Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 30/2016 – Limiti regionali agli autobus a noleggio e tutela della concorrenza

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 22 del 2006, che vietava l’immatricolazione di autobus usati per il noleggio con conducente oltre certi limiti. La norma invadeva la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    Una ditta di autoservizi si era vista negare dalla Provincia di Torino il nulla-osta per immatricolare un autobus usato destinato al noleggio con conducente, in applicazione di una legge regionale piemontese che poneva limiti all’impiego di mezzi usati. Il TAR Piemonte ha sospettato che tali vincoli fossero incostituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, della legge regionale n. 22 del 2006 in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione, ritenendo che i limiti all’immatricolazione di autobus usati comprimessero la libertà d’impresa e invadessero la competenza statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale per violazione degli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., riconoscendo che la disciplina restrittiva incideva sulla «tutela della concorrenza», riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Le altre questioni sono rimaste assorbite.

    Il principio

    Le Regioni non possono introdurre, nel settore del trasporto di viaggiatori, limiti all’utilizzo di veicoli che si traducono in barriere all’accesso al mercato: simili misure rientrano nella tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma annullata?

    Poneva limiti all’immatricolazione e all’impiego di autobus usati per il servizio di noleggio con conducente nel territorio della Regione Piemonte.

    Perché è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché restringeva ingiustificatamente l’accesso al mercato, incidendo sulla tutela della concorrenza, che la Costituzione riserva allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera e).

    Quali parametri costituzionali sono stati violati?

    Gli artt. 3 (ragionevolezza), 41 (libertà di iniziativa economica) e 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 2401/2017 – Inammissibili gli interventi di terzi nel giudizio incidentale

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    Con l’ordinanza dibattimentale del 24 gennaio 2017, allegata alla sentenza n. 35 del 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili tutti gli interventi spiegati nei giudizi: associazioni di categoria e cittadini elettori non possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità se non sono parti del processo a quo o titolari di un interesse qualificato.

    Di cosa si tratta

    L’ordinanza si colloca all’interno del celebre giudizio sulla legge elettorale (poi deciso con la sentenza n. 35 del 2017). Numerosi soggetti — il Codacons, il suo legale rappresentante in qualità di cittadino elettore e vari cittadini che assumevano di essere parti di giudizi analoghi — avevano chiesto di intervenire. La Corte chiarisce chi può davvero entrare in un processo costituzionale nato in via incidentale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione non riguarda una norma di legge, ma l’ammissibilità degli interventi nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dai Tribunali di Messina, Torino, Trieste e Genova. Si discuteva se associazioni (il Codacons) e cittadini elettori, anche se parti di giudizi identici per oggetto, potessero partecipare al giudizio davanti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili tutti gli interventi. Gli interventi del Codacons e del suo rappresentante davanti ai Tribunali di Messina e Torino erano tardivi; quelli davanti ai Tribunali di Trieste e Genova privi di un interesse qualificato direttamente inciso; inammissibili anche gli interventi dei cittadini elettori che erano parti di giudizi soltanto analoghi.

    Il principio

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale possono intervenire solo le parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Essere parte di un giudizio identico per oggetto non basta: ammetterlo contrasterebbe con il carattere incidentale del processo costituzionale, eludendo il filtro di rilevanza e non manifesta infondatezza affidato al giudice a quo.

    Domande e risposte

    Chi può intervenire in un giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale?

    Le parti del giudizio principale e i terzi titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato dalla norma censurata.

    Un’associazione di consumatori come il Codacons può intervenire?

    No, se non è parte del giudizio a quo e non vanta un interesse qualificato e diretto: la rappresentanza di interessi collettivi o di categoria non è sufficiente.

    Essere parte di un giudizio identico consente l’intervento?

    No: ammettere chi è parte di un giudizio solo analogo aggirerebbe il carattere incidentale del processo costituzionale e il vaglio di rilevanza del giudice rimettente.

  • Corte cost. n. 29/2016 – Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio

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    La Corte costituzionale dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le censure della Regione siciliana contro la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio prevista dall’art. 28 del d.l. n. 90 del 2014. Il diritto camerale ha natura di tributo erariale statale e lo Stato può legittimamente ridurlo.

