Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 6/2016 – Estinzione dei processi costituzionali

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    Con l’ordinanza n. 6 del 2016 la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi, riservando a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Si tratta di una decisione di contenuto processuale, con cui la Corte chiude alcuni giudizi di legittimità costituzionale per il sopravvenire di una causa di estinzione del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Nei giudizi indicati in epigrafe, riuniti per connessione, è intervenuta una causa di estinzione del processo costituzionale, che ha impedito la decisione nel merito delle questioni definite con questa ordinanza.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato estinti i processi.

    Il principio

    Al ricorrere dei suoi presupposti, l’estinzione del processo costituzionale determina la chiusura del giudizio senza alcuna pronuncia sul merito delle questioni di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Che tipo di decisione è l’ordinanza n. 6 del 2016?

    Una decisione processuale di estinzione dei processi, senza esame del merito delle questioni definite.

    Perché i giudizi vengono riuniti?

    Per connessione, così da definirli congiuntamente con un’unica decisione.

    Cosa accade alle altre questioni?

    Sono riservate a separate pronunce, ossia decise con distinti provvedimenti.

  • Corte cost. n. 27/2016 – Istituto Zooprofilattico Abruzzo-Molise: processo estinto

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    La Corte dichiara estinto il processo sul riordino dell’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise. Dopo il ricorso del Governo, la Regione ha modificato le norme contestate e il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso, senza costituzione della Regione.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato due norme regionali sul riordino dell’Istituto Zooprofilattico «G. Caporale»: una estendeva ai dipendenti del SSN l’aspettativa con assegni dei professori universitari, l’altra faceva restare in carica il direttore generale fino alla scadenza del contratto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 12, comma 5, e 25, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione a norme statali su sanità e riorganizzazione degli enti vigilati. Il ricorso era proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. Nelle more, la legge regionale n. 6 del 2015 ha modificato le norme impugnate e, dopo delibera del Consiglio dei ministri, il ricorrente ha rinunciato al ricorso. In mancanza di costituzione della Regione, la rinuncia determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, in mancanza di costituzione della parte resistente, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo ai sensi delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Regione ha modificato le norme contestate e il Governo ha ritirato il ricorso; non essendosi costituita la Regione, la rinuncia ha chiuso il processo.

    Cosa prevedevano le norme impugnate?

    Una estendeva un’aspettativa con assegni ai dipendenti del SSN; l’altra manteneva in carica il direttore generale fino alla scadenza del contratto.

    La Corte ha deciso il merito?

    No: ha solo preso atto della rinuncia e dichiarato estinto il processo.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative (terzo comma, coordinamento finanza pubblica e tutela della salute), parametro del ricorso.
    • Art. 97 della Costituzione — Buon andamento dell’amministrazione, invocato per il riassetto dell’Istituto.
  • Corte cost. n. 5/2016 – Estinzione dei processi per rinuncia

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    Con l’ordinanza n. 5 del 2016 la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi costituzionali, riservando a separate pronunce la decisione delle altre questioni.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia ha natura esclusivamente processuale: la Corte prende atto del venir meno dei presupposti per la prosecuzione di alcuni giudizi di legittimità costituzionale e ne dichiara l’estinzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Nei giudizi indicati in epigrafe, riuniti per connessione, è sopravvenuta una causa di estinzione del processo costituzionale (tipicamente la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte o il venir meno della materia del contendere).

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato estinti i processi. Non vi è quindi una pronuncia sul merito delle norme oggetto delle censure definite con questa ordinanza.

    Il principio

    L’estinzione del processo costituzionale è una vicenda processuale che, al ricorrere dei suoi presupposti, conduce alla chiusura del giudizio senza decisione nel merito delle questioni di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con questa ordinanza?

    Riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi, senza pronunciarsi sul merito delle questioni definite con tale provvedimento.

    L’estinzione comporta una valutazione sulla legittimità della norma?

