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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara estinto il giudizio di ammissibilità di cinque richieste di referendum «anti-trivelle». Le norme oggetto dei quesiti erano state abrogate o sostituite dalla legge di stabilità 2016 e l’Ufficio centrale per il referendum aveva disposto che le operazioni non avessero più corso.

Di cosa si tratta

Dieci Consigli regionali avevano promosso cinque referendum abrogativi su frammenti di norme in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e stoccaggio di gas. Dopo le richieste, però, la legge di stabilità 2016 ha modificato proprio quelle disposizioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudizio aveva ad oggetto l’ammissibilità, ai sensi dell’art. 2 della legge cost. n. 1 del 1953, di cinque richieste referendarie relative all’art. 38 (commi 1, 1-bis, 5) del d.l. n. 133 del 2014, all’art. 57, comma 3-bis, del d.l. n. 5 del 2012 e all’art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004. Le richieste erano state presentate dai Consigli regionali di dieci Regioni.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara estinto il giudizio di ammissibilità, essendone venuto meno l’oggetto. L’Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 7 gennaio 2016, aveva infatti dichiarato che le operazioni non avevano più corso, in quanto le disposizioni erano state abrogate dalla legge n. 208 del 2015.

Il principio

Quando l’Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni non hanno più corso per abrogazione delle norme, viene meno l’oggetto del giudizio di ammissibilità e la Corte ne dichiara l’estinzione.

Domande e risposte

Cosa decide la Corte in questo caso?

Non valuta se i referendum fossero ammissibili: dichiara estinto il giudizio perché le norme da abrogare non esistevano più.

Chi aveva chiesto i referendum?

I Consigli regionali di dieci Regioni (Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise).

Perché le operazioni referendarie si sono fermate?

Perché la legge di stabilità 2016 aveva abrogato o sostituito le disposizioni oggetto dei quesiti.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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