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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1111 Codice Civile: Scioglimento della comunione

    Articolo 1111 Codice Civile: Scioglimento della comunione

    Art. 1111 c.c. Scioglimento della comunione

    In vigore

    Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l’autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l’immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni. Se gravi circostanze lo richiedono, l’autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.

  • Articolo 1112 Codice Civile: Cose non soggette a divisione

    Articolo 1112 Codice Civile: Cose non soggette a divisione

    Art. 1112 c.c. Cose non soggette a divisione

    In vigore

    Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate.

  • Articolo 1113 Codice Civile: Intervento nella divisione e opposizione

    Articolo 1113 Codice Civile: Intervento nella divisione e opposizione

    Art. 1113 c.c. Intervento nella divisione e opposizione

    In vigore

    I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l’esperimento dell’azione revocatoria o dell’azione surrogatoria. Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l’opposizione per l’effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell’atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda. Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale. Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.

  • Articolo 1114 Codice Civile: Divisione in natura

    Articolo 1114 Codice Civile: Divisione in natura

    Art. 1114 c.c. Divisione in natura

    In vigore

    La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.

  • Articolo 1115 Codice Civile: Obbligazioni solidali dei partecipanti

    Articolo 1115 Codice Civile: Obbligazioni solidali dei partecipanti

    Art. 1115 c.c. Obbligazioni solidali dei partecipanti

    In vigore

    Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l’anno dalla domanda di divisione. La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti. Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto il rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.

  • Articolo 1116 Codice Civile: Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria

    Articolo 1116 Codice Civile: Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria

    Art. 1116 c.c. Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria

    In vigore

    ereditaria Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell’eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite. CAPO II – Del condominio negli edifici

  • Articolo 1117 Codice Civile: Parti comuni dell’edificio

    Articolo 1117 Codice Civile: Parti comuni dell’edificio

    Art. 1117 c.c. Parti comuni dell’edificio

    In vigore

    Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonchè i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

  • Art. 1117 bis Codice Civile: Ambito di applicabilita’

    Art. 1117 bis Codice Civile: Ambito di applicabilita’

    Art. 1117 BIS c.c. Ambito di applicabilita'

    In vigore

    Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117.

  • Art. 1117 ter Codice Civile: Modificazioni delle destinazioni d’uso

    Art. 1117 ter Codice Civile: Modificazioni delle destinazioni d’uso

    Art. 1117 TER c.c. Modificazioni delle destinazioni d'uso

    In vigore

    Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione. La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso. La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.

  • Art. 1117 quater Codice Civile: Tutela delle destinazioni d’uso

    Art. 1117 quater Codice Civile: Tutela delle destinazioni d’uso

    Art. 1117 QUATER c.c. Tutela delle destinazioni d'uso

    In vigore

    In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136.