    Di cosa si tratta

    Il diritto annuale che le imprese versano alle Camere di commercio era stato ridotto in misura crescente (35% nel 2015, 40% nel 2016, 50% dal 2017) dall’art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. La Regione siciliana riteneva che questo taglio «lineare», deciso senza tener conto delle realtà territoriali e senza misure compensative, ledesse le sue competenze e l’autonomia finanziaria degli enti camerali del proprio territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha impugnato in via principale l’art. 28 del d.l. n. 90 del 2014 invocando gli artt. 14, lettere d), o), p) e q), e 36 dello Statuto regionale e gli artt. 3, 81, 97 e 119 della Costituzione, sostenendo che la riduzione del diritto camerale invadesse le sue competenze in materia di industria e commercio e di enti locali, e mancasse di copertura finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le censure riferite agli artt. 3, 81 e 97 Cost., perché la Regione non ha motivato la loro «ridondanza» sul riparto di competenze; ha dichiarato non fondate le restanti questioni, perché la disposizione non disciplina il funzionamento delle Camere di commercio ma incide solo sulla misura del diritto camerale, ascrivibile alla materia «sistema tributario» di competenza esclusiva statale.

    Il principio

    Il diritto annuale camerale ha natura di tributo erariale, istituito e regolato dalla legge dello Stato: pertanto il legislatore statale può modificarlo, ridurlo o sopprimerlo senza violare l’autonomia finanziaria regionale, con il solo limite che la riduzione non sia tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni dell’ente. La Regione che lamenta uno squilibrio deve fornirne prova con dati quantitativi concreti.

    Domande e risposte

    Le Camere di commercio sono enti locali?

    No. La Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 580 del 1993, sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale, non enti locali: il diritto annuale non è quindi un tributo locale.

    Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

    Perché in un giudizio in via principale la Regione, quando evoca parametri estranei al riparto di competenze (come gli artt. 3, 81 e 97 Cost.), deve dimostrare la loro ridondanza su tale riparto; cosa che qui non ha fatto.

    Lo Stato può sempre ridurre i tributi destinati in parte alle Regioni?

    Sì, secondo costante giurisprudenza costituzionale, purché la riduzione non comporti uno squilibrio incompatibile con le esigenze di spesa e non renda insufficienti i mezzi per l’adempimento dei compiti regionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 20/2016 – Spoils system e direttore di ente regionale: illegittimo

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    La Corte dichiara illegittima la decadenza automatica del direttore dell’ente regionale «Abruzzo-Lavoro», disposta al cambio del Consiglio regionale. Si tratta di una figura tecnico-gestionale, non di diretta collaborazione politica: lo spoils system non può applicarsi senza violare il buon andamento dell’amministrazione.

    Di cosa si tratta

    Il direttore generale di «Abruzzo-Lavoro», nominato per cinque anni, era stato dichiarato decaduto in anticipo per effetto di una legge regionale sullo «spoils system». Chiedeva il risarcimento dei compensi che avrebbe percepito fino alla scadenza naturale dell’incarico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27, in riferimento all’art. 97 della Costituzione (buon andamento e continuità dell’azione amministrativa). La questione era sollevata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, nella parte applicabile al direttore di «Abruzzo-Lavoro»; dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione sull’art. 1, comma 2. Il direttore era figura tecnico-professionale, non legata da rapporto fiduciario diretto con l’organo politico.

    Il principio

    È incompatibile con l’art. 97 Cost. la decadenza automatica, sganciata da una valutazione dei risultati, riferita a dirigenti con funzioni tecnico-gestionali di esecuzione dell’indirizzo politico, e non ad uffici di diretta collaborazione o a figure apicali di adesione politica.

    Domande e risposte

    Cos’è lo «spoils system»?

    È il meccanismo per cui certi incarichi cessano automaticamente al cambio dell’organo politico che li ha conferiti.

    Perché qui è illegittimo?

    Perché il direttore svolgeva compiti tecnici e gestionali, non di collaborazione politica diretta: la sua decadenza automatica viola il buon andamento dell’amministrazione.

    Quando lo spoils system è invece ammesso?

    Per gli uffici di diretta collaborazione con l’organo di governo e per le figure apicali per cui conta l’adesione personale all’indirizzo politico.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e continuità dell’azione amministrativa, parametro su cui si fonda l’illegittimità della decadenza automatica.
  • Corte cost. n. 19/2016 – Giurisdizione su sovvenzioni pubbliche: questione inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile la questione che chiedeva di estendere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alle controversie su sovvenzioni e contributi pubblici. Spetta solo al legislatore, e non alla Corte, individuare le materie di giurisdizione esclusiva (art. 103 Cost.).

    Di cosa si tratta

    Un’impresa si era vista revocare un contributo statale e impugnava il provvedimento davanti al TAR. Però i criteri di riparto tra giudice ordinario e amministrativo costringevano a dividere la causa, a seconda dei motivi di revoca, tra due diverse giurisdizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 133, comma 1, lettera b), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non devolve al giudice amministrativo anche le controversie su sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari. La questione era sollevata dal TAR Puglia, sezione di Lecce.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione. L’addizione richiesta non tiene conto dell’art. 103 Cost., che riserva alla legge l’individuazione delle «particolari materie» di giurisdizione esclusiva. L’estensione invocata è frutto di una scelta legislativa non costituzionalmente obbligata, tra più soluzioni possibili.

