Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 233/2016 – Reiterazione delle misure cautelari diverse dalla custodia in carcere

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 309, comma 10, del codice di procedura penale, in tema di reiterazione delle misure coercitive diverse dalla custodia in carcere divenute inefficaci.

    Di cosa si tratta

    La riforma delle misure cautelari del 2015 ha previsto che l’ordinanza che dispone una misura coercitiva, una volta perduta efficacia, non possa essere reiterata salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate. Il GIP di Nola ha ritenuto irragionevole questa disciplina anche per le misure diverse dalla custodia in carcere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola ha impugnato l’art. 309, comma 10, del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 11, comma 5, della legge n. 47 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione.

    Il principio

    Il limite alla reiterazione delle misure cautelari inefficaci, salvo eccezionali esigenze specificamente motivate, costituisce una scelta non irragionevole del legislatore, coerente con la garanzia di effettività del controllo sulla libertà personale e con il ruolo del giudice.

    Domande e risposte

    La Corte ha censurato la disciplina sulla reiterazione delle misure cautelari?

    No: ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo la disciplina conforme alla Costituzione.

    Cosa prevede la norma esaminata?

    Che l’ordinanza cautelare divenuta inefficace non possa essere reiterata, salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il GIP del Tribunale di Nola, in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 232/2016 – Revisione delle circoscrizioni giudiziarie: questioni non fondate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla riforma della geografia giudiziaria (d.lgs. n. 155 del 2012 e legge delega n. 148 del 2011), che aveva riorganizzato tribunali e uffici del pubblico ministero.

    Di cosa si tratta

    La riforma del 2012 aveva soppresso e accorpato numerosi tribunali e procure. L’Ordine degli avvocati di Avezzano e alcuni dipendenti del Ministero della giustizia avevano impugnato gli atti attuativi davanti al TAR per l’Abruzzo, che ha sollevato dubbi sulla conformità della delega e del suo esercizio alla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha impugnato gli artt. da 1 a 10 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, in riferimento all’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega), e l’art. 1, comma 5, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate sia la questione relativa agli artt. da 1 a 10 del d.lgs. n. 155 del 2012 (in riferimento all’art. 76 Cost.), sia quella relativa all’art. 1, comma 5, della legge n. 148 del 2011 (in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).

    Il principio

    La riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore delegato, purché rispetti i principi e criteri direttivi della delega: l’esercizio della delega non ha ecceduto i limiti fissati né violato i principi di ragionevolezza e buon andamento.

    Domande e risposte

    La riforma della geografia giudiziaria è stata confermata?

    Sì: la Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo legittimo l’esercizio della delega legislativa.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il TAR per l’Abruzzo, in un giudizio promosso dall’Ordine degli avvocati di Avezzano e da dipendenti del Ministero della giustizia.

    Quale vizio era principalmente lamentato?

    L’eccesso di delega, in riferimento all’art. 76 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 231/2016 – Disciplina edilizia della Regione Liguria: più profili di illegittimità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più commi dell’art. 6 della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, in materia edilizia, dichiarando inammissibile e non fondata la questione su altri profili.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato varie modifiche introdotte dalla Regione Liguria alla propria disciplina dell’attività edilizia (legge reg. n. 16 del 2008), ritenendo che alcune disposizioni invadessero competenze statali o violassero principi di ragionevolezza e buon andamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 6, in più commi, della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerosi commi dell’art. 6 della legge reg. Liguria n. 12 del 2015 (commi 3, 6, 8, 11, 15, 20 e 21, nei trattini indicati); ha dichiarato inammissibile la questione su parte dei commi 20 e 21 in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; ha dichiarato non fondata la questione sul comma 21, secondo trattino, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.

    Il principio

    Nella disciplina dell’attività edilizia la Regione deve rispettare i principi fondamentali fissati dalla legge statale e le competenze esclusive statali: le disposizioni che vi derogano sono illegittime, mentre quelle compatibili con i principi statali resistono al sindacato.

    Domande e risposte

    La Corte ha annullato tutta la norma regionale?

    No: ha dichiarato illegittimi diversi commi dell’art. 6, ma ha respinto o ritenuto inammissibili le censure su altri profili.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale, contro la legge della Regione Liguria n. 12 del 2015.

