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La Corte costituzionale dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le censure della Regione siciliana contro la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio prevista dall’art. 28 del d.l. n. 90 del 2014. Il diritto camerale ha natura di tributo erariale statale e lo Stato può legittimamente ridurlo.
Di cosa si tratta
Il diritto annuale che le imprese versano alle Camere di commercio era stato ridotto in misura crescente (35% nel 2015, 40% nel 2016, 50% dal 2017) dall’art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. La Regione siciliana riteneva che questo taglio «lineare», deciso senza tener conto delle realtà territoriali e senza misure compensative, ledesse le sue competenze e l’autonomia finanziaria degli enti camerali del proprio territorio.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione siciliana ha impugnato in via principale l’art. 28 del d.l. n. 90 del 2014 invocando gli artt. 14, lettere d), o), p) e q), e 36 dello Statuto regionale e gli artt. 3, 81, 97 e 119 della Costituzione, sostenendo che la riduzione del diritto camerale invadesse le sue competenze in materia di industria e commercio e di enti locali, e mancasse di copertura finanziaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le censure riferite agli artt. 3, 81 e 97 Cost., perché la Regione non ha motivato la loro «ridondanza» sul riparto di competenze; ha dichiarato non fondate le restanti questioni, perché la disposizione non disciplina il funzionamento delle Camere di commercio ma incide solo sulla misura del diritto camerale, ascrivibile alla materia «sistema tributario» di competenza esclusiva statale.
Il principio
Il diritto annuale camerale ha natura di tributo erariale, istituito e regolato dalla legge dello Stato: pertanto il legislatore statale può modificarlo, ridurlo o sopprimerlo senza violare l’autonomia finanziaria regionale, con il solo limite che la riduzione non sia tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni dell’ente. La Regione che lamenta uno squilibrio deve fornirne prova con dati quantitativi concreti.
Domande e risposte
Le Camere di commercio sono enti locali?
No. La Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 580 del 1993, sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale, non enti locali: il diritto annuale non è quindi un tributo locale.
Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?
Perché in un giudizio in via principale la Regione, quando evoca parametri estranei al riparto di competenze (come gli artt. 3, 81 e 97 Cost.), deve dimostrare la loro ridondanza su tale riparto; cosa che qui non ha fatto.
Lo Stato può sempre ridurre i tributi destinati in parte alle Regioni?
Sì, secondo costante giurisprudenza costituzionale, purché la riduzione non comporti uno squilibrio incompatibile con le esigenze di spesa e non renda insufficienti i mezzi per l’adempimento dei compiti regionali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — evocato come parametro di ragionevolezza, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
- Art. 81 della Costituzione — invocato per la presunta carenza di copertura finanziaria, censura inammissibile
- Art. 97 della Costituzione — richiamato per il buon andamento dell’amministrazione, censura inammissibile
- Art. 119 della Costituzione — parametro sull’autonomia finanziaria, la cui violazione è stata ritenuta non fondata
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