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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittima una norma abruzzese in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiara inammissibili le ulteriori censure del Governo, in particolare quelle sulla copertura finanziaria formulate in modo assertivo.

Di cosa si tratta

Lo Stato aveva impugnato in via principale alcune disposizioni della Regione Abruzzo in materia di edilizia residenziale pubblica, lamentando, tra l’altro, la mancanza di copertura finanziaria e la violazione del riparto di competenze.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 3 e 4 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2014, n. 40, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo e terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2014, nella parte in cui inseriva l’art. 1.1 nella legge reg. n. 2 del 2008; ha invece dichiarato inammissibili le altre censure, tra cui quella sull’obbligo di copertura finanziaria, formulata in modo assertivo e priva di adeguata dimostrazione dell’effetto sul bilancio regionale.

Il principio

Il ricorso statale in via principale deve indicare con precisione le disposizioni impugnate e sorreggere le censure con un’argomentazione di merito; in particolare la denuncia di violazione dell’obbligo di copertura finanziaria non può essere meramente assertiva, ma deve dimostrare l’incidenza negativa sul bilancio.

Domande e risposte

Che cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?

L’art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2014, nella parte in cui inseriva l’art. 1.1 nella legge reg. n. 2 del 2008.

Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

Perché formulate in modo assertivo: in particolare quella sulla copertura finanziaria non dimostrava l’effettivo impatto negativo sul bilancio regionale.

Chi aveva proposto il ricorso?

Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale, contro la legge regionale abruzzese.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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