    Quali competenze erano in gioco?

    Quelle statali esclusive di cui all’art. 117, secondo comma, lettere l) e m), e i principi fondamentali in materia di governo del territorio, terzo comma.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 230/2016 – Soglia di punibilità per l’omesso versamento di ritenute: restituzione atti

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente in tema di soglia di punibilità per l’omesso versamento di ritenute, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 158 del 2015.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Avellino contestava l’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 nella parte in cui, per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011, puniva l’omesso versamento di ritenute oltre i 50.000 euro, anziché oltre la più alta soglia di 103.291,38 euro. Dopo la rimessione è però intervenuto il d.lgs. n. 158 del 2015, che ha innalzato la soglia a 150.000 euro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Avellino ha impugnato l’art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte relativa alla soglia di punibilità per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Avellino per una nuova valutazione alla luce della sopravvenuta normativa.

    Il principio

    Lo ius superveniens che innalza la soglia di punibilità del reato — con possibili effetti più favorevoli rispetto a quanto richiesto — impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, che dovrà riesaminare la rilevanza della questione.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Avellino, senza decidere nel merito, per via delle modifiche normative sopravvenute.

    Cosa è cambiato dopo la rimessione?

    Il d.lgs. n. 158 del 2015 ha innalzato la soglia di punibilità del reato a 150.000 euro, mutando il quadro di riferimento.

    Su quale parametro era fondata la questione?

    Sull’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza della soglia di punibilità.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — unico parametro evocato: ragionevolezza della soglia di punibilità dell’omesso versamento di ritenute.
  • Corte cost. n. 229/2016 – Omesso versamento di ritenute: restituzione atti per ius superveniens

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente in tema di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000), a seguito delle modifiche legislative sopravvenute con il d.lgs. n. 158 del 2015.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Treviso aveva sollevato dubbi sull’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 in materia di omesso versamento delle ritenute. Dopo l’ordinanza di rimessione, però, è intervenuto il d.lgs. n. 158 del 2015, che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario modificando proprio la norma censurata e innalzando la soglia di punibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Treviso ha impugnato l’art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU) e all’art. 3 della Costituzione, con riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Treviso, affinché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sopravviene una modifica della norma censurata (ius superveniens), la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché rivaluti la questione alla luce della disciplina mutata.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché dopo la rimessione è intervenuto il d.lgs. n. 158 del 2015, che ha modificato la norma censurata: gli atti vanno restituiti al giudice per una nuova valutazione.

    Cosa significa restituzione degli atti?

    La Corte rinvia la causa al giudice rimettente affinché verifichi se la questione sia ancora rilevante e fondata dopo il mutamento normativo.

    Quale norma era contestata?

    L’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, sull’omesso versamento delle ritenute.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 228/2016 – Natura giuridica delle cave e «beni estimati» nella legge della Regione Toscana

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015, per la parte in cui qualificava la natura giuridica dei cosiddetti «beni estimati» in materia di cave.

    Di cosa si tratta

    La normativa toscana sulle cave aveva introdotto una qualificazione della natura giuridica dei «beni estimati», storica categoria legata all’attività estrattiva nel territorio apuano. Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Tribunale di Massa, in un giudizio tra società e Comune di Carrara, ne hanno contestato la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione è stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri (con ricorso del 2015) e in via incidentale dal Tribunale ordinario di Massa, avverso l’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35, in materia di cave.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.

    Il principio

    La Regione non può intervenire a qualificare la natura giuridica dei beni estimati, materia che esorbita dalla competenza regionale e incide su profili di ordinamento civile riservati alla legge statale.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato illegittima la norma toscana nella parte in cui qualificava la natura giuridica dei beni estimati relativi alle cave.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Sia il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale, sia il Tribunale di Massa, in via incidentale.

    Cosa sono i «beni estimati»?

    Una categoria storica di beni legata all’attività estrattiva nel territorio apuano, la cui qualificazione giuridica era oggetto della norma censurata.

