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La Corte dichiara inammissibile la questione sulla norma campana in materia di governo del territorio: il giudice rimettente muove da un presupposto interpretativo (l’esistenza di una delegificazione) privo di adeguata argomentazione.
Di cosa si tratta
La Regione Campania aveva introdotto una disposizione (art. 43-bis della legge reg. n. 16 del 2004) in materia di governo del territorio. Il TAR Campania riteneva che essa consentisse, di fatto, di sostituire la fonte legislativa con un regolamento, in una materia di competenza concorrente.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 43-bis della legge della Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16, introdotto dalla legge reg. n. 1 del 2011, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 5, 117, terzo comma, 121, secondo comma, e 123 della Costituzione, su sollevazione del TAR Campania, sezione prima.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione: il rimettente ha fondato tutte le censure sul presupposto, non adeguatamente argomentato, che la norma consentisse un fenomeno di delegificazione in materia di governo del territorio, senza dimostrare tale lettura né richiamare le disposizioni effettivamente rilevanti.
Il principio
Quando le censure di costituzionalità poggiano interamente su un presupposto interpretativo della norma impugnata, il giudice rimettente deve argomentarlo in modo congruo: l’assenza di motivazione su tale punto rende inammissibile la questione.
Domande e risposte
Che cosa contestava il TAR Campania?
Riteneva che la norma regionale consentisse di sostituire la legge con un regolamento (delegificazione) in materia di governo del territorio, di competenza concorrente.
Perché la Corte non è entrata nel merito?
Perché il presupposto interpretativo da cui muovevano tutte le censure non era stato adeguatamente argomentato dal rimettente.
La norma regionale resta in vigore?
Sì: la pronuncia è di inammissibilità e non si pronuncia sulla legittimità della disposizione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — il rimettente invocava il riparto di competenze nelle materie concorrenti
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