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La Corte dichiara non fondata la questione: l’inammissibilità dell’appello tributario per omesso deposito di copia presso la Commissione di primo grado, quando la notifica non avviene tramite ufficiale giudiziario, non viola il diritto di difesa né la parità delle parti.
Di cosa si tratta
Nel processo tributario, fino alla riforma del 2014, chi proponeva appello senza avvalersi dell’ufficiale giudiziario doveva anche depositare copia dell’atto presso la Commissione tributaria provinciale, a pena di inammissibilità. La Commissione tributaria regionale del Lazio dubitava che tale onere, gravante di fatto sul solo contribuente, fosse costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, su sollevazione della Commissione tributaria regionale del Lazio. Il rimettente lamentava la disparità rispetto all’Amministrazione, che notifica tramite messo notificatore.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. L’onere, non eccessivamente gravoso, è giustificato dallo scopo di evitare un’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Il messo notificatore è equiparato all’ufficiale giudiziario perché anch’esso obbligato, ex art. 123 disp. att. cod. proc. civ., a dare avviso al giudice a quo; inoltre la comparazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria riguarda parti non omogenee.
Il principio
Il legislatore gode di ampia discrezionalità nel conformare gli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza: l’onere di deposito dell’appello tributario, scelto liberamente dall’appellante che rinuncia all’ufficiale giudiziario, non rende eccessivamente difficile la difesa.
Domande e risposte
Chi era tenuto a depositare la copia dell’appello?
La parte che notificava l’appello senza avvalersi dell’ufficiale giudiziario, del messo notificatore o del difensore: in pratica, soprattutto il contribuente che agiva personalmente.
Perché la norma non è incostituzionale?
Perché l’onere è ragionevole, serve a evitare erronee attestazioni di giudicato ed è conseguenza di una libera scelta dell’appellante.
Questa regola vale ancora oggi?
No: il d.lgs. n. 175 del 2014 ha soppresso quel periodo dell’art. 53; la norma censurata si applicava però agli appelli proposti prima del 13 dicembre 2014.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — il rimettente invocava il diritto di difesa del contribuente
- Art. 111 della Costituzione — era evocato il principio di parità delle parti nel processo
- Art. 3 della Costituzione — si lamentava una disparità di trattamento
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