Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 161/2016 – Proroga termini in Abruzzo: legittima la legge regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 8 della legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2015, impugnato dal Governo. La disposizione regionale è stata quindi ritenuta legittima.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2015 conteneva disposizioni urgenti di proroga di termini e altre misure. Il Governo ha impugnato l’art. 8, ritenendo che violasse i principi statali in una materia di competenza concorrente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 8 della legge della Regione Abruzzo 8 gennaio 2015, n. 1 (Proroga termini e altre disposizioni urgenti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativo alle materie di legislazione concorrente.

    La decisione della Corte

    Con la sentenza n. 161 del 2016 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2015, promossa in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Il principio

    Nelle materie di legislazione concorrente la legge regionale è legittima quando si mantiene nell’ambito dei principi fondamentali fissati dallo Stato, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, senza invaderne la sfera riservata.

    Domande e risposte

    Di che cosa trattava la legge regionale abruzzese?

    Di proroga di termini e altre disposizioni urgenti adottate dalla Regione Abruzzo.

    Perché il Governo l’aveva impugnata?

    Perché riteneva che l’art. 8 contrastasse con i principi statali nelle materie di competenza concorrente, ex art. 117, terzo comma, Cost.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata, confermando la legittimità della disposizione regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 160/2016 – Legge di stabilità 2015: respinte le censure del Veneto sul comma 609

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro il comma 609 della legge di stabilità 2015. Le ulteriori questioni promosse con lo stesso ricorso sono state riservate a separate pronunce.

    Di cosa si tratta

    Il comma 609, lettera a), dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) interveniva sull’organizzazione dei servizi pubblici locali. La Regione Veneto l’ha impugnato lamentando una lesione delle proprie competenze e dell’autonomia organizzativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 609, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, promosso dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 123 della Costituzione, nonché all’art. 3, comma 2, dello Statuto del Veneto.

    La decisione della Corte

    Con la sentenza n. 160 del 2016 la Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 609, lettera a), della legge n. 190 del 2014, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 123 della Costituzione.

    Il principio

    Le disposizioni statali sull’organizzazione dei servizi pubblici locali sono legittime quando rispettano il riparto di competenze tra Stato e Regioni delineato dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e non comprimono illegittimamente l’autonomia regionale.

    Domande e risposte

    Che cosa disciplinava il comma 609 contestato?

    Interveniva sull’organizzazione dei servizi pubblici locali, materia di rilievo per il riparto Stato-Regioni.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Regione Veneto, con ricorso in via principale contro la legge di stabilità 2015.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, confermando la legittimità della disposizione statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 159/2016 – Legge di stabilità 2015: respinte le censure di più Regioni sui commi 421-427

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    La Corte costituzionale, riuniti i ricorsi di più Regioni contro la legge di stabilità 2015, ha dichiarato inammissibili alcune questioni e non fondate le altre, riservando a separate pronunce le ulteriori. Le disposizioni impugnate restano in vigore.

    Di cosa si tratta

    I commi 421, 422, 423 e 427 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) contenevano misure di finanza pubblica che incidevano sull’organizzazione e sulle risorse degli enti territoriali. Diverse Regioni (Veneto, Puglia, Campania e altre) le hanno impugnate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, della legge n. 190 del 2014, promossi da più Regioni in riferimento a numerosi parametri, tra cui gli artt. 3, 5, 35, 81, sesto comma, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Con la sentenza n. 159 del 2016 la Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni e riuniti i giudizi, ha: 1) dichiarato inammissibile la questione sui commi 421, 422, 423 e 427 promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.; 2) dichiarato inammissibile la questione sul comma 421 promossa dalla Regione Puglia; 3) dichiarato non fondate le questioni promosse da più Regioni in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost.

    Il principio

    Le misure statali di coordinamento della finanza pubblica e di riorganizzazione degli enti territoriali sono legittime quando rispettano il riparto di competenze e i vincoli costituzionali di bilancio; le censure prive di adeguata motivazione sono inammissibili.

    Domande e risposte

    Quali disposizioni erano contestate?