  • Corte cost. n. 227/2016 – Indipendenza della giustizia tributaria: questioni inammissibili

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le numerose questioni sollevate sull’ordinamento e l’organizzazione della giustizia tributaria, prospettate sotto il profilo dell’indipendenza del giudice. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento dell’Associazione Magistrati Tributari.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio su una cartella di pagamento, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha dubitato che l’assetto ordinamentale e organizzativo della giustizia tributaria — in particolare l’inquadramento del personale di segreteria nel Ministero dell’economia e delle finanze e lo status dei giudici — fosse compatibile con la garanzia di indipendenza, anche apparente, del giudice richiesta dalla giurisprudenza della Corte EDU.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha impugnato un’ampia serie di disposizioni sull’ordinamento della giustizia tributaria (d.lgs. n. 545 del 1992 e altre), in riferimento agli artt. 101, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU sull’equo processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento dell’Associazione Magistrati Tributari e la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia.

    Il principio

    Le censure all’assetto complessivo della giustizia tributaria, formulate in modo ampio e dai contorni indeterminati, non superano il vaglio di ammissibilità: la Corte non può pronunciarsi su questioni che non individuino con precisione la norma e l’effetto lesivo richiesti.

    Domande e risposte

    La Corte ha esaminato il merito dell’indipendenza della giustizia tributaria?

    No: ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi sul merito.

    Chi aveva sollevato le questioni?

    La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, nel corso di un giudizio su una cartella di pagamento.

    Quale parametro internazionale era invocato?

    L’art. 6, paragrafo 1, della CEDU sull’equo processo, tramite l’art. 117, primo comma, della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 226/2016 – Prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace e sanzioni paradetentive

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 157, quinto comma, del codice penale, sollevata in materia di prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace. La questione muoveva da un erroneo presupposto interpretativo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto riteneva che, per i reati puniti dal giudice di pace con sanzioni cosiddette «paradetentive», si applicasse il più breve termine di prescrizione di tre anni previsto dall’art. 157, quinto comma, cod. pen., con un trattamento più favorevole per i reati più gravi rispetto a quelli meno gravi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto ha impugnato l’art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 6 della legge n. 251 del 2005, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui fissa in tre anni il termine di prescrizione quando per il reato sono previste pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., richiamando la propria sentenza n. 2 del 2008 e le successive ordinanze.

    Il principio

    Il termine triennale dell’art. 157, quinto comma, cod. pen. non si applica ai reati di competenza del giudice di pace punibili con sanzioni paradetentive: queste restano equiparate, per ogni effetto giuridico, alle pene detentive, sicché non si determina la disparità di trattamento lamentata.

    Domande e risposte

    La Corte ha riconosciuto una disparità di trattamento?

    No: ha ritenuto la questione manifestamente infondata perché basata su un erroneo presupposto interpretativo della norma sulla prescrizione.

    Cosa sono le sanzioni paradetentive?

    Sono pene come l’obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, applicabili dal giudice di pace ed equiparate per ogni effetto giuridico alle pene detentive.

    Su quale precedente si fonda la decisione?

    Sulla sentenza n. 2 del 2008 e su successive ordinanze, che avevano già escluso l’applicazione del termine triennale a questi reati.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — unico parametro evocato: la presunta violazione del principio di uguaglianza tra reati più e meno gravi davanti al giudice di pace.
  • Corte cost. n. 225/2016 – Rapporti del minore con l’ex partner del genitore biologico

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 337-ter del codice civile, nella parte in cui non prevede espressamente il diritto del minore a conservare rapporti con l’ex partner del genitore biologico. Secondo la Corte la tutela dell’interesse del minore può già trovare spazio attraverso gli strumenti dell’ordinamento.

    Di cosa si tratta

    Una donna chiedeva di poter mantenere rapporti con due bambini cresciuti insieme alla ex compagna, loro madre biologica, dopo la fine della relazione. La Corte d’appello di Palermo riteneva che l’art. 337-ter cod. civ. — che menziona i rapporti del minore con ascendenti e parenti — non consentisse di tutelare il legame con un soggetto non parente, e ha sollevato la questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Palermo ha impugnato l’art. 337-ter del codice civile, introdotto dall’art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 della CEDU, nella parte in cui non consente di valutare se risponda all’interesse del minore conservare rapporti significativi con l’ex partner del genitore biologico.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 337-ter del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. e all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 8 CEDU.

