Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 137/2016 — Estinzione del processo per rinuncia: collocamento a riposo nella Provincia di Bolzano

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo avente ad oggetto l’art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 6 del 2015 sul collocamento a riposo d’ufficio del personale. Lo Stato aveva rinunciato al ricorso dopo che la Provincia aveva abrogato la norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva disciplinato il collocamento a riposo d’ufficio dei propri dipendenti, per favorire il ricambio generazionale e contenere la spesa di personale. Lo Stato riteneva che la Provincia avesse invaso la competenza statale in materia di previdenza sociale, disciplinando di fatto l’anticipo del trattamento di fine rapporto in modo difforme dalla normativa nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 29 della legge provinciale n. 6 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettera o), e terzo comma, e 119 della Costituzione, lamentando l’invasione della competenza statale esclusiva in materia di previdenza sociale e il contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Nelle more del giudizio la Provincia aveva abrogato la disposizione impugnata; lo Stato aveva quindi rinunciato al ricorso, rinuncia accettata dalla Provincia. In mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso nel giudizio in via principale, intervenuta dopo l’abrogazione della norma impugnata, determina l’estinzione del processo: la Corte non si pronuncia nel merito quando il contrasto è stato risolto sul piano legislativo e la parte rinuncia all’impugnazione.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il processo è stato dichiarato estinto?

    Significa che il giudizio si è chiuso senza una decisione nel merito, perchè lo Stato ha rinunciato al ricorso dopo l’abrogazione della norma contestata.

    Perchè lo Stato aveva impugnato la legge della Provincia di Bolzano?

    Perchè riteneva che la disciplina sul collocamento a riposo invadesse la competenza statale esclusiva sulla previdenza sociale e violasse il coordinamento della finanza pubblica.

    La rinuncia chiude sempre il processo costituzionale?

    Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita o in mancanza di sua costituzione, determina l’estinzione del processo.

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  • Corte cost. n. 73/2016 – Graduatorie dei lavoratori forestali siciliani e irretroattività

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sulla legge della Regione siciliana che ha unificato le graduatorie dei lavoratori forestali: i nuovi criteri di valutazione operano solo per il futuro nella formazione delle graduatorie permanenti e non hanno carattere retroattivo, sicché il presupposto interpretativo del giudice è errato.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità regionale siciliana del 2014 ha riorganizzato il settore forestale, unificando in un’unica graduatoria distrettuale tutti i lavoratori forestali e applicando a tutti i criteri di valutazione prima riservati ai soli operai «fuori fascia» (punteggio per ogni anno di lavoro). Un lavoratore, scivolato dal primo al dodicesimo posto, ha contestato la nuova disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Marsala, giudice rimettente in funzione di giudice del lavoro, ha impugnato l’art. 12, comma 1, della legge regionale siciliana n. 5 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU), lamentando la retroattività dei nuovi criteri, lesiva dell’affidamento e del buon andamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione. I nuovi criteri operano solo per il futuro, nella formazione delle nuove graduatorie unificate, e non sono retroattivi pur valorizzando titoli di servizio già acquisiti: caduto il presupposto interpretativo della retroattività, le censure cadono in radice rispetto a tutti i parametri.

    Il principio

    Il principio di irretroattività non è derogato dalle norme che introducono nuovi criteri di inserimento nelle graduatorie permanenti: proprio il loro carattere permanente e il periodico aggiornamento consentono il mutamento dei criteri di valutazione, che incide soltanto per l’avvenire su chi attende il collocamento.

    Domande e risposte

    Cosa ha cambiato la legge siciliana?

    Ha unificato in un’unica graduatoria i lavoratori forestali, applicando a tutti il criterio del punteggio per anno di lavoro prima riservato ai soli «fuori fascia».

    I nuovi criteri sono retroattivi?

    No: secondo la Corte operano solo per il futuro, anche se valutano titoli già acquisiti.

    Perché la questione è infondata?

