Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Autoscuole: tabelle retributive e minimi

    CCNL Autoscuole

    Tabelle retributive CCNL Autoscuole: livelli, minimi e mensilità

    Il contratto delle autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica costruisce la retribuzione su sei livelli di inquadramento, quattordici mensilità e scatti di anzianità biennali. Ecco come leggere la propria busta paga e dove reperire i minimi ufficiali.

    In sintesi

    Il CCNL Autoscuole articola la retribuzione su sei livelli (Quadri, 5°, 4°, 3°, 2°, 1°). A ogni livello corrisponde un minimo tabellare mensile, integrato da quattordici mensilità (tredicesima e quattordicesima) e da un massimo di cinque scatti biennali di anzianità. I valori esatti sono fissati nelle tabelle allegate al contratto e aggiornati a ogni rinnovo: vanno sempre verificati sul testo in vigore alla data della busta paga.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica e Nautica
    Parti firmatarie
    UNASCA · CONFARCA (datoriali) · FIT-CISL · FILT-CGIL · UILTRASPORTI
    Decorrenza
    Testo consolidato del 28 febbraio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2021 e scaduto il 31 dicembre 2023; si applica in ultrattività finché non sarà rinnovato
    Ambito
    Dipendenti di autoscuole, scuole nautiche, studi e agenzie di consulenza automobilistica (pratiche auto)
    Fonte
    Testo consolidato 28/02/2023 (codice CNEL IC91) letto su ContrattiCCNL.it e ilCCNL.it; sintesi Mysolution (gennaio 2017) per i punti non toccati dal rinnovo del 2023

    I sei livelli di inquadramento

    La retribuzione base dipende dal livello di inquadramento, cioè dalla collocazione del lavoratore nella scala professionale del contratto. Il CCNL Autoscuole prevede sei livelli, dal più elevato (Quadri) al più basso (1° livello). A ciascun livello corrisponde un minimo tabellare mensile, ossia la retribuzione base al di sotto della quale il datore di lavoro non può scendere.

    Struttura dell'inquadramento e profili tipici
    Livello Profili tipici del settore
    Quadri Direttori e responsabili di centro di istruzione automobilistica con funzioni direttive e autonomia gestionale
    5° Responsabili di unità con elevata autonomia, coordinatori, profili di alta specializzazione
    4° Insegnante-istruttore per patenti professionali e veicoli pesanti; impiegato di concetto responsabile delle pratiche
    3° Insegnante e istruttore di guida; impiegato amministrativo con autonomia operativa
    2° Addetto alle operazioni ausiliarie all'istruzione e alle pratiche auto; impiegato esecutivo
    1° Mansioni manuali ed elementari, addetti ai servizi generali

    Nota: i profili indicati sono esemplificativi. La collocazione esatta dipende dalle declaratorie di mansione del CCNL. L'insegnante-istruttore di nuova assunzione abilitato per veicoli pesanti è collocato al 4° livello per un periodo iniziale, secondo le regole di inquadramento del contratto.

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° marzo 2023 (ultima tranche definita)

    Livello Minimo mensile lordo
    Q – Quadri (responsabile/direttore didattico o amministrativo) 2.066,17 €
    5 – Impiegato di concetto (insegnante-istruttore di autoscuola per conducenti professionali) 1.684,03 €
    4 – Impiegato di concetto/istruttore di guida (istruttore di guida/nautica su mezzi >3,5t, autobus; impiegato tecnico-amministrativo) 1.509,81 €
    3 – Impiegato d’ordine/segreteria 1.437,20 €
    2 – Impiegato d’ordine/archivio 1.388,58 €
    1 – Lavori comuni (mansioni esecutive generiche) 1.236,50 €

    Importi = minimo tabellare mensile totale (paga base + contingenza + EDR; per i Quadri anche indennità di funzione 25,82 €) del CCNL Autoscuole e agenzie pratiche auto (verbale 22/7/2021, rettifica 14/3/2023). 14 mensilità, 39 ore settimanali. ⚠ Il contratto è scaduto il 31/12/2023 e non risulta ancora rinnovato a luglio 2026: questi importi restano dovuti per ultrattività finché le parti non firmano il nuovo accordo (trattativa in corso). Se a livello territoriale manca la contrattazione di secondo livello spetta un salario di produttività del 3% dei tabellari. La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi se ti spettano arretrati.