    No: l’estinzione è una vicenda processuale che chiude il giudizio senza decidere se la norma sia conforme alla Costituzione.

    Cosa significa «riservata a separate pronunce»?

    Significa che le altre questioni, non interessate dall’estinzione, saranno decise con distinte decisioni.

  • Corte cost. n. 268/2017 – Indennizzo per danni da vaccinazione antinfluenzale raccomandata

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la legge sull’indennizzo nella parte in cui non lo prevede per chi abbia subito danni irreversibili dalla vaccinazione antinfluenzale raccomandata. Chi si vaccina su raccomandazione delle autorità ha gli stessi diritti di chi adempie un obbligo.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Milano, sezione lavoro, esaminava il caso di una persona danneggiata in modo irreversibile da una vaccinazione antinfluenzale non obbligatoria ma raccomandata dalle autorità sanitarie, alla quale la legge non riconosceva alcun indennizzo, riservato alle sole vaccinazioni obbligatorie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede l’indennizzo per i danni irreversibili da vaccinazione antinfluenzale raccomandata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Giudice rimettente: la Corte d’appello di Milano, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo per chi si sia sottoposto a vaccinazione antinfluenzale, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla stessa legge.

    Il principio

    Quando lo Stato raccomanda una vaccinazione per tutelare anche la salute collettiva, chi ne riporta un danno irreversibile ha diritto all’indennizzo al pari di chi adempie un obbligo: il dovere di solidarietà e la tutela della salute impongono di non distinguere, ai fini indennitari, tra vaccinazione obbligatoria e raccomandata.

    Domande e risposte

    Chi ha diritto all’indennizzo dopo questa sentenza?

    Anche chi ha subito un danno irreversibile da vaccinazione antinfluenzale raccomandata, non solo obbligatoria.

    Perché obbligo e raccomandazione sono equiparati?

    Perché entrambe le vaccinazioni tutelano la salute collettiva e fondano un analogo dovere di solidarietà verso il danneggiato.

    Quali principi sono stati applicati?

    La solidarietà (art. 2), l’eguaglianza (art. 3) e la tutela della salute (art. 32).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 36/2016 – Legge Pinto e ragionevole durata del giudizio di equa riparazione

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto) nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla stessa legge Pinto, e dichiara inammissibili e non fondate le altre questioni.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 89 del 2001 (legge Pinto) prevede un’equa riparazione per l’eccessiva durata dei processi. I commi 2-bis e 2-ter, aggiunti nel 2012, fissavano termini di ragionevole durata per ciascuna fase del processo. La Corte d’appello di Firenze ha dubitato della loro legittimità applicandoli allo stesso giudizio di equa riparazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Firenze, seconda sezione civile, ha sollevato con più ordinanze questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 89 del 2001, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU sul termine ragionevole del processo).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla stessa legge Pinto; ha dichiarato inammissibili le questioni sul comma 2-bis riferite al giudizio di legittimità e quelle sul comma 2-ter, e non fondata l’ulteriore questione sul comma 2-bis.

    Il principio

    I termini di ragionevole durata fissati in via generale dalla legge Pinto non possono essere applicati meccanicamente al peculiare procedimento di equa riparazione disciplinato dalla stessa legge: in quella misura la norma è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cos’è la legge Pinto?

    È la legge n. 89 del 2001 che riconosce un’equa riparazione a chi subisce un processo di durata irragionevole, in attuazione dell’art. 6 della CEDU.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha cancellato l’applicazione del termine fissato dal comma 2-bis al processo di primo grado del giudizio di equa riparazione, ritenendolo incostituzionale in quella parte.

    Le altre questioni che fine hanno fatto?

