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Con l’ordinanza n. 80 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sulle norme della Regione Veneto in materia di Agenzia per l’innovazione nel settore primario, a seguito della rinuncia al ricorso. Nessuna pronuncia sul merito.

Di cosa si tratta

La Regione Veneto aveva istituito un’Agenzia per l’innovazione nel settore primario, con norme che il Governo riteneva eccedere le competenze regionali. Prima della decisione, però, sono intervenute modifiche normative che hanno indotto il ricorrente a rinunciare.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 13 e 14, comma 9, della legge della Regione Veneto n. 37 del 2014 (Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo. La rinuncia al ricorso, in assenza di costituzione della parte resistente o comunque accettata secondo le regole processuali, comporta l’estinzione del giudizio senza esame nel merito.

Il principio

La rinuncia al ricorso, nei giudizi in via principale, determina l’estinzione del processo: la Corte non si pronuncia sulla fondatezza delle questioni proposte.

Domande e risposte

La Corte ha deciso se le norme venete erano legittime?

No. Il processo si è chiuso per estinzione a seguito della rinuncia, senza valutazione nel merito.

Perché il Governo ha rinunciato?

Tipicamente perché le norme impugnate sono state modificate o superate, facendo venir meno l’interesse alla decisione.

Le norme regionali restano in vigore?

L’estinzione non equivale a un giudizio di legittimità: la Corte non si è pronunciata sulla loro validità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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