Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara non fondata la questione: l’inammissibilità dell’appello tributario per omesso deposito di copia presso la Commissione di primo grado, quando la notifica non avviene tramite ufficiale giudiziario, non viola il diritto di difesa né la parità delle parti.

Di cosa si tratta

Nel processo tributario, fino alla riforma del 2014, chi proponeva appello senza avvalersi dell’ufficiale giudiziario doveva anche depositare copia dell’atto presso la Commissione tributaria provinciale, a pena di inammissibilità. La Commissione tributaria regionale del Lazio dubitava che tale onere, gravante di fatto sul solo contribuente, fosse costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, su sollevazione della Commissione tributaria regionale del Lazio. Il rimettente lamentava la disparità rispetto all’Amministrazione, che notifica tramite messo notificatore.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. L’onere, non eccessivamente gravoso, è giustificato dallo scopo di evitare un’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Il messo notificatore è equiparato all’ufficiale giudiziario perché anch’esso obbligato, ex art. 123 disp. att. cod. proc. civ., a dare avviso al giudice a quo; inoltre la comparazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria riguarda parti non omogenee.

Il principio

Il legislatore gode di ampia discrezionalità nel conformare gli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza: l’onere di deposito dell’appello tributario, scelto liberamente dall’appellante che rinuncia all’ufficiale giudiziario, non rende eccessivamente difficile la difesa.

Domande e risposte

Chi era tenuto a depositare la copia dell’appello?

La parte che notificava l’appello senza avvalersi dell’ufficiale giudiziario, del messo notificatore o del difensore: in pratica, soprattutto il contribuente che agiva personalmente.

Perché la norma non è incostituzionale?

Perché l’onere è ragionevole, serve a evitare erronee attestazioni di giudicato ed è conseguenza di una libera scelta dell’appellante.

Questa regola vale ancora oggi?

No: il d.lgs. n. 175 del 2014 ha soppresso quel periodo dell’art. 53; la norma censurata si applicava però agli appelli proposti prima del 13 dicembre 2014.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.