    Fonte: trascrizione ufficiale del verbale 14/3/2023 (circolare ANCL, verificata al centesimo, incl. arretrati coerenti). Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    Come si legge il minimo tabellare

    Il minimo tabellare è il punto di partenza della busta paga. Su di esso si stratificano voci aggiuntive che compongono la retribuzione complessiva:

    • Scatti di anzianità: importi periodici legati all'anzianità di servizio (vedi la guida dedicata);
    • Indennità di funzione: riconosciuta ai Quadri per le responsabilità direttive;
    • Superminimi individuali: importi aggiuntivi concordati con il datore di lavoro, assorbibili o non assorbibili;
    • Maggiorazioni: per lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, calcolate sulla quota oraria;
    • Tredicesima e quattordicesima: le due mensilità aggiuntive che portano a quattordici le mensilità annue.

    Quattordici mensilità

    Il CCNL Autoscuole prevede quattordici mensilità: oltre alle dodici ordinarie, spettano la tredicesima (a dicembre) e la quattordicesima (entro il 10 luglio). In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, le mensilità aggiuntive maturano per dodicesimi, in proporzione ai mesi di servizio effettivamente prestati. Il dettaglio è trattato nella guida su tredicesima, quattordicesima e premi.

    Quota oraria e quota giornaliera

    Per calcolare maggiorazioni e trattenute il contratto utilizza dei divisori convenzionali. La quota oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 170; la quota giornaliera dividendo per 22 se l'orario è su cinque giorni e per 26 se è su sei (sintesi 2017 del CCNL). Questi divisori servono, ad esempio, per quantificare un'ora di straordinario o una giornata di assenza non retribuita. La retribuzione globale mensile su cui si calcolano comprende minimo tabellare, scatti, superminimi, contingenza e indennità di funzione.

    Da dove vengono questi numeri e come restare aggiornati

    La tabella riportata sopra corrisponde all’ultima tranche definita dalle parti (1° marzo 2023, verbale del 14 marzo 2023) ed è stata verificata su fonti ufficiali. Poiché il contratto è scaduto il 31/12/2023 e la trattativa di rinnovo è in corso, alla firma del nuovo accordo gli importi cambieranno: controlla sempre la decorrenza indicata e le tabelle diffuse dalle parti firmatarie. La struttura della retribuzione descritta in questa guida resta stabile nel tempo.

    Casi pratici

    Tizio — insegnante-istruttore al 3° livello
    Tizio insegna teoria e svolge lezioni di guida per le patenti ordinarie in un'autoscuola. È inquadrato al 3° livello: il suo minimo tabellare è quello previsto per il 3° livello dalla tabella in vigore, a cui si aggiungono gli scatti di anzianità maturati e le quattordici mensilità. Per conoscere l'importo esatto Tizio confronta la propria busta paga con la tabella ufficiale del livello.
    Caia — addetta alle pratiche auto al 2° livello
    Caia lavora in uno studio di consulenza automobilistica come addetta alle operazioni ausiliarie all'istruzione delle pratiche. È inquadrata al 2° livello. La sua retribuzione base segue il minimo tabellare del 2° livello; se in futuro acquisisce autonomia nell'istruzione delle pratiche, potrà essere riconosciuto un inquadramento superiore con il relativo minimo.
    Sempronio — responsabile di centro inquadrato come Quadro
    Sempronio dirige un centro di istruzione automobilistica con le abilitazioni richieste dalla normativa. È inquadrato come Quadro: oltre al minimo tabellare di livello percepisce l'indennità di funzione prevista per i Quadri e gli scatti di anzianità maturati. La cifra complessiva va letta sulla tabella in vigore, distinguendo il minimo dall'indennità.
  • CCNL Autoscuole: scatti di anzianità

    CCNL Autoscuole

    Gli scatti di anzianità nel CCNL Autoscuole

    Quanti scatti spettano, ogni quanto maturano e come incidono su tredicesima, quattordicesima e TFR per chi lavora nelle autoscuole.

