Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 53 DPR 445/2000 – Registrazione di protocollo

    Art. 53 DPR 445/2000 – Registrazione di protocollo

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. 1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni: a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile; d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili; f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.

    2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.

    3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.

    4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.

    5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.

  • Art. 52 DPR 445/2000 – Il sistema di gestione informatica dei documenti

    Art. 52 DPR 445/2000 – Il sistema di gestione informatica dei documenti

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. 1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata "sistema" deve: a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema; b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita; c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali; d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati; e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato.

  • Art. 51 D.P.R. 445/2000 – Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni (abrogato)

    Art. 51 D.P.R. 445/2000 – Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni

    D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico sulla documentazione amministrativa

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente testo unico e secondo le norme tecniche delimita dall’Autorità per l’informatica della pubblica amministrazione.

    2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

    3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici

  • Art. 50 DPR 445/2000 – Attuazione dei sistemi

    Art. 50 DPR 445/2000 – Attuazione dei sistemi

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo unico.

    2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.

    3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1( gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell' articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione.

    4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.

    5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.

  • Art. 49 DPR 445/2000

    Art. 49 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

    2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

  • Art. 48 DPR 445/2000 – Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

    Art. 48 DPR 445/2000 – Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

    2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all' articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 .

    3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

  • Art. 47 DPR 445/2000 – Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

    Art. 47 DPR 445/2000 – Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)

    2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

    3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

    4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

  • Art. 46 DPR 445/2000 – Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

    Art. 46 DPR 445/2000 – Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R) (3) 21

  • CCNL Autoscuole: trasferimento e mutamento di mansioni

    CCNL Autoscuole

    Trasferimento e mutamento di mansioni nel CCNL Autoscuole

    Quando il datore può cambiare mansioni o sede di lavoro, quali limiti pone l'art. 2103 c.c. e quali tutele proteggono il lavoratore nelle autoscuole.

    In sintesi

    Lo spostamento di mansioni o di sede è regolato dall'art. 2103 c.c. Il datore può assegnare liberamente mansioni dello stesso livello; quelle superiori danno diritto alla retribuzione maggiore e, dopo 3 mesi (Quadri e 5° livello) o 2 mesi (altri livelli) secondo il CCNL, all'inquadramento; quelle inferiori solo nei casi eccezionali di legge, conservando livello e retribuzione. Il CCNL Autoscuole non ha una disciplina specifica del trasferimento (sintesi 2017): valgono le regole di legge. Il trasferimento di sede richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; chi assiste familiari ai sensi della legge 104/1992 ha tutele rafforzate.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica e Nautica
    Parti firmatarie
    UNASCA · CONFARCA (datoriali) · FIT-CISL · FILT-CGIL · UILTRASPORTI
    Decorrenza
    Testo consolidato del 28 febbraio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2021 e scaduto il 31 dicembre 2023; si applica in ultrattività finché non sarà rinnovato
    Ambito
    Dipendenti di autoscuole, scuole nautiche, studi e agenzie di consulenza automobilistica (pratiche auto)
    Fonte
    Testo consolidato 28/02/2023 (codice CNEL IC91) letto su ContrattiCCNL.it e ilCCNL.it; sintesi Mysolution (gennaio 2017) per i punti non toccati dal rinnovo del 2023

    Il quadro di riferimento: art. 2103 c.c.

    Lo spostamento del lavoratore ad altre mansioni o ad altra sede è regolato dall'art. 2103 del codice civile, riformato nel 2015. La norma bilancia l'esigenza organizzativa del datore con la tutela della professionalità e della dignità del lavoratore. Il CCNL Autoscuole integra la disciplina per le mansioni superiori e promiscue; per il trasferimento di sede non prevede invece una disciplina specifica (sintesi 2017, testo 2023 non riletto).