    Perché si fondava sull’erroneo presupposto della retroattività, escluso il quale ogni censura viene meno.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 136/2016 — Anticipazione delle spese di consulenza tecnica e patrocinio dei non abbienti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 131, comma 4, lettera c), del Testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), riguardanti l’anticipazione delle spese del consulente tecnico. Il giudice rimettente era partito da presupposti interpretativi errati e da una ricostruzione incompleta del quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Nel processo civile, quando serve una consulenza tecnica (ad esempio un test del DNA per accertare la paternità), il consulente sostiene delle spese vive. La norma censurata prevede che l’erario rimborsi le spese già sostenute. Il problema sorge quando una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il consulente non ha i soldi per anticipare i costi: il giudice di La Spezia temeva che l’istruttoria diventasse impossibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario della Spezia ha censurato l’art. 131, comma 4, lettera c), del d.P.R. n. 115 del 2002, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’erario anticipi anche le spese ancora da sostenere per l’incarico, lamentando la lesione del diritto di difesa dei meno abbienti, della ragionevole durata del processo e dell’indipendenza del consulente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. L’ordinanza muoveva da presupposti palesemente erronei: il giudice aveva escluso, a torto, la possibilità di porre l’anticipazione a carico della parte non abbiente, trascurando la funzione della consulenza tecnica (che non è un mezzo di prova rimesso alle parti) e l’obbligo del consulente iscritto all’albo di prestare il proprio ufficio ai sensi dell’art. 63 cod. proc. civ.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione fondata su presupposti interpretativi erronei e su una ricostruzione incompleta del quadro normativo determina la manifesta inammissibilità della questione: l’errato punto di partenza del giudice mina alla radice la valutazione di non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Chi anticipa le spese della consulenza tecnica d’ufficio?

    Di regola il giudice può porre l’anticipazione a carico delle parti; quando una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’anticipo può gravare sulla parte abbiente, trattandosi di un atto nell’interesse della giustizia.

    Il consulente può rifiutare l’incarico se non ha i soldi?

    No: chi si iscrive all’albo dei consulenti tecnici ha l’obbligo di prestare il proprio ufficio ai sensi dell’art. 63 cod. proc. civ., salvo un giusto motivo di astensione.

    Perchè la Corte non ha esaminato il merito?

    Perchè il giudice rimettente è partito da presupposti interpretativi sbagliati e da una ricostruzione incompleta delle norme, vizi che rendono la questione manifestamente inammissibile.

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  • Corte cost. n. 72/2016 – Rito Fornero e obbligo di astensione del giudice dell’opposizione

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sul cosiddetto rito Fornero: il giudice che ha emesso l’ordinanza nella fase sommaria sui licenziamenti non è obbligato ad astenersi nella successiva fase di opposizione, trattandosi di un unico procedimento articolato in due fasi.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 92 del 2012 (riforma Fornero) ha previsto, per le controversie sui licenziamenti, un procedimento speciale articolato in una fase sommaria e una fase di opposizione. Davanti al Tribunale di Milano erano state proposte istanze di ricusazione del magistrato che, dopo aver emesso l’ordinanza nella prima fase, doveva decidere anche sull’opposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Milano, giudice rimettente, ha impugnato l’art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile e l’art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’obbligo di astensione del giudice dell’opposizione che abbia già pronunciato l’ordinanza nella fase sommaria.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione, rilevando che le ordinanze di rimessione si limitavano a ripetere argomenti già esaminati e respinti con la sentenza n. 78 del 2015 e l’ordinanza n. 275 del 2015, senza addurre profili nuovi.

    Il principio

    Nel rito Fornero la fase sommaria e quella di opposizione costituiscono un unico procedimento davanti allo stesso ufficio: la circostanza che il medesimo giudice decida entrambe non viola il giusto processo né impone un obbligo di astensione.

    Domande e risposte

    Che cos’è il rito Fornero?

    È il procedimento speciale per le controversie sui licenziamenti introdotto dalla legge n. 92 del 2012, articolato in fase sommaria e fase di opposizione.

    Il giudice deve astenersi nella seconda fase?

    No: secondo la Corte non sussiste un obbligo di astensione, perché si tratta di un unico procedimento.

    Perché la questione è manifestamente infondata?

    Perché riproponeva, senza argomenti nuovi, censure già respinte dalla Corte nel 2015.