    In sintesi

    Il CCNL Autoscuole riconosce fino a cinque scatti di anzianità di cadenza biennale: ognuno matura al compimento di un biennio di servizio e decorre dal primo giorno del mese successivo. L’importo è fisso e differenziato per livello: da 12,39 € (1° livello) a 23,76 € (Quadri) al mese. Gli scatti sono di norma non assorbibili, si sommano al minimo tabellare e concorrono alla base di calcolo di tredicesima, quattordicesima e TFR.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica e Nautica
    Parti firmatarie
    UNASCA · CONFARCA (datoriali) · FIT-CISL · FILT-CGIL · UILTRASPORTI
    Decorrenza
    Testo consolidato del 28 febbraio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2021 e scaduto il 31 dicembre 2023; si applica in ultrattività finché non sarà rinnovato
    Ambito
    Dipendenti di autoscuole, scuole nautiche, studi e agenzie di consulenza automobilistica (pratiche auto)
    Fonte
    Testo consolidato 28/02/2023 (codice CNEL IC91) letto su ContrattiCCNL.it e ilCCNL.it; sintesi Mysolution (gennaio 2017) per i punti non toccati dal rinnovo del 2023

    Cosa sono gli scatti di anzianità

    Lo scatto di anzianità è un aumento periodico della retribuzione legato alla permanenza del lavoratore presso lo stesso datore di lavoro. Premia la fedeltà e l'esperienza maturata. Nel CCNL Autoscuole gli scatti hanno cadenza biennale e sono in numero massimo limitato.

    Quanti scatti e ogni quanto

    Il contratto riconosce fino a un massimo di cinque scatti, ciascuno maturato al compimento di un biennio di anzianità di servizio. Lo scatto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio. L’importo di ciascuno scatto è fisso e differenziato per livello (tabella qui sotto). Con cinque scatti un lavoratore del 3° livello, per esempio, ha 5 × 14,98 = 74,90 € lordi al mese in più.

    Struttura degli scatti di anzianità
    Elemento Regola
    Cadenza Biennale (ogni 2 anni di anzianità)
    Numero massimo 5 scatti
    Decorrenza Primo giorno del mese successivo al compimento del biennio
    Importo Fisso per livello (tabella degli importi qui sotto)
    Importo di ciascun scatto di anzianità per livello (€ lordi al mese)
    Livello Importo di uno scatto Cinque scatti
    Quadri 23,76 € 118,80 €
    5° livello 18,59 € 92,95 €
    4° livello 16,01 € 80,05 €
    3° livello 14,98 € 74,90 €
    2° livello 14,46 € 72,30 €
    1° livello 12,39 € 61,95 €

    Nota: gli importi sono quelli indicati da ContrattiCCNL.it e dalla sintesi Mysolution; coincidono con quelli di ilCCNL.it per i livelli dal 1° al 4°. Maturati i cinque scatti, non ne maturano altri. I minimi tabellari sono nella scheda sulle tabelle retributive.

    Come si calcola l'anzianità

    L'anzianità utile per gli scatti decorre dalla data di assunzione. Il periodo di apprendistato e quello di prova superato si computano nell'anzianità.

    Scatti e cambio di livello

    Quando il lavoratore passa a un livello superiore conserva in cifra l’importo degli scatti maturati, mentre viene ricalcolato il numero degli scatti che gli spettano: i successivi maturano con l’importo del nuovo livello. Gli scatti, di norma, non sono assorbibili dagli aumenti contrattuali: si sommano al minimo tabellare.

    Scatti, TFR e mensilità aggiuntive

    Gli scatti di anzianità fanno parte della retribuzione di fatto: concorrono alla base di calcolo della tredicesima, della quattordicesima e del TFR, oltre che delle maggiorazioni calcolate sulla quota oraria. Per questo incidono in modo strutturale sulla busta paga e sulle competenze di fine rapporto.