    Mutamento di mansioni: cosa è possibile

    Il datore può assegnare il lavoratore a:

    • Mansioni dello stesso livello di inquadramento (mansioni equivalenti o riconducibili allo stesso livello), senza riduzione della retribuzione;
    • Mansioni superiori: in tal caso spetta la retribuzione superiore e l'inquadramento definitivo dopo 3 mesi per i livelli Q e 5° e 2 mesi per gli altri livelli (CCNL, sintesi 2017), salvo sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto;
    • Mansioni inferiori (demansionamento) solo nei casi eccezionali ammessi dall'art. 2103 c.c., ad esempio per modifica degli assetti organizzativi che incide sulla posizione, con conservazione del livello e della retribuzione.
    Mutamento di mansioni: regole
    Tipo Regola
    Stesso livello Ammesso liberamente, senza riduzione di retribuzione
    Mansioni superiori Retribuzione superiore; inquadramento definitivo dopo 3 mesi (Q e 5° livello) o 2 mesi (altri livelli)
    Mansioni inferiori Solo nei casi eccezionali di legge; livello e retribuzione conservati

    Nota: il demansionamento illegittimo (dequalificazione) può dare diritto al risarcimento del danno professionale. Il CCNL prevede inoltre che chi svolge con continuità mansioni di due livelli sia inquadrato nel superiore quando le relative mansioni prevalgono; se non prevalgono, il livello superiore spetta dopo un anno, o dopo 12 mesi complessivi in 3 anni se le mansioni superiori sono state svolte in modo non continuativo.

    Il trasferimento di sede

    Il trasferimento è il cambio definitivo della sede di lavoro. L'art. 2103 c.c. lo ammette solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento privo di tali ragioni o disposto in via ritorsiva è illegittimo e impugnabile.

    Tutele rafforzate

    Alcuni lavoratori godono di tutele rafforzate contro il trasferimento: i lavoratori con disabilità o che assistono familiari ai sensi della legge 104/1992 non possono essere trasferiti senza il loro consenso; analoghe tutele valgono per i rappresentanti sindacali. Il CCNL Autoscuole non prevede preavviso o indennità specifici per il trasferimento.

    Trasferimento e trasferta a confronto

    È importante distinguere il trasferimento dalla trasferta: la trasferta è uno spostamento temporaneo che mantiene la sede di assegnazione e dà diritto alle relative indennità e rimborsi; il trasferimento è definitivo e cambia la sede di lavoro. Le due fattispecie hanno presupposti e tutele diversi.

    Casi pratici

    Tizio — nuove mansioni dello stesso livello
    Tizio, impiegato al 3° livello in segreteria, viene assegnato alla gestione delle iscrizioni, mansione riconducibile allo stesso livello. L'assegnazione è legittima e non comporta riduzione di retribuzione: rientra nello ius variandi del datore entro il livello di inquadramento.
    Caia — trasferimento ad altra sede
    All'autoscuola di Caia viene chiusa la sede dove lavora e aperta una succursale in un altro comune. Il trasferimento è ammesso perché sorretto da comprovate ragioni organizzative; il CCNL non prevede una disciplina specifica, quindi non spettano preavviso o indennità contrattuali per lo spostamento.
    Sempronio — tutela legge 104
    Sempronio assiste un genitore con disabilità grave e fruisce dei permessi della legge 104/1992. Il datore vorrebbe trasferirlo in altra sede: senza il consenso di Sempronio il trasferimento non è possibile, in forza della tutela rafforzata prevista dalla legge.
  • Art. 45 DPR 445/2000 – Documentazione mediante esibizione

    Art. 45 DPR 445/2000 – Documentazione mediante esibizione

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. (L)

    2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R)

    3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. (R)

  • CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: periodo di prova per livello

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: periodo di prova per livello

    Durata del periodo di prova nei 9 livelli del CCNL Unionmeccanica Confapi: durata ordinaria e ridotta, forma scritta obbligatoria, sospensione per malattia e regole sul recesso durante la prova.