    Alcune sono state dichiarate inammissibili e una non fondata: la dichiarazione di illegittimità ha riguardato solo lo specifico profilo del processo di primo grado della legge Pinto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 3/2016 – Regione siciliana e accantonamenti a carico delle autonomie speciali

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    Con la sentenza n. 3 del 2016 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili e in parte infondate, le questioni sollevate dalla Regione siciliana contro disposizioni della legge di stabilità 2014 in materia di concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda l’art. 1, commi 508 e 590, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), relativo agli accantonamenti e al concorso delle Regioni, comprese quelle a statuto speciale, agli obiettivi di finanza pubblica. La Regione siciliana lamentava la lesione della propria autonomia finanziaria statutaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha impugnato l’art. 1, commi 508 e 590, della legge n. 147 del 2013, in riferimento all’art. 36 dello Statuto della Regione siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, nonché agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni: inammissibili quelle sull’art. 1, comma 508 (e sui commi 508 e 590 sotto altri profili) e non fondata quella sull’art. 1, comma 508 in combinato disposto con il comma 590, in riferimento allo Statuto siciliano.

    Il principio

    Lo Stato può chiamare anche le Regioni a statuto speciale a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica: le relative previsioni non violano l’autonomia finanziaria statutaria quando rispettano i limiti e le procedure che presiedono ai rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali.

    Domande e risposte

    Cosa contestava la Regione siciliana?

    Le norme della legge di stabilità 2014 che la chiamavano a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, ritenute lesive della propria autonomia finanziaria statutaria.

    La Regione siciliana ha vinto?

    No: le questioni sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Le Regioni a statuto speciale possono essere chiamate al risanamento dei conti pubblici?

    Sì: lo Stato può coinvolgerle nel concorso agli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei limiti e delle procedure statutarie.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 35/2016 – Servizio idrico integrato della Regione Lombardia (estinzione)

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    La Corte dichiara l’estinzione del processo relativo all’impugnazione statale di una norma della Regione Lombardia sul servizio idrico integrato.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato una disposizione della legge della Regione Lombardia n. 29 del 2014, che modificava la disciplina regionale dei servizi locali di interesse economico generale e del servizio idrico integrato. Nel corso del giudizio sono venute meno le ragioni della controversia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in via principale, il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera m), della legge della Regione Lombardia 26 novembre 2014, n. 29, in materia di servizio idrico integrato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo con ordinanza, presupposto tipico della rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione o del venir meno dell’interesse, senza decidere il merito della questione.

    Il principio

    Quando il ricorrente rinuncia all’impugnazione e la controparte accetta, il giudizio costituzionale in via principale si estingue: la Corte ne prende atto con ordinanza, senza pronunciarsi sulla legittimità della norma impugnata.

    Domande e risposte

    Cosa significa estinzione del processo?

    È la chiusura del giudizio senza decisione di merito, tipicamente per rinuncia al ricorso da parte del soggetto che l’ha proposto.

    La norma lombarda è stata giudicata legittima?

    No: la Corte non ha deciso il merito, essendosi limitata a dichiarare estinto il processo.

    Chi aveva impugnato la norma?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale, contestando una disposizione regionale sul servizio idrico integrato.

  • Corte cost. n. 267/2017 – Compensi retroattivi ridotti ai custodi di veicoli sequestrati

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma della legge finanziaria 2005 che riduceva, con effetto retroattivo, i compensi già maturati dai custodi dei veicoli sottoposti a sequestro. La retroattività lede l’affidamento e il diritto di proprietà.

    Di cosa si tratta

    La Corte di cassazione, in una lite tra una società di custodia e il Ministero della giustizia, dubitava della legittimità delle norme che, applicandosi retroattivamente, riconoscevano ai custodi di veicoli sequestrati compensi inferiori a quelli previsti dalla disciplina previgente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, commi da 312 a 321, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), nella parte in cui riconosce ai custodi, con effetto retroattivo, compensi inferiori a quelli previgenti, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU). Giudice rimettente: la Corte di cassazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 318 a 321, della legge n. 311 del 2004: la riduzione retroattiva dei compensi già maturati dai custodi viola l’affidamento legittimo e il diritto al rispetto dei beni tutelato dalla CEDU, incidendo irragionevolmente su situazioni già perfezionate.