    Casi pratici

    Tizio — primo scatto biennale
    Tizio è istruttore al 3° livello, assunto a gennaio. Compiuti due anni, matura il primo scatto di anzianità, che decorre dal primo giorno del mese successivo. L’importo è quello fisso previsto per il 3° livello, 14,98 € lordi al mese, e si somma stabilmente al minimo tabellare.
    Caia — cinque scatti raggiunti
    Caia lavora da oltre dieci anni nello stesso studio. Ha maturato i cinque scatti massimi previsti dal CCNL: dal sesto biennio non ne matura altri, ma quelli acquisiti restano e continuano a incidere su retribuzione, mensilità aggiuntive e TFR.
    Sempronio — passaggio di livello
    Sempronio passa dal 3° al 4° livello dopo aver maturato due scatti. Gli scatti già acquisiti restano; i successivi maturano secondo l'anzianità e con l'importo previsto per il nuovo livello, nei modi stabiliti dal contratto.
  • CCNL Autoscuole: provvedimenti disciplinari e sanzioni

    CCNL Autoscuole

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Autoscuole

    Codice disciplinare, scala delle sanzioni e procedura dell'art. 7 dello Statuto: come funziona il potere disciplinare e come ci si difende nelle autoscuole.

    In sintesi

    Nel CCNL Autoscuole il potere disciplinare segue l'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori: il codice disciplinare va affisso, le sanzioni sono graduali (rimprovero, multa entro quattro ore di retribuzione, sospensione fino a dieci giorni, licenziamento) e proporzionate. Prima di sanzionare il datore deve contestare per iscritto e concedere un termine a difesa. Il lavoratore può impugnare la sanzione davanti al collegio arbitrale o al Giudice del Lavoro.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica e Nautica
    Parti firmatarie
    UNASCA · CONFARCA (datoriali) · FIT-CISL · FILT-CGIL · UILTRASPORTI
    Decorrenza
    Testo consolidato del 28 febbraio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2021 e scaduto il 31 dicembre 2023; si applica in ultrattività finché non sarà rinnovato
    Ambito
    Dipendenti di autoscuole, scuole nautiche, studi e agenzie di consulenza automobilistica (pratiche auto)
    Fonte
    Testo consolidato 28/02/2023 (codice CNEL IC91) letto su ContrattiCCNL.it e ilCCNL.it; sintesi Mysolution (gennaio 2017) per i punti non toccati dal rinnovo del 2023

    Il potere disciplinare e i suoi limiti

    Il datore di lavoro può sanzionare le violazioni degli obblighi del lavoratore, ma il potere disciplinare incontra i limiti dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970): pubblicità del codice disciplinare, contestazione preventiva, diritto di difesa, proporzionalità e gradualità della sanzione.

    Il codice disciplinare

    Il codice disciplinare è l'elenco delle mancanze e delle relative sanzioni. Le sintesi del CCNL Autoscuole lette (2017 e novità 2023) non ne riportano il testo e il contratto consolidato del 2023 non è aperto: i limiti qui indicati sono quelli di legge. Il codice deve essere affisso in un luogo accessibile a tutti i lavoratori: senza affissione, le sanzioni (salvo quelle per violazioni di norme di legge) non possono essere applicate.

    La scala delle sanzioni

    Sanzioni disciplinari in ordine crescente di gravità
    Sanzione Quando si applica
    Rimprovero verbale Mancanze lievi e occasionali
    Rimprovero scritto (ammonizione) Mancanze lievi reiterate
    Multa Mancanze più serie; importo entro il limite di legge (non oltre 4 ore di retribuzione)
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Mancanze gravi; durata massima 10 giorni (art. 7 Statuto)
    Licenziamento disciplinare Mancanze gravissime (giusta causa o giustificato motivo soggettivo)

    Nota: la multa non può superare l'importo di quattro ore di retribuzione base e la sospensione i dieci giorni (art. 7 L. 300/1970); il contratto collettivo non può andare oltre questi limiti. Le somme delle multe sono destinate a finalità previste dalla legge, non trattenute dal datore.

    La procedura disciplinare

    Prima di sanzionare (oltre il rimprovero verbale), il datore deve:

    1. Contestare per iscritto il fatto in modo specifico e tempestivo;
    2. concedere al lavoratore un termine a difesa (di norma almeno cinque giorni) per giustificarsi, anche con l'assistenza del sindacato;
    3. solo dopo, e valutate le difese, irrogare la sanzione proporzionata, con provvedimento motivato.