    I commi 421, 422, 423 e 427 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015, in materia di finanza pubblica ed enti territoriali.

    Le Regioni hanno ottenuto l’annullamento?

    No: le questioni sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Perché i giudizi sono stati riuniti?

    Perché più Regioni avevano impugnato le stesse norme, e la Corte ha trattato i ricorsi congiuntamente.

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  • Corte cost. n. 158/2016 – Disposizioni fiscali del Piemonte: legittima la legge regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 7 della legge della Regione Piemonte in materia fiscale e tributaria, impugnata dal Governo. La disposizione regionale è stata quindi ritenuta legittima.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Piemonte n. 22 del 2014 conteneva disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria. Il Governo ha impugnato l’art. 7, ritenendo che invadesse la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7 della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2014, n. 22, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva sul sistema tributario e contabile dello Stato.

    La decisione della Corte

    Con la sentenza n. 158 del 2016 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge reg. Piemonte n. 22 del 2014, promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    Il principio

    La legge regionale in materia fiscale e tributaria è legittima quando non invade la competenza esclusiva statale sul sistema tributario dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, restando nell’ambito riconosciuto all’autonomia regionale.

    Domande e risposte

    Di che cosa trattava la legge regionale piemontese?

    Di disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria adottate dalla Regione Piemonte.

    Perché il Governo l’aveva impugnata?

    Perché riteneva che l’art. 7 invadesse la competenza esclusiva dello Stato sul sistema tributario, riservata dall’art. 117 della Costituzione.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata, confermando la legittimità della disposizione regionale.

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  • Corte cost. n. 157/2016 – Revisori dei conti in Calabria: legittima la legge regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla legge della Regione Calabria che modificava la disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta e del Consiglio regionale. La legge è stata quindi ritenuta legittima.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Calabria n. 15 del 2014 ha modificato la disciplina del collegio dei revisori dei conti regionali. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, investito di alcuni ricorsi, ha dubitato della sua legittimità costituzionale anche sotto il profilo dell’affidamento nella certezza dei rapporti giuridici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnata la legge della Regione Calabria 11 agosto 2014, n. 15, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria in riferimento agli artt. 97, 98 e 123 della Costituzione, in relazione all’art. 18 dello Statuto regionale e al principio dell’affidamento nella certezza dei rapporti giuridici.

    La decisione della Corte

    Con la sentenza n. 157 del 2016 la Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Calabria n. 15 del 2014, sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 123 della Costituzione e al principio dell’affidamento.

    Il principio

    La Regione, nel disciplinare con legge l’organizzazione dei propri organi di controllo contabile, agisce nell’ambito della propria autonomia statutaria e organizzativa, purché rispetti i principi costituzionali sul buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

    Domande e risposte

    Che cosa fa il collegio dei revisori dei conti regionali?

    È l’organo che controlla la gestione contabile e finanziaria della Giunta e del Consiglio regionale.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, nel corso di alcuni giudizi pendenti davanti a esso.

    Come si è conclusa?

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata, ritenendo la legge regionale conforme alla Costituzione.

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  • Corte cost. n. 156/2016 – Geotermia in Toscana: legittima la legge regionale impugnata dal Governo

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    La Corte costituzionale ha respinto le censure del Governo contro la legge della Regione Toscana sulla geotermia: una questione è stata dichiarata non fondata e le altre inammissibili. La disciplina regionale resta dunque in vigore.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Toscana n. 17 del 2015 conteneva disposizioni urgenti in materia di geotermia, cioè lo sfruttamento del calore terrestre per produrre energia. Il Governo l’ha impugnata ritenendo che invadesse competenze statali e violasse il principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 16 febbraio 2015, n. 17, promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    Con la sentenza n. 156 del 2016 la Corte ha: 1) dichiarato non fondata la questione sul comma 2 in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione; 2) dichiarato inammissibile la questione sul comma 1 in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, Cost.; 3) dichiarato inammissibile la questione sul comma 2 in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.