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  • Corte cost. n. 135/2016 — Salvezza degli effetti di norme già dichiarate incostituzionali sulle locazioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014, che faceva salvi gli effetti di norme sulle locazioni non registrate già dichiarate incostituzionali. La questione era priva di oggetto, perchè la norma censurata era già stata annullata dalla stessa Corte con la sentenza n. 169 del 2015.

    Di cosa si tratta

    La vicenda nasce dalla disciplina che, a tutela del conduttore, imponeva un canone ridotto e una durata predeterminata per i contratti di locazione non registrati nei termini. Quelle norme (art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011) erano state dichiarate incostituzionali per eccesso di delega con la sentenza n. 50 del 2014. Il legislatore aveva poi tentato di salvarne gli effetti già prodotti con l’art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Pistoia ha censurato l’art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014, in riferimento all’art. 136 della Costituzione, ritenendo che facesse illegittimamente salvi gli effetti di norme che avevano cessato di avere efficacia per effetto di una precedente declaratoria di incostituzionalità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. Con la sentenza n. 169 del 2015, anteriore all’ordinanza di rimessione, la disposizione censurata era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima proprio per violazione dell’art. 136 Cost.: la questione era dunque priva del suo oggetto fin dall’origine, non dovendo il giudice applicare una norma già espunta dall’ordinamento.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale che ha ad oggetto una norma già annullata dalla Corte è priva di oggetto e va dichiarata inammissibile: il giudice non è tenuto ad applicare una disposizione che non fa più parte dell’ordinamento. L’art. 136 Cost. impedisce di reintrodurre o conservare gli effetti di norme dichiarate incostituzionali.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce l’art. 136 della Costituzione?

    Stabilisce che, quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma, questa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Il legislatore non può farne salvi gli effetti.

    Perchè la questione era priva di oggetto?

    Perchè la norma contestata era già stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 169 del 2015 prima ancora che il giudice di Pistoia sollevasse la questione.

    Che differenza c’è tra inammissibilità e manifesta inammissibilità?

    La manifesta inammissibilità è pronunciata con ordinanza in casi evidenti, qui per la palese mancanza di oggetto della questione già risolta da una precedente sentenza.

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  • Corte cost. n. 71/2016 – Conflitto Sardegna sul gettito riservato all’Erario: processo estinto

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Sardegna contro il decreto che individuava il maggior gettito da riservare all’Erario: la Regione ha rinunciato al ricorso e lo Stato ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    Dopo il sisma dell’Emilia del 2012, l’art. 2 del d.l. n. 74 del 2012 previde forme di concorso finanziario; un decreto interministeriale del 5 dicembre 2012 individuò le modalità per riservare all’Erario parte del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali. La Sardegna impugnò tale decreto a tutela della propria autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Sardegna, con conflitto di attribuzione tra enti, ha chiesto l’annullamento del decreto in riferimento agli artt. 7, 8 e 54 dello Statuto speciale (legge cost. n. 3 del 1948) e agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione, lamentando la lesione delle proprie prerogative finanziarie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia: ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle norme integrative, ciò comporta l’estinzione del giudizio.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte costituita determina l’estinzione del processo costituzionale, senza esame del merito del conflitto.

    Domande e risposte

    Cosa contestava la Sardegna?

    Il decreto che riservava all’Erario parte del maggior gettito tributario di competenza regionale, ritenendolo lesivo dell’autonomia finanziaria statutaria.

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Regione ha rinunciato al ricorso e lo Stato ha accettato la rinuncia.

    C’è stata una decisione sul merito?

    No: l’estinzione preclude la pronuncia sul contenuto del conflitto.

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  • Corte cost. n. 134/2016 — Riparto di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che attribuisce al Tribunale per i minorenni i provvedimenti di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale (artt. 330 e 333 cod. civ.). Il giudice rimettente non aveva dimostrato la rilevanza della questione nè indicato un’unica soluzione costituzionalmente obbligata.

