Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sul procedimento di riesame delle misure cautelari penali: non è incostituzionale che si svolga in camera di consiglio, senza udienza pubblica su richiesta dell’indagato.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Lecce dubitava che il procedimento di riesame delle misure cautelari, svolgendosi in camera di consiglio, violasse il principio di pubblicità delle udienze, garantito dal giusto processo e dalla CEDU, a differenza di quanto avviene per altri procedimenti.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono lo svolgimento del riesame in pubblica udienza su richiesta dell’interessato, in riferimento agli artt. 3, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Lecce.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: il procedimento di riesame delle misure cautelari, per le sue caratteristiche di celerità e per la sua fase incidentale, può legittimamente svolgersi in camera di consiglio, senza che ciò contrasti con i principi del giusto processo, di eguaglianza e con la CEDU.

Il principio

Il principio di pubblicità delle udienze non ha portata assoluta: per i procedimenti incidentali e a contenuto tecnico, come il riesame delle misure cautelari, la natura del giudizio e l’esigenza di rapidità giustificano la trattazione camerale senza violare il giusto processo.

Domande e risposte

Il riesame della custodia cautelare si svolge in udienza pubblica?

No: si svolge in camera di consiglio, e la Corte ha ritenuto questa scelta legittima.

Perché non è violato il giusto processo?

Perché il procedimento è incidentale e improntato a celerità; la pubblicità dell’udienza non è un principio assoluto.

Era invocata anche la CEDU?

Sì, l’art. 6 CEDU sulla pubblicità dei procedimenti, ma la Corte ha escluso il contrasto.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.