    Il principio

    Una legge non può incidere retroattivamente su diritti già maturati comprimendone il valore senza un’adeguata giustificazione: l’affidamento del cittadino nella certezza dei rapporti giuridici e il diritto al rispetto dei propri beni (tutelato anche dalla CEDU) costituiscono un limite alla retroattività delle leggi.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    La riduzione retroattiva dei compensi già maturati dai custodi di veicoli sequestrati.

    Perché la retroattività è incostituzionale?

    Perché lede l’affidamento legittimo e il diritto al rispetto dei beni, senza adeguata giustificazione.

    Quali parametri sono stati applicati?

    Gli artt. 3, 41 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 26/2016 – Locazioni non registrate: questioni prive di oggetto

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di quattro Tribunali sulla «clausola di salvaguardia» dei contratti di locazione registrati in base a norme già dichiarate illegittime. La disposizione censurata era stata, nel frattempo, a sua volta dichiarata illegittima dalla Corte (sentenza n. 169 del 2015).

    Di cosa si tratta

    Dopo che la Corte aveva bocciato le norme sulla registrazione tardiva dei contratti di locazione, il legislatore aveva «fatto salvi» fino al 31 dicembre 2015 gli effetti già prodotti. Quattro Tribunali sospettavano che questa salvezza aggirasse il giudicato costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5, comma 1-ter, del d.l. 28 marzo 2014, n. 47 (e l’art. 1 della legge di conversione n. 80 del 2014), in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, 136 e 137, terzo comma, della Costituzione. Le questioni erano sollevate dai Tribunali ordinari di Verona, Napoli, Roma e Gela.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità. La disposizione censurata era stata già dichiarata illegittima dalla sentenza n. 169 del 2015, successiva alle ordinanze di rimessione: le questioni risultano quindi prive di oggetto.

    Il principio

    Quando la norma censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima da una precedente pronuncia, le questioni successivamente sollevate sulla stessa disposizione restano prive di oggetto e vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

    Domande e risposte

    Perché le questioni sono prive di oggetto?

    Perché la norma che i giudici chiedevano di valutare era già stata annullata da un’altra sentenza della Corte (n. 169 del 2015).

    Cosa temevano i Tribunali?

    Che la «clausola di salvaguardia» facesse rivivere norme già dichiarate incostituzionali, aggirando il giudicato della Corte.

    Quali parametri erano invocati?

    Tra gli altri, il divieto di reintrodurre norme dichiarate illegittime (art. 136) e l’intangibilità del giudicato costituzionale (art. 137).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 25/2016 – INAIL e studi professionali associati: questione inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione che chiedeva di estendere l’assicurazione obbligatoria INAIL agli associati degli studi professionali legati da «dipendenza funzionale». L’addizione richiesta ha valenza creativa e non è a rime costituzionalmente obbligate.

    Di cosa si tratta

    L’INAIL chiedeva i premi assicurativi a uno studio associato di infermieri per la posizione di alcuni associati esposti a rischio manuale. Il giudice riteneva ingiusto che la copertura valesse per i soci di società ma non per gli associati di studi professionali nella stessa situazione di rischio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4, primo comma, numero 7), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico infortuni), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non estende l’assicurazione obbligatoria agli associati degli studi professionali. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Brescia, giudice del lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. L’estensione richiesta ha valenza creativa e non è «a rime costituzionalmente obbligate»: di fronte alla varietà degli assetti degli studi professionali, spetta al legislatore modulare l’obbligo assicurativo. Inoltre l’ordinanza non ricostruiva compiutamente i fatti del caso.

    Il principio

    È inammissibile la questione che sollecita un’addizione a contenuto creativo, non costituzionalmente obbligata, in una materia — la conformazione della tutela assicurativa — rimessa alla discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice?