    Il principio

    L’introduzione di un nuovo caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è riservata al legislatore (art. 103 Cost.): la Corte non può introdurla con una sentenza additiva, trattandosi di scelta non costituzionalmente obbligata.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice rimettente?

    Che le cause su contributi e sovvenzioni pubbliche fossero tutte affidate al giudice amministrativo, per evitare di doverle dividere tra due giurisdizioni.

    Perché la Corte ha detto no?

    Perché decidere quali materie spettano alla giurisdizione esclusiva è compito del legislatore, non della Corte costituzionale.

    Quali articoli erano invocati?

    Gli artt. 3 (ragionevolezza), 24 (tutela giurisdizionale), 76 (delega legislativa) e 111 (giusto processo).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 18/2016 – Benefici penitenziari e corruzione di minorenne: questione inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’ordinamento penitenziario sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bari. Il giudice aveva prospettato due questioni alternative, senza ordine di subordinazione: un «petitum ancipite» che impedisce la decisione.

    Di cosa si tratta

    Un condannato per corruzione di minorenne (sei mesi di reclusione) chiedeva misure alternative al carcere. La legge però imponeva, per questo reato, un anno di osservazione scientifica della personalità prima di concedere i benefici, a differenza di reati ritenuti più gravi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, sia per la mancata equiparazione al reato di violenza sessuale attenuata, sia per l’obbligo di osservazione annuale. La questione era sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Bari.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice rimettente aveva prospettato due questioni diverse (su parti diverse del comma e con parametri diversi) in modo alternativo e non subordinato. Questo «petitum ancipite» rende, per costante giurisprudenza, inammissibili le questioni.

    Il principio

    È manifestamente inammissibile la questione sollevata con un petitum ancipite, cioè con due richieste alternative tra loro e non poste in rapporto di subordinazione, perché la scelta non può essere rimessa alla Corte.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso?

    Perché il giudice aveva chiesto due cose diverse in alternativa, senza indicare quale fosse principale e quale subordinata: così la scelta sarebbe spettata alla Corte, e questo non è ammesso.

    Cos’è l’osservazione scientifica della personalità?

    È un periodo di valutazione del detenuto richiesto per certi reati prima di concedere misure alternative al carcere.

    Quali parametri erano invocati?

    L’uguaglianza (art. 3) e la finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma).

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per la mancata equiparazione tra reati sessuali.
    • Art. 27 della Costituzione — Finalità rieducativa della pena (terzo comma), invocata contro il sacrificio dei percorsi di reinserimento.
  • Corte cost. n. 17/2016 – Referendum trivelle entro 12 miglia: quesito ammissibile

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    La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum sul divieto di estrazione di idrocarburi entro dodici miglia dalla costa, nella parte relativa alla durata dei titoli abilitativi già rilasciati. È il quesito che ha poi portato al referendum del 17 aprile 2016.

    Di cosa si tratta

    Dieci Consigli regionali avevano chiesto un referendum per abrogare la norma che faceva salvi i titoli per le trivellazioni entro 12 miglia per tutta la «vita utile del giacimento». Dopo modifiche legislative, l’Ufficio centrale aveva trasferito il quesito sulla nuova formulazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio aveva ad oggetto l’ammissibilità della richiesta di referendum per l’abrogazione dell’art. 6, comma 17, terzo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente), come sostituito dalla legge n. 208 del 2015, limitatamente alle parole sulla durata di vita utile del giacimento. La richiesta era stata presentata dai Consigli regionali di dieci Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile la richiesta. Il quesito, come trasferito dall’Ufficio centrale, ha effetto meramente abrogativo, non introduce una disciplina nuova, rispetta i requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità e non riguarda materie escluse dall’art. 75 della Costituzione. Le eccezioni dell’Avvocatura sono respinte.

    Il principio

    Il referendum abrogativo è ammissibile se il quesito ha contenuto meramente ablativo, è chiaro, omogeneo e univoco e non riguarda le materie escluse dall’art. 75 Cost.; il controllo della Corte non si estende alla legittimità della normativa di risulta.

    Domande e risposte

    Cosa decide questa sentenza?

    Che il referendum sulla durata dei titoli per le trivellazioni entro 12 miglia poteva svolgersi: il quesito è ammissibile.

