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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 22 del 2006, che vietava l’immatricolazione di autobus usati per il noleggio con conducente oltre certi limiti. La norma invadeva la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.
Di cosa si tratta
Una ditta di autoservizi si era vista negare dalla Provincia di Torino il nulla-osta per immatricolare un autobus usato destinato al noleggio con conducente, in applicazione di una legge regionale piemontese che poneva limiti all’impiego di mezzi usati. Il TAR Piemonte ha sospettato che tali vincoli fossero incostituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, della legge regionale n. 22 del 2006 in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione, ritenendo che i limiti all’immatricolazione di autobus usati comprimessero la libertà d’impresa e invadessero la competenza statale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale per violazione degli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., riconoscendo che la disciplina restrittiva incideva sulla «tutela della concorrenza», riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Le altre questioni sono rimaste assorbite.
Il principio
Le Regioni non possono introdurre, nel settore del trasporto di viaggiatori, limiti all’utilizzo di veicoli che si traducono in barriere all’accesso al mercato: simili misure rientrano nella tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma annullata?
Poneva limiti all’immatricolazione e all’impiego di autobus usati per il servizio di noleggio con conducente nel territorio della Regione Piemonte.
Perché è stata dichiarata incostituzionale?
Perché restringeva ingiustificatamente l’accesso al mercato, incidendo sulla tutela della concorrenza, che la Costituzione riserva allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera e).
Quali parametri costituzionali sono stati violati?
Gli artt. 3 (ragionevolezza), 41 (libertà di iniziativa economica) e 117, secondo comma, lettera e), Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro di ragionevolezza ritenuto violato
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata, compressa dai limiti regionali
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza
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