    Di estendere l’assicurazione INAIL agli associati di studi professionali legati da dipendenza funzionale, come già previsto per i soci di società.

    Perché la Corte non ha accolto?

    Perché come ampliare la tutela assicurativa è una scelta del legislatore: non esisteva un’unica soluzione costituzionalmente imposta.

    Quali principi erano invocati?

    L’uguaglianza (art. 3) e la tutela previdenziale dei lavoratori contro gli infortuni (art. 38, secondo comma).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 2/2016 – Compartecipazione alla spesa per i servizi ai disabili e reddito del nucleo familiare

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    Con la sentenza n. 2 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Trento sulla norma provinciale che, per i servizi assistenziali ai disabili, commisura la compartecipazione alla spesa alla condizione economica del nucleo familiare e non al solo reddito dell’interessato.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda l’art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 2007 (Politiche sociali), che stabilisce come l’utente di prestazioni assistenziali consistenti in un servizio debba contribuire alla spesa in base alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, anziché in riferimento al solo reddito personale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Trento, sezione distaccata di Tione di Trento, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 38, primo comma, della Costituzione e 4 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, in relazione alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ritenendo che si dovesse considerare il solo reddito dell’interessato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo legittimo il criterio che, per la compartecipazione alla spesa dei servizi assistenziali, fa riferimento alla condizione economica del nucleo familiare e non al solo reddito individuale del disabile.

    Il principio

    Per la compartecipazione alla spesa dei servizi socio-assistenziali il legislatore può ragionevolmente fare riferimento alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, senza che ciò violi l’art. 38 della Costituzione né i principi a tutela delle persone con disabilità.

    Domande e risposte

    Su quale base si calcola la compartecipazione alla spesa per i servizi ai disabili?

    Secondo la norma provinciale esaminata, in base alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, non al solo reddito personale dell’interessato.

    La Corte ha ritenuto incostituzionale questo criterio?

    No: ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo legittimo il riferimento alla condizione economica del nucleo familiare.

    Quale parametro costituzionale era invocato?

    L’art. 38, primo comma, della Costituzione, oltre allo Statuto speciale e alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

    Norme collegate

    • Art. 38 della Costituzione — parametro a tutela del diritto all’assistenza sociale delle persone inabili e prive dei mezzi necessari
  • Corte cost. n. 34/2016 – Alimenti e art. 448-bis del codice civile

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 448-bis del codice civile, in tema di alimenti dovuti dal figlio al genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 448-bis cod. civ. consente al figlio di non prestare gli alimenti al genitore nei cui confronti sia stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale. In un giudizio per alimenti promosso da un padre contro il figlio maggiorenne — che si opponeva sostenendo che il padre lo aveva abbandonato fin dalla nascita — il Tribunale di Brescia ha sollevato dubbi di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Brescia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 448-bis del codice civile in riferimento all’art. 3 della Costituzione, ritenendo irragionevole subordinare l’esonero dall’obbligo alimentare alla formale pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione con ordinanza, riscontrando vizi nella prospettazione del giudice rimettente che ne impedivano l’esame nel merito.

    Il principio

    Anche in materia di obblighi alimentari tra genitori e figli, la questione di legittimità costituzionale deve essere correttamente impostata quanto a rilevanza e motivazione: in mancanza, la Corte dichiara con ordinanza la manifesta inammissibilità senza affrontare il merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 448-bis del codice civile?

    Consente al figlio di non prestare gli alimenti al genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale nei suoi confronti.

    Cosa contestava il giudice di Brescia?

    Riteneva irragionevole, rispetto all’art. 3 Cost., legare l’esonero alla formale decadenza dalla responsabilità genitoriale, escludendo i casi di abbandono di fatto.

    Come si è conclusa?

    Con una declaratoria di manifesta inammissibilità: la Corte non è entrata nel merito della disciplina degli alimenti.

    Norme collegate