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Con la sentenza n. 78 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla disciplina del contributo unificato dovuto in caso di rigetto integrale o inammissibilità dell’impugnazione. Il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente la rilevanza nel proprio giudizio.

Di cosa si tratta

Il contributo unificato è la somma che si versa per accedere alla giustizia. Una norma del testo unico sulle spese di giustizia, modificata dalla legge di stabilità 2014, prevede che, in caso di rigetto integrale o di inammissibilità dell’impugnazione, la parte sia tenuta a un ulteriore importo pari a quello già dovuto.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Campobasso ha impugnato l’art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale, presupposto indispensabile per l’esame nel merito da parte della Corte.

Il principio

Il giudizio di costituzionalità in via incidentale presuppone una motivazione non implausibile sulla rilevanza: senza di essa la questione è inammissibile, a prescindere dalla fondatezza dei dubbi sollevati.

Domande e risposte

Cos’è il raddoppio del contributo unificato?

È l’obbligo di versare un importo aggiuntivo, pari a quello già pagato, quando l’impugnazione è integralmente respinta o dichiarata inammissibile.

La Corte ha detto se è legittimo?

No. Non si è pronunciata nel merito: ha dichiarato inammissibili le questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Cosa significa «difetto di rilevanza»?

Significa che il giudice non ha spiegato perché la norma censurata fosse decisiva per definire il giudizio davanti a lui, requisito necessario per investire la Corte.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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