    In sintesi

    Nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi il periodo di prova varia da 1 mese (1° livello) a 6 mesi (livelli 7°-9°). Deve risultare da atto scritto – senza forma scritta non vi è prova. È ridotto a metà per chi ha svolto mansioni identiche per almeno 2 anni. Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti senza preavviso; restano vietati i recessi discriminatori o ritorsivi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Testo base
    CCNL 26 maggio 2021
    Forma richiesta
    Scritta (clausola nel contratto individuale)
    Sospensione
    Malattia o infortunio: sospendono il computo; completamento possibile entro 3 mesi dall’assenza

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova per livello – CCNL Metalmeccanica PMI Confapi
    Livello Durata ordinaria Durata ridotta Profilo tipo
    1° 1 mese di calendario 20 giorni di calendario Mansioni di supporto (livello in eliminazione)
    2° e 3° 1 mese e 15 giorni 1 mese Operaio comune / qualificato
    4°, 5° e 6° 3 mesi 2 mesi Operaio specializzato / tecnico di produzione
    7°, 8° e 9° 6 mesi 3 mesi Impiegato direttivo / Quadro

    Durata ridotta: si applica ai lavoratori che hanno svolto le stesse mansioni per almeno 2 anni consecutivi presso altra azienda, oppure che hanno completato il contratto di apprendistato per la medesima qualifica. È necessario documentare l’esperienza pregressa.

    Forma scritta: requisito imprescindibile

    Il CCNL Unionmeccanica Confapi richiede che il periodo di prova risulti da atto scritto. La clausola deve essere inserita nella lettera di assunzione o in un documento separato firmato da entrambe le parti prima o contestualmente all’inizio del rapporto.

    La clausola deve specificare:

    • La durata del periodo di prova (in mesi o giorni di calendario).
    • Il livello di inquadramento e le mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere.
    • La data di decorrenza del rapporto.

    Se la clausola non è in forma scritta, il periodo di prova è inefficace: il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dal primo giorno, con piena applicazione delle tutele contro il licenziamento illegittimo.

    Sospensione per malattia o infortunio

    Malattia, infortunio e ogni altra causa di sospensione del rapporto (comprese le ferie, se concordate) interrompono il computo del periodo di prova. I giorni di assenza non si contano ai fini della durata della prova.

    Il CCNL prevede che il lavoratore possa essere ammesso a completare la prova alla ripresa del servizio, a condizione che sia in grado di riprendere l’attività entro 3 mesi dall’inizio dell’assenza. Se l’assenza si prolunga oltre i 3 mesi, il datore di lavoro può risolvere il rapporto, ma non è automaticamente obbligato a farlo.

    Durante il periodo di malattia in prova, il lavoratore ha diritto al trattamento economico di malattia (INPS e integrazione contrattuale) come qualsiasi altro lavoratore dipendente, salvo che il datore non eserciti il recesso libero prima che la malattia sia insorta o prima che si concluda.

    Recesso durante la prova: regole e limiti

    Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza indennità sostitutiva. Il recesso diviene efficace dal momento della comunicazione.

    Limiti al recesso datoriale durante la prova:

    • Il recesso non può essere discriminatorio (motivi di sesso, razza, religione, origine nazionale, opinioni politiche, appartenenza o attività sindacale): sarebbe nullo ai sensi dello Statuto dei Lavoratori.
    • Il recesso non può essere ritorsivo (es. in conseguenza di una denuncia di irregolarità o di un reclamo per sicurezza): sarebbe nullo.
    • Se il lavoratore non ha potuto svolgere la prova per cause a lui non imputabili (malattia sopravvenuta immediatamente), il recesso motivato formalmente con «mancato superamento della prova» potrebbe essere contestato come abuso del diritto.

    Conferma e computo nell’anzianità

    Se alla scadenza del periodo di prova nessuna delle parti comunica il recesso, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di alcuna comunicazione esplicita. Non occorre firmare un nuovo contratto o una lettera di conferma.

    Dalla data di assunzione (non dalla fine della prova) decorrono:

    • L’anzianità di servizio rilevante per gli scatti biennali.
    • Il comporto per malattia (i giorni di malattia durante la prova si computano).
    • Le ferie maturate (proporzionalmente).
    • Il TFR accantonato dall’inizio del rapporto.