    Impugnazione delle sanzioni

    Il lavoratore può impugnare la sanzione disciplinare promuovendo, entro i termini, la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l'Ispettorato del Lavoro, oppure rivolgendosi al Giudice del Lavoro. In pendenza dell'impugnativa la sanzione è sospesa, salvo i casi previsti. Una sanzione tardiva, sproporzionata o priva di contestazione è illegittima.

    Casi pratici

    Tizio — contestazione e difesa
    Tizio, istruttore, riceve una contestazione scritta per un ritardo reiterato. Ha almeno cinque giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche con l'assistenza del sindacato. Solo dopo aver valutato le difese il datore può irrogare la sanzione, proporzionata al fatto.
    Caia — codice disciplinare non affisso
    Caia riceve una multa, ma il codice disciplinare non è mai stato affisso in azienda. Salvo che si tratti di violazione di norme di legge, la sanzione è illegittima: senza pubblicità del codice disciplinare non si può sanzionare la mancanza contrattuale.
    Sempronio — sospensione impugnata
    Sempronio ritiene sproporzionata una sospensione di otto giorni. La impugna promuovendo il collegio di conciliazione e arbitrato presso l'Ispettorato del Lavoro: in pendenza dell'impugnativa la sanzione resta sospesa, salvo i casi previsti.
  • Part-time, clausole elastiche e lavoro supplementare nel CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Part-time, clausole elastiche e lavoro supplementare nel CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    In un settore dove il tempo parziale è la regola più che l’eccezione, conoscere le regole del lavoro supplementare e delle clausole elastiche è decisivo: sono gli strumenti con cui l’azienda adatta l’orario alle punte di attività, ma operano solo entro precisi limiti di legge e di contratto.

    In sintesi

    Il part-time può essere orizzontale, verticale o misto. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche permettono all’azienda di variare durata e collocazione dell’orario, ma richiedono i presupposti del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL: limiti, preavviso e compensi. Il trattamento è riproporzionato e vale il diritto di precedenza verso il tempo pieno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare e clausole elastiche · Trasformazione e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL dell’utilizzatore per limiti, maggiorazioni e clausole (art. 30 CCNL agenzie)
    Fonte
    Testo definitivo del CCNL del 21 luglio 2025 (PDF), artt. 11-undecim, 25, 30 e 32; miniguida NIdiL-CGIL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono quelli del CCNL dell’utilizzatore: il CCNL delle agenzie non ha regole proprie e rinvia ai dati contrattuali dell’utilizzatore, di primo e secondo livello (art. 30, commi 5 e 6).

    Lavoro supplementare e clausole elastiche: gli strumenti di flessibilità

    Sono i due strumenti che, nei settori a part-time diffuso, consentono all’azienda di modulare l’orario. Operano però entro presupposti precisi del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL.

    Il lavoro supplementare

    È il lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto part-time, ma entro il limite del tempo pieno. La legge ne consente il ricorso e rimette al CCNL applicato dall’utilizzatore la disciplina di numero massimo di ore, causali e maggiorazione. In assenza di regolazione contrattuale, il lavoratore può rifiutare la prestazione supplementare solo per giustificati motivi; dove il CCNL la regola, vanno rispettati i relativi limiti.

    Le clausole elastiche

    Consentono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata. Richiedono un patto scritto, un preavviso minimo di due giorni lavorativi e specifiche compensazioni; il CCNL dell’utilizzatore ne fissa condizioni e modalità. Il lavoratore non può subire un licenziamento per il rifiuto di sottoscrivere una clausola elastica.

    Per alcune categorie (studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori con figli piccoli, titolari di permessi L. 104) la legge prevede facoltà di revoca o di non adesione alle clausole elastiche.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato a tempo parziale il CCNL delle agenzie prevede inoltre che l’indennità di disponibilità tra una missione e l’altra sia riparametrata sull’orario del contratto di assunzione e non scenda sotto i 500 euro mensili (art. 32, comma 3); in procedura di ricollocazione il minimo è di 575 euro (art. 25). Se l’orario effettivo supera quello contrattuale l’indennità resta riferita all’orario del contratto; se è inferiore, si usa la media dell’orario degli ultimi 12 mesi. Nei periodi senza missione i lavoratori con part-time verticale «ON/OFF» possono, d’accordo con l’Agenzia, frequentare nei periodi OFF corsi di qualificazione professionale, con una possibile indennità di frequenza di 4,50 euro l’ora (artt. 11-undecim e 11-duodecim).