    Cosa controlla la Corte sui referendum?

    Verifica solo che il quesito sia chiaro, omogeneo, univoco, abrogativo e non riguardi materie vietate; non giudica la legge che ne risulterebbe.

    Su quale norma incideva il quesito?

    Sull’art. 6, comma 17, del Codice dell’ambiente, nella parte sulla durata «di vita utile del giacimento» dei titoli già rilasciati.

  • Corte cost. n. 16/2016 – Referendum trivelle: giudizio estinto per venir meno dell’oggetto

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    La Corte dichiara estinto il giudizio di ammissibilità di cinque richieste di referendum «anti-trivelle». Le norme oggetto dei quesiti erano state abrogate o sostituite dalla legge di stabilità 2016 e l’Ufficio centrale per il referendum aveva disposto che le operazioni non avessero più corso.

    Di cosa si tratta

    Dieci Consigli regionali avevano promosso cinque referendum abrogativi su frammenti di norme in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e stoccaggio di gas. Dopo le richieste, però, la legge di stabilità 2016 ha modificato proprio quelle disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio aveva ad oggetto l’ammissibilità, ai sensi dell’art. 2 della legge cost. n. 1 del 1953, di cinque richieste referendarie relative all’art. 38 (commi 1, 1-bis, 5) del d.l. n. 133 del 2014, all’art. 57, comma 3-bis, del d.l. n. 5 del 2012 e all’art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004. Le richieste erano state presentate dai Consigli regionali di dieci Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara estinto il giudizio di ammissibilità, essendone venuto meno l’oggetto. L’Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 7 gennaio 2016, aveva infatti dichiarato che le operazioni non avevano più corso, in quanto le disposizioni erano state abrogate dalla legge n. 208 del 2015.

    Il principio

    Quando l’Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni non hanno più corso per abrogazione delle norme, viene meno l’oggetto del giudizio di ammissibilità e la Corte ne dichiara l’estinzione.

    Domande e risposte

    Cosa decide la Corte in questo caso?

    Non valuta se i referendum fossero ammissibili: dichiara estinto il giudizio perché le norme da abrogare non esistevano più.

    Chi aveva chiesto i referendum?

    I Consigli regionali di dieci Regioni (Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise).

    Perché le operazioni referendarie si sono fermate?

    Perché la legge di stabilità 2016 aveva abrogato o sostituito le disposizioni oggetto dei quesiti.

  • Corte cost. n. 15/2016 – Fallimento in estensione del socio occulto: questione inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’estensione del fallimento ai soci di fatto di una società di capitali già fallita. I giudici rimettenti non avevano accertato i presupposti di fatto (l’esistenza di una società occulta) né esplorato un’interpretazione conforme a Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Due Tribunali fallimentari (Catania e Parma) chiedevano se fosse legittimo che il fallimento «in estensione» potesse colpire i soci di fatto solo a partire dal fallimento di un imprenditore individuale, e non da quello di una società di capitali socia di una società di fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 147, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, per disparità di trattamento e per la minor tutela dei creditori. Le questioni erano sollevate dai Tribunali ordinari di Catania e di Parma.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità. I rimettenti avevano omesso di valutare se esistesse davvero una società occulta (rilevanza solo eventuale), non si erano interrogati sulla possibilità per una società di capitali di partecipare a una società di fatto (art. 2361 c.c.) e non avevano esplorato un’interpretazione costituzionalmente adeguata.

    Il principio

    È inammissibile la questione quando il giudice non ha accertato i presupposti di fatto da cui dipende la rilevanza, né ha tentato un’interpretazione conforme a Costituzione della norma censurata.

    Domande e risposte

    Cosa vuol dire fallimento «in estensione»?

    È il fallimento che, dichiarato verso un soggetto, viene esteso ad altri che risultino soci illimitatamente responsabili della stessa impresa.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché i giudici non avevano accertato l’esistenza di una società di fatto occulta, rendendo la questione solo eventuale, e non avevano cercato un’interpretazione costituzionalmente adeguata.

    Quali principi erano invocati?

    L’uguaglianza (art. 3) e il diritto di difesa e di azione in giudizio (art. 24).