    Casi pratici

    Tizio – Prima assunzione senza esperienza pregressa, 4° livello
    Tizio viene assunto come operaio specializzato al 4° livello senza esperienza pregressa nella stessa mansione. Il periodo di prova ordinario è di 3 mesi. Il contratto firmato il 1° marzo 2026 indica prova fino al 31 maggio 2026. Al 31 maggio, senza recesso da parte di nessuno, Tizio è confermato a tempo indeterminato automaticamente. La RAL scatta dal 1° marzo.
    Caia – Esperienza pregressa, prova ridotta al 5° livello
    Caia ha lavorato tre anni come programmatore CNC (5° livello) in altra azienda metalmeccanica PMI. Cambia datore di lavoro con lo stesso inquadramento. Documenta l’esperienza con certificato di servizio e buste paga. Il CCNL le riconosce la prova ridotta: 2 mesi invece di 3. Il datore la inserisce nel contratto come «prova ridotta ai sensi del CCNL Unionmeccanica Confapi per esperienza pregressa».
    Sempronio – Malattia durante il periodo di prova
    Sempronio (6° livello, prova 3 mesi) si ammala al 40° giorno di prova per 20 giorni. Il periodo di prova non avanza durante la malattia: al rientro deve ancora completare i restanti 51 giorni di prova (3 mesi – 40 giorni già trascorsi). Il datore non recede; Sempronio completa la prova e viene confermato. Il TFR e l’anzianità decorrono comunque dal primo giorno di assunzione.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    Da 1 mese (1° livello) a 6 mesi (7°-9° livello). Per il 2°-3° è 1 mese e 15 giorni; per il 4°-6° è 3 mesi. La durata si riduce a metà per chi ha almeno 2 anni di esperienza nella stessa mansione o ha completato l’apprendistato per la medesima qualifica.
    Il periodo di prova deve essere in forma scritta?
    Sì, è obbligatorio. Senza forma scritta il periodo di prova è inefficace: il rapporto è a tempo indeterminato fin dal primo giorno. La clausola scritta deve indicare durata, livello e mansioni.
    La malattia sospende il periodo di prova nel CCNL PMI Confapi?
    Sì. Malattia e infortunio sospendono il computo. Il lavoratore può completare la prova al rientro, purché entro 3 mesi dall’inizio dell’assenza. Il trattamento economico di malattia è riconosciuto normalmente.
    Il datore può licenziarmi senza motivo durante la prova?
    Sì, il recesso è libero durante la prova senza motivazione né preavviso. Restano però vietati i recessi discriminatori (sesso, religione, appartenenza sindacale) e ritorsivi, che sono nulli e impugnabili in sede giudiziaria.
    Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio?
    Sì. Se superi la prova, l’anzianità decorre dal primo giorno di assunzione, non dalla fine della prova. Questo rileva per scatti biennali, ferie, comporto, preavviso e TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi e tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): tabelle retributive e minimi 2024-2027

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    CCNL Grande Distribuzione Organizzata: tabelle retributive e minimi 2024-2027

    Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) firmato da Federdistribuzione con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil prevede aumenti complessivi di 240 euro al IV livello, distribuiti in sei tranche fino al 2027. Ecco come leggere la busta paga e cosa cambia per commessi, cassieri e addetti di magazzino.

    In sintesi

    Dal 1° novembre 2025 i minimi mensili lordi di questo contratto vanno da 1.395,89 € (Liv. VII) a 2.984,22 € (Quadri, compresa l’indennità di funzione); al IV livello sono 1.781,68 €. La tabella completa per livello è qui sotto; scatti di anzianità, indennità e premi si aggiungono.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    23 aprile 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
    Parte normativa
    in vigore dal 1° maggio 2024
    Platea
    ~240.000 addetti della grande distribuzione

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° novembre 2025

    Livello Minimo mensile lordo
    Quadri (Q) 2.984,22 €
    Liv. I 2.504,06 €
    Liv. II 2.233,58 €
    Liv. III 1.981,84 €
    Liv. IV 1.781,68 €
    Liv. V 1.658,01 €
    Liv. VI 1.539,70 €
    Liv. VII 1.395,89 €
    Operatore vendita 1ª cat. 1.717,04 €
    Operatore vendita 2ª cat. 1.521,07 €