    Di cosa si tratta

    Quando una coppia si separa e nascono conflitti sui figli, l’ordinamento distingue tra due giudici: il Tribunale ordinario, competente su affidamento e modalità di visita, e il Tribunale per i minorenni, competente sui provvedimenti più gravi che incidono sulla responsabilità genitoriale (decadenza ex art. 330 cod. civ., condotta pregiudizievole ex art. 333 cod. civ.). Il Tribunale di Firenze riteneva irrazionale questa doppia competenza, perchè può generare giudizi paralleli e pronunce contrastanti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze ha censurato l’art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ., in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 111 della Costituzione, lamentando un trattamento processuale differenziato di situazioni identiche, in contrasto con il principio di uguaglianza, di buon andamento della pubblica amministrazione e di ragionevole durata del giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Dalla descrizione del caso concreto non emergeva la denunciata sovrapposizione di competenze, perchè il giudizio riguardava solo il diritto di visita e non la responsabilità genitoriale; inoltre il rimettente aveva indicato tre possibili sviluppi processuali senza scegliere, rendendo la rilevanza meramente ipotetica. Infine, esistendo più soluzioni possibili (concentrare le tutele sul Tribunale ordinario oppure su quello minorile), nessuna costituzionalmente obbligata, l’intervento richiesto aveva un alto tasso di manipolatività, riservato alla discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    La scelta di come ripartire le competenze in materia di minori tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni rientra nella discrezionalità del legislatore: la Corte non può sostituirsi ad esso quando la soluzione invocata non è l’unica compatibile con la Costituzione. La Corte ha richiamato la propria sentenza n. 194 del 2015, secondo cui non è irragionevole affidare al giudice specializzato la tutela degli interessi dei minori.

    Domande e risposte

    Quale giudice decide sui provvedimenti che limitano la responsabilità genitoriale?

    In base all’art. 38 disp. att. cod. civ., i provvedimenti di decadenza (art. 330 cod. civ.) e quelli sulla condotta pregiudizievole del genitore (art. 333 cod. civ.) sono attribuiti al Tribunale per i minorenni, salvo i casi in cui opera la vis attractiva del giudice ordinario.

    Perchè la Corte non ha deciso nel merito?

    Perchè la questione era inammissibile: il caso concreto non presentava la sovrapposizione di competenze denunciata, la rilevanza era solo ipotetica e la soluzione chiesta non era l’unica costituzionalmente obbligata.

    Questa decisione ha cambiato le regole sulla competenza?

    No. L’inammissibilità non incide sulla disciplina vigente: il riparto di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni è rimasto invariato.

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  • Corte cost. n. 70/2016 – Pignorabilità dello stipendio entro il quinto

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    La Corte costituzionale dichiara in parte inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sull’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile: lo stipendio resta pignorabile fino a un quinto e la legge non è tenuta a prevedere una soglia di assoluta impignorabilità del minimo vitale, scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    In due procedure esecutive il Tribunale di Viterbo, giudice dell’esecuzione, doveva pignorare stipendi molto modesti (299 e 450 euro mensili). L’art. 545, quarto comma, c.p.c. consente il pignoramento fino a un quinto della retribuzione; il giudice ha ritenuto che ciò potesse intaccare i mezzi indispensabili al sostentamento del lavoratore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Viterbo, giudice rimettente, ha impugnato l’art. 545, quarto comma, c.p.c. in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’impignorabilità assoluta del minimo vitale e, in subordine, non estende il più favorevole limite di un decimo previsto dall’art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 per i crediti tributari.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le censure riferite agli artt. 1, 2 e 4 Cost. (apodittiche) e manifestamente infondate quelle riferite agli artt. 3 e 36 Cost., richiamando la sentenza n. 248 del 2015, che aveva già deciso questioni identiche.

    Il principio

    La pignorabilità degli emolumenti, collegata alla tutela del credito, non può essere negata in radice ma soltanto attenuata per particolari situazioni, la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore. I diversi regimi previsti per pensioni e crediti tributari non sono validi termini di comparazione.

    Domande e risposte

    Quanto dello stipendio può essere pignorato?

    In via generale, fino a un quinto per i tributi e in eguale misura per ogni altro credito, secondo l’art. 545, quarto comma, c.p.c.

    Esiste una parte assolutamente impignorabile?

    La Corte non l’ha imposta: spetta al legislatore decidere se introdurre una soglia di salvaguardia del minimo vitale.

    Perché non vale il limite di un decimo dei crediti tributari?