    Il principio

    L’interesse del minore a conservare rapporti significativi con figure affettive di riferimento può già essere salvaguardato in via interpretativa e con gli strumenti dell’ordinamento, senza che sia necessaria una declaratoria di incostituzionalità della norma del codice civile.

    Domande e risposte

    La Corte ha negato tutela al rapporto tra il minore e l’ex partner del genitore?

    No: ha ritenuto non fondata la questione perché la tutela dell’interesse del minore può trovare spazio nell’ordinamento, senza dover dichiarare incostituzionale l’art. 337-ter cod. civ.

    Quale norma era contestata?

    L’art. 337-ter del codice civile, che disciplina i provvedimenti riguardo ai figli e i rapporti con ascendenti e parenti.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione e l’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 8 della CEDU sul rispetto della vita familiare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 224/2016 – Norma regionale non può sanare i titoli edilizi colpiti da una sentenza di incostituzionalità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 17, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2012, che mirava a mantenere validi alcuni titoli edilizi nonostante una precedente declaratoria di incostituzionalità. Una legge regionale non può neutralizzare gli effetti di una pronuncia della Corte.

    Di cosa si tratta

    Dopo la sentenza n. 309 del 2011 — con cui la Corte aveva escluso che la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione potesse prescindere dalla sagoma dell’edificio preesistente — la Regione Lombardia aveva approvato una norma che dichiarava «validi ed efficaci» i permessi di costruire rilasciati entro il 30 novembre 2011 e le DIA già esecutive a quella data. Il TAR per la Lombardia, chiamato a decidere su un’istanza di autotutela di una proprietaria confinante, ha sospettato che la norma servisse a sanare titoli edilizi colpiti dalla precedente sentenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha impugnato l’art. 17, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 7 del 2012 in riferimento all’art. 136 della Costituzione e alla legge cost. n. 1 del 1948, oltre che all’art. 117, terzo comma, Cost. (in relazione all’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001) e all’art. 97 Cost.: la disposizione regionale avrebbe limitato gli effetti per il passato della sentenza n. 309 del 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7.

    Il principio

    Il legislatore, statale o regionale, non può mantenere in vita o ripristinare l’efficacia di norme o atti già incisi da una declaratoria di incostituzionalità: l’art. 136 Cost. presidia l’effetto delle pronunce della Corte, che non può essere aggirato per via legislativa.

    Domande e risposte

    Il legislatore regionale può «sanare» atti già toccati da una sentenza di incostituzionalità?

    No. La Corte ha ritenuto che una norma con tale effetto viola l’art. 136 Cost., che garantisce l’efficacia delle sue decisioni.

    Cosa stabiliva la norma regionale dichiarata illegittima?

    Prevedeva che alcuni permessi di costruire e DIA in materia edilizia restassero validi ed efficaci nonostante la precedente sentenza n. 309 del 2011.

    Quale principio costituzionale è stato applicato?

    Il principio per cui le pronunce di incostituzionalità della Corte non possono essere private di effetto da successive leggi, a tutela dell’art. 136 della Costituzione.

    Norme collegate

    • Art. 136 della Costituzione — è il parametro centrale: tutela l’efficacia delle sentenze di incostituzionalità, che la norma regionale tentava di aggirare.
    • Art. 117 della Costituzione — invocato (terzo comma) in materia di governo del territorio, in relazione ai principi fondamentali statali sull’edilizia.
    • Art. 97 della Costituzione — richiamato come parametro a tutela del buon andamento dell’amministrazione.
  • Corte cost. n. 178/2016 – Distanze tra edifici e deroghe regionali: norma delle Marche illegittima