    Importi = totale mensile delle tabelle allegate al rinnovo: paga base + contingenza ed EDR; per il VII livello anche l’elemento aggiuntivo della paga base (5,16 €), per i Quadri l’indennità di funzione (260,76 €). È il CCNL Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) Federdistribuzione, applicato dalle grandi catene della GDO uscite dal sistema Confcommercio. Rinnovo firmato il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS; la parte economica decorre dal 1° aprile 2023 e vale fino al 31 marzo 2027. Aumento a regime di 240 € al IV livello (parametro di riferimento) in 6 tranche da aprile 2023 a febbraio 2027: la tabella recepisce la tranche dal 1° novembre 2025; dal 1° novembre 2026 il IV livello sale a 1.816,68 € e dal 1° febbraio 2027 a 1.856,68 €. Ai valori in tabella si aggiungono gli scatti di anzianità. Prevista una tantum di 350 € al IV livello (due rate: luglio 2024 e luglio 2025) per i lavoratori in forza al 23/4/2024. Attenzione: il CCNL DMO è un contratto distinto dal CCNL Terziario Confcommercio, anche se paga base, contingenza e decorrenze degli aumenti coincidono.

    Fonte: ipotesi di accordo DMO del 23 aprile 2024, allegato «Tabelle retributive» (PDF) e tabelle Filcams-Cgil per la Federdistribuzione. I rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Tabelle retributive CCNL DMO 2025-2027: minimi per livello e tranche

    La tabella riporta, per ogni livello, il totale mensile dell’allegato «Tabelle retributive» del rinnovo del 23 aprile 2024: paga base + contingenza ed EDR, più 260,76 € di indennità di funzione per i Quadri e 5,16 € di elemento aggiuntivo per il VII livello. Le ultime due colonne sono le tranche ancora da pagare: 1° novembre 2026 e 1° febbraio 2027.

    CCNL Distribuzione Moderna Organizzata: minimi mensili lordi per livello
    Livello Paga base 1/11/2025 Contingenza + EDR Totale dal 1/11/2025 Totale dal 1/11/2026 Totale dal 1/2/2027
    Quadri 2.183,09 540,37 2.984,22 3.044,98 3.114,42
    I 1.966,54 537,52 2.504,06 2.558,80 2.621,36
    II 1.701,04 532,54 2.233,58 2.280,93 2.335,04
    III 1.453,94 527,90 1.981,84 2.022,31 2.068,56
    IV 1.257,46 524,22 1.781,68 1.816,68 1.856,68
    V 1.136,07 521,94 1.658,01 1.689,63 1.725,77
    VI 1.019,94 519,76 1.539,70 1.568,09 1.600,53
    VII 873,22 517,51 1.395,89 1.420,20 1.447,98
    Operatore di vendita 1ª cat. 1.187,00 530,04 1.717,04 1.750,08 1.787,84
    Operatore di vendita 2ª cat. 994,96 526,11 1.521,07 1.548,81 1.580,51

    Il I livello è il più alto dopo i Quadri, il VII il più basso. La quota oraria si calcola dividendo il mensile per 168 se l’orario è di 40 ore settimanali (art. 194): al V livello, dal 1° novembre 2025, sono 9,87 € l’ora (1.658,01 / 168). Fonte: ipotesi di accordo del 23 aprile 2024, allegato «Tabelle retributive».