    Perché quel regime è eterogeneo rispetto al pignoramento ordinario e non costituisce un termine di paragone idoneo.

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  • Corte cost. n. 69/2016 – Sblocca Italia e procedure per le opere strategiche: questioni del Veneto respinte

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    La Corte costituzionale respinge le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro l’art. 4 dello «Sblocca Italia» sulle procedure per le opere pubbliche e infrastrutturali: in parte inammissibili, in parte non fondate, le censure non dimostrano una lesione delle competenze regionali in materia di governo del territorio.

    Di cosa si tratta

    Il decreto «Sblocca Italia» (d.l. n. 133 del 2014) aveva introdotto, all’art. 4, procedure semplificate e poteri per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture strategiche. La Regione Veneto contestò tali previsioni ritenendole lesive delle proprie attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto, giudice rimettente in via principale, ha impugnato i diversi commi dell’art. 4 del d.l. n. 133 del 2014, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 114, primo comma, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione, lamentando l’invasione delle competenze regionali e il difetto di coordinamento con il sistema delle autonomie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni: inammissibili quelle riferite a una pluralità di parametri (artt. 2, 3, 97, 114, 118, 119 Cost.) per genericità o difetto di lesione, e non fondate quelle riferite all’art. 117, terzo comma, Cost. sui commi 1, 2, 3, 4 e 9. Restano riservate a separate pronunce le ulteriori questioni.

    Il principio

    Le procedure statali per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture rientrano nel coordinamento e nei principi fondamentali della materia: le censure regionali devono individuare con precisione la lesione delle competenze, pena l’inammissibilità o l’infondatezza.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 4 dello «Sblocca Italia»?

    Procedure e poteri per accelerare la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture strategiche.

    Perché molte censure sono inammissibili?

    Per genericità o perché non dimostravano una lesione concreta delle competenze regionali in materia di governo del territorio.

    La Corte ha annullato l’art. 4?

    No: le questioni sono state dichiarate inammissibili o non fondate.

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  • Corte cost. n. 68/2016 – Perequazione urbanistica e interesse a ricorrere della Regione

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Regione Veneto contro la norma dello «Sblocca Italia» in materia di perequazione urbanistica: grazie alla clausola di salvaguardia delle discipline regionali, la Regione — che aveva già legiferato — non ha un interesse concreto e attuale a ricorrere.

    Di cosa si tratta

    Il decreto «Sblocca Italia» (d.l. n. 133 del 2014) aveva introdotto, nel quadro della cosiddetta perequazione urbanistica, meccanismi compensativi per la riqualificazione delle aree, con la facoltà per i Comuni di chiedere ai privati un contributo. La Regione Veneto, dotata di propria legislazione in materia, ne contestò la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto, giudice rimettente in via principale, ha impugnato l’art. 17, comma 1, lettera g), del d.l. n. 133 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 23, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, lamentando l’eccessiva discrezionalità lasciata alle amministrazioni e profili di irragionevolezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. La «clausola di salvaguardia» delle diverse discipline regionali, inserita in sede di conversione, rende la posizione del Veneto — che aveva già legiferato in materia — priva di un interesse concreto e attuale a ricorrere, presupposto necessario nei giudizi in via principale.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale sul Titolo V la Regione deve avere un interesse concreto e attuale a ricorrere: può far valere solo le violazioni che incidono direttamente e immediatamente sulle proprie competenze. In presenza di una clausola di salvaguardia delle discipline regionali, tale interesse può mancare.

    Domande e risposte

    Che cos’è la clausola di salvaguardia?

    È la previsione, inserita nel decreto, che fa salve le diverse discipline regionali e gli strumenti urbanistici comunali già vigenti.

    Perché il ricorso è inammissibile?

    Perché, avendo già legiferato e potendo continuare a farlo grazie alla clausola di salvaguardia, la Regione non subisce una lesione concreta e attuale delle proprie competenze.

    La Corte ha valutato il merito?

    No: l’inammissibilità per difetto di interesse impedisce l’esame del merito.

