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Con la sentenza n. 79 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla disciplina dell’incandidabilità degli amministratori locali prevista dalla legge n. 81 del 1993. La scelta del legislatore è stata ritenuta non irragionevole.
Di cosa si tratta
La legge sull’elezione diretta dei sindaci e degli amministratori locali contiene cause che impediscono di candidarsi o che incidono sulla permanenza in carica. La disciplina mira a tutelare il regolare svolgimento della vita amministrativa locale e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Catania ha impugnato l’art. 29, comma 5, della legge n. 81 del 1993, in relazione al successivo comma 6, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando un trattamento irragionevole rispetto a situazioni ritenute analoghe.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disposizione censurata non viola il principio di uguaglianza e ragionevolezza: la scelta del legislatore rientra nella sua discrezionalità e non è manifestamente irrazionale.
Il principio
Le scelte del legislatore in materia di disciplina elettorale e di cause ostative sono sindacabili solo quando trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, soglia che nel caso di specie non è stata superata.
Domande e risposte
La norma sull’incandidabilità resta in vigore?
Sì. La Corte ha respinto la questione, ritenendo legittima la disciplina della legge n. 81 del 1993.
Su quale parametro si fondava la censura?
Sull’art. 3 della Costituzione, per un’asserita disparità di trattamento e irragionevolezza.
Perché la questione è stata respinta?
Perché la scelta del legislatore non è apparsa manifestamente irragionevole, restando nei limiti della sua discrezionalità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, unico parametro del giudizio.
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