    Le sei tranche di aumento al IV livello

    Aumenti della paga base al IV livello (riparametrati sugli altri livelli)
    Decorrenza Aumento Totale IV livello
    1° aprile 2023 +30 € 1.646,68 €
    1° aprile 2024 +70 € 1.716,68 €
    1° marzo 2025 +30 € 1.746,68 €
    1° novembre 2025 +35 € 1.781,68 €
    1° novembre 2026 +35 € 1.816,68 €
    1° febbraio 2027 +40 € 1.856,68 €

    Struttura della retribuzione nella GDO

    Il minimo tabellare è la voce base della busta paga: rappresenta il trattamento minimo garantito dal CCNL per ogni livello di inquadramento. Nella grande distribuzione organizzata la retribuzione complessiva si compone di più elementi:

    • Minimo tabellare mensile: determinato dal CCNL per ciascuno dei livelli (Quadri e dal I al VII).
    • Scatti di anzianità: importi fissi per livello, uno ogni tre anni di servizio, fino a dieci scatti (vedi la tabella più sotto).
    • Tredicesima mensilità: corrisposta a dicembre, proporzionale ai mesi lavorati.
    • Quattordicesima mensilità: pagata il 1° luglio di ogni anno (art. 205), pari a una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno.
    • Eventuali superminimi individuali o aziendali: importi aggiuntivi concordati a livello individuale o di secondo livello, che possono essere assorbibili o non assorbibili rispetto agli aumenti contrattuali.
    • Maggiorazioni: per lavoro domenicale, festivo, notturno e per ore straordinarie.

    Una tantum da 350 euro: cos’era e a chi spettava

    Il rinnovo del 23 aprile 2024 ha coperto il lungo periodo di vacanza contrattuale (1° gennaio 2022 – 31 marzo 2023) con un contributo una tantum di 350 euro lordi al IV livello, riparametrato sugli altri livelli ed erogato in due rate uguali:

    • 175 euro a luglio 2024;
    • 175 euro a luglio 2025.

    L’una tantum è stata corrisposta ai lavoratori in forza al momento di ciascuna erogazione, riproporzionata per i part-time e calcolata in quindici quote mensili per chi non era in forza per tutto il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023. Non rientra nel calcolo di alcun istituto contrattuale né del TFR. Ogni rata valeva 303,81 € per i Quadri, 273,67 € al I livello, 236,73 € al II, 202,34 € al III, 175 € al IV, 158,11 € al V, 141,95 € al VI e 121,53 € al VII.

    Differenza tra CCNL Federdistribuzione e CCNL Commercio Confcommercio

    Un punto di frequente confusione riguarda la distinzione tra i due principali contratti che disciplinano il settore distributivo:

    • Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) – Federdistribuzione è sottoscritto dall’associazione datoriale Federdistribuzione, che nel 2011 si è separata da Confcommercio. Viene applicato prevalentemente dalle grandi catene della GDO (ipermercati, supermercati, discount, grandi superfici specializzate). Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil sono le sigle firmatarie per i lavoratori.
    • Il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio è il contratto applicato dal commercio tradizionale e da una parte delle imprese distributive aderenti a Confcommercio. Ha una struttura di livelli e tabelle retributive parzialmente diverse.

    Il datore di lavoro è obbligato ad applicare il contratto dell’associazione a cui aderisce. In caso di dubbio è possibile verificare quale CCNL viene applicato leggendo la lettera di assunzione o la busta paga, dove il contratto deve essere indicato espressamente.

    Scatti di anzianità CCNL distribuzione moderna: importi per livello

    L’art. 188 riconosce dieci scatti triennali per l’anzianità nella stessa azienda o gruppo, a partire dalla data di assunzione. Ogni scatto è un importo fisso che dipende dal livello e si paga dal mese successivo a quello in cui si compie il triennio. Gli scatti non possono essere assorbiti dagli aumenti di merito.

    Importo mensile di ogni scatto di anzianità (art. 188)
    Livello Importo per scatto
    Quadri 25,46 €
    I 24,84 €
    II 22,83 €
    III 21,95 €
    IV 20,66 €
    V 20,30 €
    VI 19,73 €
    VII 19,47 €

    Fonte: Testo unico del CCNL DMO del 29 settembre 2025, art. 188. Approfondimento: scatti di anzianità nel CCNL Grande Distribuzione; per sapere in quale livello rientra la tua mansione: livelli e mansioni del CCNL GDO.