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, evocato per la disparità di trattamento tra imprese individuali e società di capitali.
    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire e difendersi in giudizio, invocato per la tutela dei creditori.
  • Corte cost. n. 14/2016 – Omesso versamento di ritenute: restituzione atti per ius superveniens

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    La Corte non decide nel merito: dopo le ordinanze di rimessione è cambiata la legge sui reati tributari, con la soglia di punibilità dell’omesso versamento di ritenute portata da 50.000 a 150.000 euro. Per questo la Corte restituisce gli atti ai giudici, perché rivalutino le questioni alla luce del nuovo quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Tre giudici penali (Tribunali di Cosenza e Lecco e il G.i.p. di Milano) processavano persone accusate di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000). Dubitavano che fosse giusto punire questo reato sopra i 50.000 euro, quando per l’omesso versamento IVA la Corte (sentenza n. 80 del 2014) aveva già alzato la soglia a 103.291,38 euro per i fatti anteriori al 17 settembre 2011.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza), nella parte in cui puniva l’omesso versamento di ritenute oltre 50.000 euro anziché oltre 103.291,38 euro, per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011. I giudici rimettenti lamentavano la disparità di trattamento rispetto all’omesso versamento IVA.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Nel frattempo il d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la norma censurata, innalzando la soglia di punibilità a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta: un importo persino superiore a quello chiesto dai giudici. Serve quindi una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sopravviene una modifica legislativa che incide sulla norma censurata, la Corte restituisce gli atti al giudice perché rivaluti la questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    Significa che la Corte non decide nel merito, ma rimanda il fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, affinché verifichi se il dubbio di costituzionalità ha ancora senso dopo il cambiamento della legge.

    Perché non è stato deciso il merito?

    Perché il d.lgs. n. 158 del 2015 ha cambiato la norma, alzando la soglia a 150.000 euro: il contesto su cui si fondava la questione non esisteva più.

    Qual era il parametro costituzionale invocato?

    L’art. 3 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza, per la disparità di trattamento rispetto all’omesso versamento dell’IVA.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza invocato come parametro della disparità di trattamento tra i reati tributari.
  • Corte cost. n. 264/2017 – Sopravvenienze attive e tassazione delle rinunce dei soci

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 88, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi: la disciplina delle sopravvenienze attive da rinuncia dei soci ai crediti non viola i principi di eguaglianza e di capacità contributiva.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria regionale di Venezia, in una lite tra l’Agenzia delle entrate e una società, dubitava della norma che regola la tassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalla rinuncia dei soci ai propri crediti verso la società.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 88, comma 4, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: la Commissione tributaria regionale di Venezia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disciplina denunciata non determina una irragionevole disparità di trattamento né viola il principio di capacità contributiva, rientrando nella discrezionalità del legislatore tributario la configurazione del regime delle sopravvenienze attive.

    Il principio

    Nella materia tributaria il legislatore gode di ampia discrezionalità nel definire i presupposti d’imposta e i regimi delle componenti reddituali; la scelta è sindacabile solo se manifestamente irragionevole o arbitraria, condizione che qui non ricorre.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha respinto la questione: la tassazione delle sopravvenienze attive da rinuncia dei soci è legittima.

    Quali principi erano invocati?

    L’eguaglianza (art. 3) e la capacità contributiva (art. 53, primo comma).

    Qual è il limite al legislatore tributario?

    Può configurare i regimi d’imposta con ampia discrezionalità, salvo il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 263/2017 – Riesame delle misure cautelari e pubblicità dell’udienza

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sul procedimento di riesame delle misure cautelari penali: non è incostituzionale che si svolga in camera di consiglio, senza udienza pubblica su richiesta dell’indagato.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Lecce dubitava che il procedimento di riesame delle misure cautelari, svolgendosi in camera di consiglio, violasse il principio di pubblicità delle udienze, garantito dal giusto processo e dalla CEDU, a differenza di quanto avviene per altri procedimenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono lo svolgimento del riesame in pubblica udienza su richiesta dell’interessato, in riferimento agli artt. 3, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Lecce.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: il procedimento di riesame delle misure cautelari, per le sue caratteristiche di celerità e per la sua fase incidentale, può legittimamente svolgersi in camera di consiglio, senza che ciò contrasti con i principi del giusto processo, di eguaglianza e con la CEDU.

    Il principio

    Il principio di pubblicità delle udienze non ha portata assoluta: per i procedimenti incidentali e a contenuto tecnico, come il riesame delle misure cautelari, la natura del giudizio e l’esigenza di rapidità giustificano la trattazione camerale senza violare il giusto processo.

    Domande e risposte

    Il riesame della custodia cautelare si svolge in udienza pubblica?

    No: si svolge in camera di consiglio, e la Corte ha ritenuto questa scelta legittima.

    Perché non è violato il giusto processo?

    Perché il procedimento è incidentale e improntato a celerità; la pubblicità dell’udienza non è un principio assoluto.

    Era invocata anche la CEDU?

    Sì, l’art. 6 CEDU sulla pubblicità dei procedimenti, ma la Corte ha escluso il contrasto.

    Norme collegate