    Il principio

    Nelle materie di competenza concorrente, come la produzione di energia, la legge regionale è legittima quando rispetta i principi fondamentali statali e il principio di leale collaborazione; restano inammissibili le censure non adeguatamente argomentate.

    Domande e risposte

    Di che cosa si occupava la legge regionale toscana?

    Di disposizioni urgenti in materia di geotermia, cioè lo sfruttamento del calore del sottosuolo per produrre energia.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, cioè il Governo, in via principale davanti alla Corte.

    Qual è stato l’esito complessivo?

    Le censure sono state respinte: una questione non fondata e due inammissibili, quindi la legge resta in vigore.

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  • Corte cost. n. 155/2016 – Legge di stabilità 2015: respinti i ricorsi di più Regioni

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    La Corte costituzionale, riuniti i giudizi promossi da più Regioni contro la legge di stabilità 2015, ha dichiarato cessata la materia del contendere su una questione, inammissibili alcune censure e non fondate le altre. Ulteriori questioni sono state riservate a separate pronunce.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), ai commi 122, 123 e 124 dell’art. 1, conteneva disposizioni di finanza pubblica che incidevano sui rapporti finanziari tra Stato e Regioni. Diverse Regioni (Puglia, Sicilia, Campania e altre) l’hanno impugnata lamentando lesioni della propria autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 122, 123 e 124, della legge n. 190 del 2014, promossi da più Regioni in riferimento a numerosi parametri, tra cui gli artt. 3, 11, 81, sesto comma, 117, primo comma, e 119 della Costituzione, anche in relazione alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

    La decisione della Corte

    Con la sentenza n. 155 del 2016 la Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni e riuniti i giudizi, ha: 1) dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione sul comma 122 promossa dalla Regione Puglia; 2) dichiarato inammissibili le questioni sui commi 122, 123 e 124 promosse dalla Regione siciliana; 3) dichiarato non fondata la questione sul comma 122 promossa dalla Regione Campania; 4) dichiarato non fondate le ulteriori questioni sui medesimi commi.

    Il principio

    Le disposizioni statali di coordinamento della finanza pubblica, anche quando incidono sulle risorse regionali, sono legittime se rispettano il riparto di competenze e i vincoli di bilancio costituzionali; il sopravvenire di modifiche normative può far cessare la materia del contendere.

    Domande e risposte

    Perché più Regioni hanno impugnato la stessa legge?

    Perché le disposizioni di finanza pubblica della legge di stabilità 2015 incidevano sull’autonomia finanziaria di più enti, che hanno proposto ricorsi poi riuniti.

    Che cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, per fatti sopravvenuti, non c’è più un contrasto da decidere e la Corte chiude la questione senza pronunciarsi sul merito.

    Le Regioni hanno ottenuto l’annullamento delle norme?

    No: le censure sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate.

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  • Corte cost. n. 154/2016 – Legge della Regione Basilicata: illegittime le norme su energia e inceneritori

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Basilicata n. 4 del 2015, nelle parti relative ai termini in materia di energia e all’eliminazione progressiva degli inceneritori. Ha invece respinto le altre censure del Governo.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale della Basilicata n. 4 del 2015 (collegato alla legge di stabilità regionale) conteneva disposizioni in materia di energia e di gestione dei rifiuti. Il Governo l’ha impugnata ritenendo che alcune previsioni invadessero competenze statali o violassero principi di buon andamento e coordinamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati vari articoli della legge reg. Basilicata n. 4 del 2015, promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento, tra l’altro, agli artt. 97, secondo comma, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione. In particolare erano censurati l’art. 29 (termini per intese ed enti locali in materia di energia) e l’art. 47, comma 4 (eliminazione progressiva degli inceneritori).

    La decisione della Corte

    Con la sentenza n. 154 del 2016 la Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29 nella parte sui termini per l’intesa regionale e per il parere degli enti locali, limitatamente alle intese in materia di energia; 2) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma 4, limitatamente alla parte sull’eliminazione progressiva degli inceneritori; 3) dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 27, 28 e 30.

