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Con la sentenza n. 77 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana contro atti ministeriali sul maggior gettito da riservare all’Erario. Lo strumento del conflitto non era la sede idonea per quelle censure.
Di cosa si tratta
Dopo il terremoto del 2012 in Emilia, lo Stato aveva previsto che parte del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali fosse riservata all’Erario. Una nota e un decreto del Ministero dell’economia individuavano le modalità di calcolo. La Regione siciliana riteneva lesa la propria autonomia finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla nota del Ministero dell’economia e delle finanze n. 26757 del 5 dicembre 2012 e al decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato della stessa data, che davano attuazione all’art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 74 del 2012.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. Gli atti impugnati avevano natura meramente attuativa di una previsione di legge: le doglianze della Regione investivano in realtà la fonte legislativa e non potevano essere fatte valere attraverso il conflitto di attribuzione tra enti.
Il principio
Il conflitto di attribuzione non può essere utilizzato per contestare scelte già compiute dalla legge: quando l’atto amministrativo si limita a dare esecuzione a una norma di legge, la lesione lamentata va eventualmente censurata impugnando la legge stessa.
Domande e risposte
Cosa contestava la Regione siciliana?
La riserva all’Erario di una quota del maggior gettito tributario, attuata con atti del Ministero dell’economia, ritenuta lesiva della propria autonomia finanziaria.
Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile?
Perché gli atti impugnati erano meramente esecutivi di una legge: le censure riguardavano in sostanza la fonte legislativa, non aggredibile con il conflitto tra enti.
La Regione ha perso definitivamente?
La Corte non ha valutato il merito: ha solo ritenuto inadeguato lo strumento processuale prescelto.
Norme collegate
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.