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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’ordinamento penitenziario sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bari. Il giudice aveva prospettato due questioni alternative, senza ordine di subordinazione: un «petitum ancipite» che impedisce la decisione.
Di cosa si tratta
Un condannato per corruzione di minorenne (sei mesi di reclusione) chiedeva misure alternative al carcere. La legge però imponeva, per questo reato, un anno di osservazione scientifica della personalità prima di concedere i benefici, a differenza di reati ritenuti più gravi.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, sia per la mancata equiparazione al reato di violenza sessuale attenuata, sia per l’obbligo di osservazione annuale. La questione era sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Bari.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice rimettente aveva prospettato due questioni diverse (su parti diverse del comma e con parametri diversi) in modo alternativo e non subordinato. Questo «petitum ancipite» rende, per costante giurisprudenza, inammissibili le questioni.
Il principio
È manifestamente inammissibile la questione sollevata con un petitum ancipite, cioè con due richieste alternative tra loro e non poste in rapporto di subordinazione, perché la scelta non può essere rimessa alla Corte.
Domande e risposte
Perché la Corte non ha deciso?
Perché il giudice aveva chiesto due cose diverse in alternativa, senza indicare quale fosse principale e quale subordinata: così la scelta sarebbe spettata alla Corte, e questo non è ammesso.
Cos’è l’osservazione scientifica della personalità?
È un periodo di valutazione del detenuto richiesto per certi reati prima di concedere misure alternative al carcere.
Quali parametri erano invocati?
L’uguaglianza (art. 3) e la finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per la mancata equiparazione tra reati sessuali.
- Art. 27 della Costituzione — Finalità rieducativa della pena (terzo comma), invocata contro il sacrificio dei percorsi di reinserimento.
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