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La Corte dichiara inammissibile la questione che chiedeva di estendere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alle controversie su sovvenzioni e contributi pubblici. Spetta solo al legislatore, e non alla Corte, individuare le materie di giurisdizione esclusiva (art. 103 Cost.).
Di cosa si tratta
Un’impresa si era vista revocare un contributo statale e impugnava il provvedimento davanti al TAR. Però i criteri di riparto tra giudice ordinario e amministrativo costringevano a dividere la causa, a seconda dei motivi di revoca, tra due diverse giurisdizioni.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 133, comma 1, lettera b), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non devolve al giudice amministrativo anche le controversie su sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari. La questione era sollevata dal TAR Puglia, sezione di Lecce.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la questione. L’addizione richiesta non tiene conto dell’art. 103 Cost., che riserva alla legge l’individuazione delle «particolari materie» di giurisdizione esclusiva. L’estensione invocata è frutto di una scelta legislativa non costituzionalmente obbligata, tra più soluzioni possibili.
Il principio
L’introduzione di un nuovo caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è riservata al legislatore (art. 103 Cost.): la Corte non può introdurla con una sentenza additiva, trattandosi di scelta non costituzionalmente obbligata.
Domande e risposte
Cosa chiedeva il giudice rimettente?
Che le cause su contributi e sovvenzioni pubbliche fossero tutte affidate al giudice amministrativo, per evitare di doverle dividere tra due giurisdizioni.
Perché la Corte ha detto no?
Perché decidere quali materie spettano alla giurisdizione esclusiva è compito del legislatore, non della Corte costituzionale.
Quali articoli erano invocati?
Gli artt. 3 (ragionevolezza), 24 (tutela giurisdizionale), 76 (delega legislativa) e 111 (giusto processo).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, invocato contro la dispersione delle tutele tra due giudici.
- Art. 24 della Costituzione — Effettività della tutela giurisdizionale, evocata come parametro.
- Art. 76 della Costituzione — Limiti della delega legislativa, invocati rispetto alla legge delega n. 69 del 2009.
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e concentrazione delle tutele, evocati dal rimettente.
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