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — clausola elastica e variazione del turno
    Tizio è assunto part-time con orario pomeridiano. L’azienda gli chiede di anticipare il turno al mattino per due settimane. Può farlo solo in forza di una clausola elastica sottoscritta per iscritto, con il preavviso minimo di due giorni e le compensazioni previste dal CCNL. Se Tizio non ha mai firmato alcuna clausola elastica, può legittimamente rifiutare la variazione.
    Caia — lavoro supplementare richiesto a fine turno
    Caia, part-time a 20 ore, lavora due ore in più per coprire un’assenza. Sono lavoro supplementare (restano sotto il tempo pieno) e vanno retribuite con l’eventuale maggiorazione fissata dal CCNL. Se il contratto non regola il supplementare, Caia può rifiutarlo solo per giustificati motivi.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL dell’utilizzatore.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    L’azienda può cambiarmi gli orari del part-time quando vuole?
    No. La variazione della collocazione oraria richiede una clausola elastica sottoscritta per iscritto, con preavviso di almeno due giorni lavorativi e le compensazioni previste dal CCNL. Senza clausola elastica firmata, la variazione può essere rifiutata.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche sono quelli del CCNL dell’utilizzatore (art. 30 del CCNL delle agenzie del 21 luglio 2025); l’indennità di disponibilità in part-time è regolata dall’art. 32.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assohandlers · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl Trasporto Aereo
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Parte specifica Sezione Handlers del 25 ottobre 2023 (testo pubblicato da Assohandlers), art. H6

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Nella Sezione Handlers (art. H6) il part-time orizzontale non può scendere sotto 4 ore al giorno e 20 alla settimana; il verticale va da 100 a 200 giornate lavorative annue; il misto prevede almeno 20 ore settimanali e tra 660 e 1.200 ore annue. Il personale a tempo parziale non può superare il 55% di quello a tempo pieno, su base regionale. Chi fa turni di almeno 6 ore può usare mensa, buoni pasto o ticket, ove esistenti, come i colleghi a tempo pieno (art. H6, comma 4).

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina; nella Sezione Handlers (art. H6, comma 6) è compensato con una maggiorazione del 15% per le ore fino al 50% dell’orario individuale settimanale e annuo e del 20% oltre, fino al tempo pieno, comprensive dell’incidenza sugli istituti indiretti e differiti, TFR compreso. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto e, nella Sezione Handlers (art. H6, comma 7), un preavviso di almeno 48 ore, con una maggiorazione forfettaria di 0,52 € per ogni giornata in cui la prestazione è variata, che non incide su TFR e istituti indiretti. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015) e all’art. H6 della Parte specifica Sezione Handlers del 25 ottobre 2023 (testo pubblicato da Assohandlers), da cui provengono i limiti del part-time, le maggiorazioni del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche.

  • Art. 98 DPR 230/2000 – Prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento dell’affidamento in prova al servizio sociale

    Art. 98 DPR 230/2000 – Prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento dell’affidamento in prova al servizio sociale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Se sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva, il magistrato di sorveglianza, comunque informato, provvede a norma dell'articolo 51-bis della legge. Il provvedimento di prosecuzione provvisoria, che contiene la indicazione dei dati indicati nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 96, se già disponibili, è comunicato al centro servizio sociale che segue l'affidamento. Il provvedimento di sospensione provvisoria, oltre agli stessi dati suindicati, relativi alla nuova pena da eseguire, contiene l'ordine agli organi di polizia di provvedere all'accompagnamento dell'affidato nell'istituto penitenziario più vicino o in quello che, comunque, sarà indicato nel provvedimento stesso, che è direttamente ed immediatamente eseguibile.

    2. Il magistrato di sorveglianza, in entrambi i casi, trasmette gli atti e il provvedimento adottato al tribunale di sorveglianza per i definitivi provvedimenti dello stesso. Il provvedimento, adottato in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza, conserva i suoi effetti fino alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza se questo esamina il caso in udienza entro il termine stabilito dall'articolo 51-bis della legge, anche se la decisione intervenga in una udienza successiva, ove occorrano ulteriori accertamenti.