    Il principio

    La Regione non può, con propria legge, fissare termini o obiettivi che si pongano in contrasto con la disciplina statale di principio in materia di energia e di gestione dei rifiuti, né invadere ambiti riservati alla competenza dello Stato; restano invece legittime le previsioni che rispettano il riparto costituzionale delle competenze.

    Domande e risposte

    Quali parti della legge regionale sono state annullate?

    Le previsioni dell’art. 29 sui termini per l’intesa in materia di energia e quella dell’art. 47, comma 4, sull’eliminazione progressiva degli inceneritori.

    Tutte le censure del Governo sono state accolte?

    No: le questioni su altri articoli (27, 28 e 30) sono state dichiarate non fondate.

    Perché energia e rifiuti sono materie delicate per il riparto Stato-Regioni?

    Perché coinvolgono competenze concorrenti e principi statali che la legge regionale deve rispettare.

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  • Corte cost. n. 153/2016 – Spese di giustizia: manifestamente inammissibili le censure del Tribunale di Tivoli

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Tivoli sugli articoli 75 e 76 del Testo unico sulle spese di giustizia. Si tratta di un esito processuale: la Corte non ha esaminato il merito perché mancavano i presupposti per la decisione.

    Di cosa si tratta

    Gli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico sulle spese di giustizia) disciplinano l’ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato e le condizioni di reddito per esservi ammessi. Il Tribunale di Tivoli aveva dubitato della loro legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 75 e 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevati dal Tribunale ordinario di Tivoli in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con ordinanza del 16 ottobre 2014.

    La decisione della Corte

    Con l’ordinanza n. 153 del 2016 la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Tribunale ordinario di Tivoli.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando non sono soddisfatti i requisiti minimi richiesti per il suo esame nel merito, sicché la Corte non può pronunciarsi sulla fondatezza dei dubbi sollevati dal giudice rimettente.

    Domande e risposte

    Che cosa disciplinano gli artt. 75 e 76 del Testo unico spese di giustizia?

    Riguardano l’ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato e le condizioni di reddito per esservi ammessi.

    Che cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    È una declaratoria che chiude il giudizio senza esame del merito, perché mancano in modo evidente i presupposti per decidere.

    La Corte ha detto se le norme sono legittime?

    No: non si è pronunciata nel merito, essendosi limitata a dichiarare le questioni manifestamente inammissibili.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 152/2016 – Lite temeraria: la somma dell’art. 96 c.p.c. resta alla controparte

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile, che consente al giudice di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma a favore della controparte. Secondo il giudice rimettente quella somma avrebbe dovuto andare allo Stato, ma la Corte ha confermato la scelta del legislatore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 96, terzo comma, c.p.c. permette al giudice, quando decide sulle spese, di condannare d’ufficio la parte soccombente a versare alla controparte una somma equitativamente determinata. È uno strumento contro l’abuso del processo e le liti temerarie. Il Tribunale di Firenze dubitava che fosse giusto destinare quella somma alla parte privata anziché all’Erario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevato dal Tribunale ordinario di Firenze in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la somma sia liquidata a favore della controparte anziché a favore dell’Erario. Il rimettente valorizzava la natura sanzionatoria e officiosa della condanna, volta a presidiare il processo dall’abuso e l’interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione.

    La decisione della Corte

    Con la sentenza n. 152 del 2016 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

    Il principio

    La scelta di destinare alla controparte, e non all’Erario, la somma prevista dall’art. 96, terzo comma, c.p.c. rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola i parametri costituzionali invocati: la disposizione, pur avendo funzione anche sanzionatoria dell’abuso del processo, mantiene un collegamento con la posizione della parte vittoriosa.

    Domande e risposte

    Che cos’è la condanna per lite temeraria dell’art. 96, comma 3, c.p.c.?

    È una somma che il giudice può imporre, anche d’ufficio, alla parte soccombente che ha agito o resistito in modo abusivo, a favore della controparte.

    Perché il giudice voleva che la somma andasse allo Stato?

