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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sul divieto di gratuito patrocinio per gli enti non profit che esercitano attività economica, perché il giudice rimettente non ha verificato la sussistenza di tutti i presupposti del beneficio.

Di cosa si tratta

Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro possono accedere al patrocinio a spese dello Stato solo se, oltre a non perseguire fini di lucro, non esercitano attività economica. Un’associazione di volontariato si era vista negare il beneficio proprio per questa seconda condizione.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 119, ultima parte, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte relativa alle parole «e non esercitano attività economica», in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, su sollevazione del TAR per la Calabria, sezione di Reggio Calabria.

La decisione della Corte

La Corte, pur riconoscendo la natura giurisdizionale del procedimento, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione: il rimettente aveva esaminato solo il requisito dell’attività economica, senza verificare gli altri presupposti generali del beneficio (limiti di reddito e non manifesta infondatezza della pretesa), con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza.

Il principio

Quando una norma subordina l’applicazione a più condizioni concorrenti, il giudice rimettente deve verificare e motivare la sussistenza di ciascuna di esse: in mancanza, la questione è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Domande e risposte

A quali condizioni un ente non profit accede al gratuito patrocinio?

Deve non perseguire scopo di lucro, non esercitare attività economica e rispettare i limiti di reddito e la non manifesta infondatezza della pretesa.

Perché la Corte non ha deciso nel merito?

Perché il giudice rimettente non aveva verificato tutti i presupposti del beneficio, rendendo carente la motivazione sulla rilevanza.

La norma resta in vigore?

Sì: la pronuncia è di inammissibilità e non incide sulla validità della disposizione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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