    3. Se il tribunale di sorveglianza estende l'affidamento in prova alla nuova pena da eseguire, nella ordinanza vengono annotati i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96. L'ordinanza è notificata e comunicata, come previsto dal comma 1 dell'articolo 97, in quanto applicabile. L'organo del pubblico ministero, competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale , emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, indicando la nuova data di conclusione della esecuzione del periodo di prova, dandone notifica all'interessato e comunicazione agli uffici competenti. Il direttore del centro di servizio sociale che segue la prova, o suo sostituto, redige apposito verbale con cui l'affidato si impegna al rispetto delle prescrizioni precedentemente determinate anche per il periodo di prosecuzione della misura alternativa, dandone comunicazione al tribunale di sorveglianza e all'ufficio di sorveglianza.

    4. Se il tribunale di sorveglianza, invece, prende atto del venire meno delle condizioni di ammissibilità alla misura alternativa, ne dichiara la inefficacia e dispone che la esecuzione della pena complessiva prosegua in regine detentivo. Nella ordinanza si menzionano i dati essenziali della pena stessa, come indicati alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96, specificando la pena residua ancora da espiare e deducendo il periodo di esecuzione della pena in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato. L'ordinanza è comunicata e notificata, come previsto dal comma 1 dell'articolo 97. L'organo del pubblico ministero competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale , provvede come indicato al comna 3 del presente articolo.

    5. Qualora il magistrato di sorveglianza ritenga, direttamente o in base ad informazioni acquisite, che si debba verificare se ricorrono le condizioni per la revoca dell'affidamento in prova, investe il tribunale di sorveglianza della decisione. Se lo ritiene necessario, provvede anche alla sospensione provvisoria della misura alternativa, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge, indicando l'organo di polizia competente al riaccompagnamento in istituto, al quale viene direttamente trasmessa copia del provvedimento per la esecuzione.

    6. Al tribunale di sorveglianza sono trasmessi gli atti e, se emesso, anche il provvedimento di sospensione provvisoria della misura alternativa.

    7. Il tribunale di sorveglianza adotta la decisione definitiva, previ ulteriori accertamenti, se li ritenga necessari. Se il tribunale di sorveglianza revoca la misura alternativa, nella ordinanza vengono annotati i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96 e determinata la pena detentiva residua da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in affidamento in prova. Nel caso in cui vi sia stata sospensione della esecuzione della misura alternativa e riaccompagnamento in carcere, la data di questo viene indicata come data di decorrenza della pena detentiva residua da espiare. L'ordinanza è comunicata e notificata come previsto dal comma 1 dell'articolo 97, in quanto applicabile. L'organo del pubblico ministero competente alla esecuzione della pena emette nuovo ordine di esecuzione della stessa; si applica l'ultima parte del comma 3 dell'articolo 97.

    8. Nel caso di annullamento da parte della Corte di cassazione della ordinanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, cessa la esecuzione della misura alternativa. La sentenza di annullamento deve essere comunicata al pubblico ministero competente alla esecuzione. Il pubblico ministero, quando debba emettere nuovo ordine di esecuzione della pena detentiva, deduce il periodo di esecuzione della stessa in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato.

  • Art. 97 DPR 230/2000 – Esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale

    Art. 97 DPR 230/2000 – Esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. 1. L'ordinanza, immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale , a cura della cancelleria del tribunale di sorveglianza è subito trasmessa in copia, se il condannato è detenuto, alla direzione dell'istituto in cui lo stesso si trova, per la sua liberazione e l'attuazione della misura alternativa, previa la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3. All'interessato è rilasciata anche per notifica copia dell'ordinanza e del verbale. In ogni caso, l'ordinanza è trasmessa senza ritardo: a) all'ufficio di sorveglianza competente per la prova, unitamente al fascicolo processuale; b) al centro di servizio sociale per adulti competente per la prova, o relativa sede distaccata; c) all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione della pena; d) agli organi competenti per la comunicazione o la notificazione alle parti ed ai difensori, se l'interessato è libero, o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui al comma 10 dell'articolo 656 del codice di procedura penale , con l'avviso che deve presentarsi, libero nella persona, entro dieci giorni, al centro di servizio sociale competente per la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3 e per l'esecuzione della prova. Detti organi daranno immediata comunicazione dell'avvenuta notifica al centro di servizio sociale per adulti competente, o relativa sede distaccata.

