CCNL Federdistribuzione e CCNL Commercio Confcommercio
Un punto di frequente confusione riguarda la distinzione tra i due principali contratti che disciplinano il settore distributivo:
- Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) – Federdistribuzione è sottoscritto dall’associazione datoriale Federdistribuzione, che nel 2011 si è separata da Confcommercio. Viene applicato prevalentemente dalle grandi catene della GDO (ipermercati, supermercati, discount, grandi superfici specializzate). Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil sono le sigle firmatarie per i lavoratori.
- Il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio è il contratto applicato dal commercio tradizionale e da una parte delle imprese distributive aderenti a Confcommercio. Ha una struttura di livelli e tabelle retributive parzialmente diverse.
Il datore di lavoro è obbligato ad applicare il contratto dell’associazione a cui aderisce. In caso di dubbio è possibile verificare quale CCNL viene applicato leggendo la lettera di assunzione o la busta paga, dove il contratto deve essere indicato espressamente.
Scatti di anzianità CCNL distribuzione moderna: importi per livello
L’art. 188 riconosce dieci scatti triennali per l’anzianità nella stessa azienda o gruppo, a partire dalla data di assunzione. Ogni scatto è un importo fisso che dipende dal livello e si paga dal mese successivo a quello in cui si compie il triennio. Gli scatti non possono essere assorbiti dagli aumenti di merito.
Importo mensile di ogni scatto di anzianità (art. 188)
| Livello |
Importo per scatto |
| Quadri |
25,46 € |
| I |
24,84 € |
| II |
22,83 € |
| III |
21,95 € |
| IV |
20,66 € |
| V |
20,30 € |
| VI |
19,73 € |
| VII |
19,47 € |
Fonte: Testo unico del CCNL DMO del 29 settembre 2025, art. 188. Approfondimento: scatti di anzianità nel CCNL Grande Distribuzione; per sapere in quale livello rientra la tua mansione: livelli e mansioni del CCNL GDO.
Casi pratici
Tizio – Addetto vendita al IV livello: come leggere la busta paga nel 2026
Tizio è inquadrato al IV livello come addetto vendita in un supermercato. Dal 1° novembre 2025 ha già beneficiato dei primi quattro aumenti tabellari cumulati (+165 € rispetto ai minimi pre-rinnovo). Dal 1° novembre 2026, con la quinta tranche, il suo minimo mensile lordo cresce di ulteriori 35 € e arriva a 1.816,68 €. Tizio ha 5 anni di servizio: ha maturato il primo scatto di anzianità (20,66 € al IV livello) dopo tre anni e maturerà il secondo al sesto anno. La sua retribuzione base è quindi: minimo tabellare aggiornato + uno scatto. Il 1° luglio riceve la quattordicesima (una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno, art. 205) e alla vigilia di Natale la tredicesima.
Caia – Cassiera part-time: proporzionalità degli aumenti
Caia lavora 24 ore settimanali su 40 (60% dell’orario pieno). Il minimo del suo livello e gli aumenti si calcolano sul valore a tempo pieno e si proporzionano all’orario (art. 77): la quinta tranche (35 € al IV livello, dal 1° novembre 2026) vale per lei 35 × 60% = 21 € lordi al mese. L’una tantum di luglio 2025 le è stata corrisposta riproporzionata per il part-time (art. 197, c. 2).
Sempronio – Neoassunto: distinzione tra CCNL applicato e minimo contrattuale
Sempronio viene assunto in un ipermercato della grande distribuzione. Nella lettera di assunzione deve essere indicato il CCNL applicato: se l’azienda aderisce a Federdistribuzione, si applica il contratto DMO. Sempronio è inquadrato al V livello. Ha diritto sin dal primo giorno di lavoro al minimo tabellare del V livello aggiornato alle tranche già erogate, nonché alla tredicesima e alla quattordicesima in proporzione ai mesi lavorati nell’anno di assunzione.
Domande frequenti
Qual è il riferimento per gli aumenti del CCNL Federdistribuzione?
Il parametro di riferimento per calcolare gli aumenti contrattuali è il IV livello. L’aumento complessivo a regime è di 240 euro mensili lordi, distribuiti in sei tranche dal 2024 al 2027.
Quando sono state erogate le tranche di aumento?
Il piano prevede sei aumenti tabellari scaglionati tra aprile 2023 e febbraio 2027: al IV livello 30 € (aprile 2023), 70 € (aprile 2024), 30 € (marzo 2025), 35 € (novembre 2025), 35 € (novembre 2026) e 40 € (febbraio 2027). Le prime quattro, in vigore dal 1° novembre 2025, valgono 165 €.
Cosa era l’una tantum da 350 euro?
A copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2022 – 31 marzo 2023), il rinnovo del 23 aprile 2024 ha previsto una una tantum di 350 euro lordi, erogata in due rate uguali: 175 euro a luglio 2024 e 175 euro a luglio 2025.
Il CCNL Federdistribuzione è uguale al CCNL Commercio Confcommercio?
No. Sono due contratti distinti. Il CCNL Federdistribuzione (DMO) è applicato dalle grandi catene della distribuzione moderna associate a Federdistribuzione. Il CCNL Commercio è stipulato da Confcommercio. Le tabelle e alcuni istituti differiscono.
Quanto prende un V livello del CCNL DMO?
Dal 1° novembre 2025 il minimo del V livello è 1.658,01 € lordi al mese; sale a 1.689,63 € dal 1° novembre 2026 e a 1.725,77 € dal 1° febbraio 2027. Il netto dipende da contributi, IRPEF e detrazioni.
Quanti scatti di anzianità prevede il CCNL Federdistribuzione?
Dieci scatti triennali, con importo fisso per livello: da 19,47 € (VII livello) a 25,46 € (Quadri); al IV livello 20,66 € per scatto.
I minimi tabellari sono uguali su tutto il territorio nazionale?
Sì, i minimi sono nazionali. In alcune realtà possono esistere accordi integrativi aziendali o di secondo livello che migliorano i minimi contrattuali, ma il contratto nazionale è uniforme.
Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.