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    Con la sentenza n. 178 del 2016 la Corte costituzionale dichiara illegittima la norma della Regione Marche che, con una modifica lessicale, estendeva la deroga ai limiti di distanza tra edifici anche a interventi edilizi puntuali: così facendo la Regione aveva invaso la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    Una legge regionale marchigiana consentiva, in deroga ai limiti di distanza tra fabbricati, la demolizione e ricostruzione di edifici nell’ambito di interventi di riqualificazione urbana. Una successiva modifica aveva sostituito alcune parole, ampliando — secondo il Governo — la deroga anche a interventi su singoli edifici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10 della legge Regione Marche n. 16 del 2015, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, in quanto modificava l’art. 35 di una precedente legge regionale estendendo le deroghe ai limiti di distanza tra edifici. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1. La sostituzione di «ovvero» con «e» e l’espunzione di «altra» svincolavano la deroga alle distanze dalle finalità di riqualificazione urbana, consentendo interventi puntuali al di fuori di strumenti urbanistici complessivi, in violazione dell’art. 2-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 e della competenza statale in materia di ordinamento civile.

    Il principio

    La disciplina delle distanze tra costruzioni attiene all’«ordinamento civile», di competenza esclusiva statale; la Regione può derogare ai limiti di distanza solo nell’ambito di strumenti urbanistici funzionali a un assetto complessivo e unitario del territorio, non per interventi edilizi puntuali.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato illegittima la modifica della legge marchigiana che, cambiando alcune parole, estendeva la deroga ai limiti di distanza tra edifici anche a interventi su singoli fabbricati.

    Perché la modifica è incostituzionale?

    Perché la disciplina delle distanze tra costruzioni rientra nell’ordinamento civile, di competenza statale: la Regione può derogare ai limiti solo nell’ambito di strumenti urbanistici complessivi, non per interventi puntuali.

    Bastava cambiare due parole per rendere la norma illegittima?

    Sì: la sostituzione di «ovvero» con «e» e la soppressione di «altra» mutavano il senso della norma, svincolando la deroga dalle finalità di riqualificazione urbana e ampliandone illegittimamente la portata.

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  • Corte cost. n. 177/2016 – Abuso d’ufficio e «violazione di norme di legge»: questione inammissibile

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    Con l’ordinanza n. 177 del 2016 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 323 del codice penale (abuso d’ufficio), sollevata per la presunta indeterminatezza della nozione di «violazione di norme di legge»: il giudice aveva descritto in modo insufficiente il fatto e formulato un petitum ambiguo.

    Di cosa si tratta

    Un dirigente medico aveva denunciato per abuso d’ufficio il direttore della sua unità ospedaliera, lamentando vessazioni e violazioni dei contratti collettivi. Il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione; di fronte all’opposizione della persona offesa, il GIP di Enna aveva dubitato della determinatezza della norma penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 323 del codice penale, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, nella parte in cui — secondo il «diritto vivente» — includerebbe nella «violazione di norme di legge» anche l’inosservanza dell’art. 97 Cost. e di contratti collettivi, atti amministrativi e prassi. Giudice rimettente: il GIP del Tribunale ordinario di Enna.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione. L’ordinanza descriveva in modo insufficiente la condotta contestata, impedendo di verificare sotto quale profilo la norma andasse applicata; inoltre il giudice non aveva spiegato perché non praticare un’interpretazione conforme a Costituzione, a fronte di un orientamento giurisprudenziale tutt’altro che consolidato, e aveva formulato un petitum ambiguo.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di costituzionalità su una norma penale deve descrivere compiutamente il fatto, formulare un petitum chiaro e dar conto di aver tentato un’interpretazione conforme a Costituzione, soprattutto quando il presunto «diritto vivente» non è consolidato; in mancanza, la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte sull’abuso d’ufficio?

    Non è entrata nel merito: ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile perché il giudice aveva descritto male il fatto e formulato una richiesta ambigua, senza tentare un’interpretazione conforme a Costituzione.

    Qual era il dubbio sull’art. 323 c.p.?

    Che la nozione di «violazione di norme di legge» fosse troppo vaga, includendo anche la violazione dell’art. 97 Cost. e di contratti collettivi e prassi, in contrasto con il principio di determinatezza delle norme penali (art. 25 Cost.).

    La violazione dei contratti collettivi integra l’abuso d’ufficio?

    La Corte ricorda che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la violazione delle norme dei contratti collettivi del pubblico impiego non realizza di per sé il presupposto del reato di abuso d’ufficio.

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