    Perché riteneva che la condanna avesse natura sanzionatoria e di tutela dell’interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione, più che risarcitoria.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha ritenuto legittima la previsione vigente: la somma resta a favore della controparte vittoriosa e la disposizione non viola gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 151/2016 – Legge di stabilità 2015: respinte le censure della Regione Veneto

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    La Corte costituzionale ha respinto le censure della Regione Veneto contro alcune disposizioni della legge di stabilità 2015. Una questione è stata dichiarata non fondata, le altre inammissibili, mentre le ulteriori questioni sono state riservate a separate pronunce.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) conteneva disposizioni in materia di finanza pubblica che incidevano sui rapporti finanziari tra Stato e Regioni. La Regione Veneto ha contestato la legittimità costituzionale dei commi 435 e 459 dell’art. 1, ritenendoli lesivi dell’autonomia regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, commi 435 e 459, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, promosso dalla Regione Veneto. Il comma 435 era censurato in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo, quarto e quinto comma, della Costituzione, nonché agli artt. 2, 3 e 5 Cost.; il comma 459 in riferimento all’art. 119, primo, quarto e quinto comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riservato a separate pronunce le ulteriori questioni e quindi: 1) ha dichiarato non fondata la questione sul comma 435 in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.; 2) ha dichiarato inammissibile la questione sul comma 435 in riferimento agli artt. 2, 3 e 5 Cost.; 3) ha dichiarato inammissibile la questione sul comma 459 in riferimento all’art. 119 Cost.

    Il principio

    Le disposizioni statali di coordinamento della finanza pubblica possono incidere sull’autonomia finanziaria regionale entro i limiti del riparto di competenze fissato dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, restando insindacabili le censure prive di adeguata motivazione.

    Domande e risposte

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Regione Veneto, con ricorso in via principale contro disposizioni della legge di stabilità 2015.

    Che differenza c’è tra questione non fondata e inammissibile?

    «Non fondata» significa che la norma è legittima nel merito; «inammissibile» che la Corte non ha potuto esaminare la censura per ragioni processuali.

    Che cosa significa «riservata a separate pronunce»?

    Significa che alcune questioni sollevate con lo stesso ricorso saranno decise con sentenze successive.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 150/2016 – Correzione di un errore materiale nella sentenza n. 63 del 2016

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    La Corte costituzionale ha corretto un mero errore materiale presente nel dispositivo della propria sentenza n. 63 del 2016, sostituendo l’indicazione dei commi richiamati. Non si tratta di una nuova decisione di merito, ma della rettifica di una svista di scrittura.

    Di cosa si tratta

    Quando in una sentenza si annida un errore puramente materiale — ad esempio un richiamo sbagliato a un comma o a una cifra — esiste una procedura apposita per correggerlo senza alterare il contenuto sostanziale della decisione. La correzione è stata chiesta dalla Regione Lombardia.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’ordinanza interviene sul dispositivo della sentenza n. 63 del 2016: al numero 3) era stato fatto riferimento, per mero errore materiale, ai «commi 4 e 7» anziché ai «commi 4, primo periodo, e 7». La Corte ha ravvisato la necessità di correggere l’errore, sulla base dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    La decisione della Corte

    Con l’ordinanza n. 150 del 2016 la Corte ha disposto che nel numero 3) del dispositivo della sentenza n. 63 del 2016 le parole «commi 4 e 7» siano sostituite dalle parole «commi 4, primo periodo, e 7».

    Il principio

    Gli errori puramente materiali contenuti in una pronuncia della Corte possono essere corretti con un’apposita ordinanza, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione già resa.

    Domande e risposte

    Che cos’è un errore materiale in una sentenza?

    È una svista di scrittura — come un numero o un richiamo sbagliato — che non riflette la reale volontà del giudice e può essere corretta senza modificare la decisione.

    Chi può chiedere la correzione?

    La correzione può essere chiesta dalle parti del giudizio; in questo caso l’istanza era stata proposta dalla Regione Lombardia.

    La correzione cambia l’esito della sentenza n. 63 del 2016?

    No: la decisione resta la stessa, viene solo corretta l’indicazione dei commi richiamati nel dispositivo.