    Casi pratici

    Tizio – Addetto vendita al IV livello: come leggere la busta paga nel 2026
    Tizio è inquadrato al IV livello come addetto vendita in un supermercato. Dal 1° novembre 2025 ha già beneficiato dei primi quattro aumenti tabellari cumulati (+165 € rispetto ai minimi pre-rinnovo). Dal 1° novembre 2026, con la quinta tranche, il suo minimo mensile lordo cresce di ulteriori 35 € e arriva a 1.816,68 €. Tizio ha 5 anni di servizio: ha maturato il primo scatto di anzianità (20,66 € al IV livello) dopo tre anni e maturerà il secondo al sesto anno. La sua retribuzione base è quindi: minimo tabellare aggiornato + uno scatto. Il 1° luglio riceve la quattordicesima (una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno, art. 205) e alla vigilia di Natale la tredicesima.
    Caia – Cassiera part-time: proporzionalità degli aumenti
    Caia lavora 24 ore settimanali su 40 (60% dell’orario pieno). Il minimo del suo livello e gli aumenti si calcolano sul valore a tempo pieno e si proporzionano all’orario (art. 77): la quinta tranche (35 € al IV livello, dal 1° novembre 2026) vale per lei 35 × 60% = 21 € lordi al mese. L’una tantum di luglio 2025 le è stata corrisposta riproporzionata per il part-time (art. 197, c. 2).
    Sempronio – Neoassunto: distinzione tra CCNL applicato e minimo contrattuale
    Sempronio viene assunto in un ipermercato della grande distribuzione. Nella lettera di assunzione deve essere indicato il CCNL applicato: se l’azienda aderisce a Federdistribuzione, si applica il contratto DMO. Sempronio è inquadrato al V livello. Ha diritto sin dal primo giorno di lavoro al minimo tabellare del V livello aggiornato alle tranche già erogate, nonché alla tredicesima e alla quattordicesima in proporzione ai mesi lavorati nell’anno di assunzione.

    Domande frequenti

    Qual è il riferimento per gli aumenti del CCNL Federdistribuzione?
    Il parametro di riferimento per calcolare gli aumenti contrattuali è il IV livello. L’aumento complessivo a regime è di 240 euro mensili lordi, distribuiti in sei tranche dal 2024 al 2027.
    Quando sono state erogate le tranche di aumento?
    Il piano prevede sei aumenti tabellari scaglionati tra aprile 2023 e febbraio 2027: al IV livello 30 € (aprile 2023), 70 € (aprile 2024), 30 € (marzo 2025), 35 € (novembre 2025), 35 € (novembre 2026) e 40 € (febbraio 2027). Le prime quattro, in vigore dal 1° novembre 2025, valgono 165 €.
    Cosa era l’una tantum da 350 euro?
    A copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2022 – 31 marzo 2023), il rinnovo del 23 aprile 2024 ha previsto una una tantum di 350 euro lordi, erogata in due rate uguali: 175 euro a luglio 2024 e 175 euro a luglio 2025.
    Il CCNL Federdistribuzione è uguale al CCNL Commercio Confcommercio?
    No. Sono due contratti distinti. Il CCNL Federdistribuzione (DMO) è applicato dalle grandi catene della distribuzione moderna associate a Federdistribuzione. Il CCNL Commercio è stipulato da Confcommercio. Le tabelle e alcuni istituti differiscono.
    Quanto prende un V livello del CCNL DMO?
    Dal 1° novembre 2025 il minimo del V livello è 1.658,01 € lordi al mese; sale a 1.689,63 € dal 1° novembre 2026 e a 1.725,77 € dal 1° febbraio 2027. Il netto dipende da contributi, IRPEF e detrazioni.
    Quanti scatti di anzianità prevede il CCNL Federdistribuzione?
    Dieci scatti triennali, con importo fisso per livello: da 19,47 € (VII livello) a 25,46 € (Quadri); al IV livello 20,66 € per scatto.
    I minimi tabellari sono uguali su tutto il territorio nazionale?
    Sì, i minimi sono nazionali. In alcune realtà possono esistere accordi integrativi aziendali o di secondo livello che migliorano i minimi contrattuali, ma il contratto nazionale è uniforme.

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    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.