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La Corte dichiara estinto il processo limitatamente a una delle questioni promosse dalla Regione Lombardia, in seguito alla rinuncia accettata dal Governo, riservando a separate pronunce la decisione sulle altre questioni.
Di cosa si tratta
La Regione Lombardia aveva impugnato in via principale alcune disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014). In corso di giudizio la Regione ha rinunciato a una delle censure, mentre le altre restano da decidere.
La questione di legittimità costituzionale
Oggetto della rinuncia era la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), promossa in via principale dalla Regione Lombardia.
La decisione della Corte
La Corte ha riservato a separate pronunce la decisione delle altre questioni e ha dichiarato estinto il processo relativo alla sola questione sull’art. 1, comma 20, della legge n. 190 del 2014, per effetto della rinuncia accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Il principio
Nel giudizio in via principale la rinuncia parziale al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del processo limitatamente alle questioni rinunciate, ferma restando la trattazione separata delle altre.
Domande e risposte
Che cosa significa estinzione parziale?
Significa che la Corte chiude il giudizio solo su alcune questioni (quelle rinunciate), mentre le altre vengono decise con pronunce successive.
Quale norma riguardava la rinuncia?
L’art. 1, comma 20, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).
C’è stata una decisione nel merito?
No, non per la questione rinunciata: su di essa la Corte non si è pronunciata.
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