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  • Corte cost. n. 67/2016 – Sblocca Italia, interventi edilizi e competenza sul governo del territorio

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione Puglia contro la norma dello «Sblocca Italia» che, in attesa dell’attuazione del piano urbanistico, fa salva per i proprietari la facoltà di eseguire interventi conservativi: si tratta di una disposizione di principio in materia di governo del territorio, che non invade le competenze regionali e comunali.

    Di cosa si tratta

    Il decreto «Sblocca Italia» (d.l. n. 133 del 2014) aveva inserito nel Testo unico dell’edilizia l’art. 3-bis, secondo cui, individuati dallo strumento urbanistico gli edifici non più compatibili con la pianificazione, nelle more della sua attuazione resta salva la facoltà del proprietario di eseguire interventi conservativi, esclusa la demolizione e ricostruzione non giustificata da ragioni statiche o igienico-sanitarie.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Puglia, giudice rimettente in via principale, ha impugnato l’art. 17, comma 1, lettera b), del d.l. n. 133 del 2014, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma fosse di dettaglio e «espropriasse» le funzioni regionali e comunali in materia urbanistica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha qualificato la norma come previsione di principio nell’ambito del «governo del territorio», riconducibile alla perequazione urbanistica, che non sottrae ai Comuni la pianificazione né al legislatore regionale lo spazio di adattamento. L’infondatezza sull’art. 117 ha assorbito le censure consequenziali sugli artt. 3 e 118.

    Il principio

    Il carattere «autoapplicativo» di una disposizione statale non ne implica automaticamente la natura di dettaglio: una norma di principio può essere efficace senza disposizioni attuative, senza per questo espropriare le Regioni del potere di conformare la regolazione statale alle proprie esigenze nelle materie di competenza concorrente.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce l’art. 3-bis del Testo unico edilizia?

    Che, nelle more dell’attuazione del piano, il proprietario di un edificio non più compatibile può comunque eseguire gli interventi conservativi, salvo la demolizione e ricostruzione non giustificata.

    Perché la norma non è di dettaglio?

    Perché detta un principio sulla perequazione urbanistica, lasciando ai Comuni la pianificazione concreta e alle Regioni lo spazio normativo nelle materie concorrenti.

    La Puglia ha ottenuto l’annullamento?

    No: la questione è stata dichiarata non fondata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 66/2016 – Voluntary disclosure e autonomia finanziaria della Valle d’Aosta

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma sulla collaborazione volontaria (voluntary disclosure) nella parte in cui devolveva integralmente allo Stato anche le entrate spettanti, in base allo Statuto speciale, alla Regione Valle d’Aosta: la legge statale non poteva sottrarre alla Regione le quote di tributi erariali a essa riservate.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 186 del 2014 aveva introdotto la procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero, prevedendo che le entrate così riscosse affluissero a un apposito capitolo del bilancio dello Stato con destinazioni specifiche. La Valle d’Aosta contestò che ciò le sottraesse le quote di compartecipazione ai tributi erariali garantite dal proprio statuto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Valle d’Aosta, giudice rimettente in via principale, ha impugnato l’art. 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014 in riferimento all’art. 116 della Costituzione, alle norme dello Statuto speciale (legge cost. n. 4 del 1948) e di attuazione, e al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., lamentando la lesione della propria autonomia finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014 nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d’Aosta, riconoscendo che la devoluzione integrale all’Erario violava le quote di tributi erariali spettanti alla Regione in base allo statuto speciale.

    Il principio

    La legge statale non può devolvere integralmente all’Erario entrate tributarie per la parte spettante, in forza dello statuto speciale, a una Regione ad autonomia differenziata, senza rispettarne l’autonomia finanziaria garantita a livello costituzionale e statutario.

    Domande e risposte

    Che cos’è la voluntary disclosure?

    È la procedura con cui il contribuente regolarizza spontaneamente capitali e attività detenute all’estero, versando imposte e sanzioni, prevista dalla legge n. 186 del 2014.

    Perché la Valle d’Aosta ha vinto?

    Perché la norma destinava interamente allo Stato anche la quota di gettito che lo statuto speciale riserva alla Regione, ledendone l’autonomia finanziaria.

    La pronuncia colpisce tutta la legge?

    No: solo la parte in cui la devoluzione integrale all’Erario si applica alla Valle d’Aosta.

    Norme collegate