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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 88, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi: la disciplina delle sopravvenienze attive da rinuncia dei soci ai crediti non viola i principi di eguaglianza e di capacità contributiva.

Di cosa si tratta

La Commissione tributaria regionale di Venezia, in una lite tra l’Agenzia delle entrate e una società, dubitava della norma che regola la tassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalla rinuncia dei soci ai propri crediti verso la società.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 88, comma 4, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: la Commissione tributaria regionale di Venezia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disciplina denunciata non determina una irragionevole disparità di trattamento né viola il principio di capacità contributiva, rientrando nella discrezionalità del legislatore tributario la configurazione del regime delle sopravvenienze attive.

Il principio

Nella materia tributaria il legislatore gode di ampia discrezionalità nel definire i presupposti d’imposta e i regimi delle componenti reddituali; la scelta è sindacabile solo se manifestamente irragionevole o arbitraria, condizione che qui non ricorre.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte?

Ha respinto la questione: la tassazione delle sopravvenienze attive da rinuncia dei soci è legittima.

Quali principi erano invocati?

L’eguaglianza (art. 3) e la capacità contributiva (art. 53, primo comma).

Qual è il limite al legislatore tributario?

Può configurare i regimi d’imposta con ampia discrezionalità, salvo il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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