    2. Il direttore del centro dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza della mancata presentazione nel termine. Il tribunale di sorveglianza revoca la misura salvo che risulti l'esistenza di fondate ragioni del ritardo.

    3. 3. L'ordinanza di affidamento in prova ha effetto se l'interessato sotroscrive il verbale previsto dal quinto comma dell'articolo 47 della legge, con l'impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso previste. Il verbale è sottoscritto davanti al direttore dell'istituto se il condannato è detenuto, o davanti al direttore del centro di servizio sociale per adulti, competente per la prova, previa notifica di cui alla lettera d) del comma 1, se il condannato è libero o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui al comma 10 dell'articolo 656 del codice di procedura penale . Il centro di servizio sociale per adulti trasmette senza indugio il verbale di accettazione delle prescrizioni: a) al tribunale di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza; b) all'ufficio di sorveglianza competente per la prova; c) all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione e la determinazione del fine pena.

    4. Dalla data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni ha inizio l'affidamento in prova al servizio sociale. Nel caso di condannato che ha ottenuto l'affidamento mentre era libero, copia del verbale di accettazione delle prescrizioni viene inviata all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione, che aggiorna l'ordine di esecuzione della pena, indicando la data di conclusione del periodo di prova all'ufficio di sorveglianza e al centro di servizio sociale competente, disponendo anche la notifica all'interessato. Se l'affidamento concerne pene inflitte con sentenze di condanna diverse, il pubblico ministero, competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale , emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.

    5. Con l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, se il condannato è detenuto e presenta speciali esigenze di sostegno personale, può stabilire anche particolari modalità di dimissione dal carcere nonché l'eventuale accompagnamento dell'affidato da parte dei familiari o di volontari presso il luogo di svolgimento della prova.

    6. Quando il luogo di svolgimento della prova è lontano dal luogo della dimissione, si applica la disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 89.

    7. Se nel corso della prova viene richiesto che la stessa prosegua in luogo situato in altra giurisdizione, il magistrato di sorveglianza, su dettagliato parere del centro di servizio sociale che segue la prova, provvede di conseguenza, con corrispondente modifica delle prescrizioni. Il provvedimento è comunicato all'affidato e ai centri di servizio sociale interessati. La cancelleria dell'ufficio di sorveglianza trasmette il fascicolo dell'affidamento in prova, all'ufficio di sorveglianza divenuto competente. Anche il centro di servizio sociale che seguiva la prova trasmette i propri atti a quello divenuto competente. Se il magistrato di sorveglianza non accoglie la domanda, ne fa dare comunicazione all'interessato dal centro di servizio sociale.

    8. Il direttore del centro di servizio sociale per adulti designa un assistente sociale appartenente al centro affinchè provveda all'espletamento dei compiti indicati dall'articolo 47 della legge, secondo le modalità precisate all'articolo 118. Il centro si avvale anche della collaborazione di assistenti volontari, ai sensi dell'articolo 78 della legge.

    9. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al magistrato di sorveglianza le notizie indicate nel decimo comma dell'articolo 47 della legge, almeno ogni sei mesi. Il magistrato di sorveglianza può, in ogni tempo, convocare il soggetto sottoposto a prova e chiedere informazioni all'assistente sociale di cui al comma 8.

    10. Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle informazioni del centro di servizio sociale, provvede se necessario alla modifica delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone notizia al tribunale di sorveglianza ed al centro di servizio sociale.

  • Art. 96 DPR 230/2000 – Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione

    Art. 96 DPR 230/2000 – Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte del condannato detenuto è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione, unitamente a copia della cartella personale. Il direttore provvede analogamente alla trasmissione della proposta del consiglio di disciplina.

    2. Salvo quanto previsto dal comma 3, se il condannato si trova in libertà l'istanza è presentata al pubblico ministero competente per l'esecuzione.

    3. Nell'ipotesi prevista dall' articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale , l'istanza è presentata direttamente al tribunale di sorveglianza competente.

    4. 4. L'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale contiene le prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge e indica l'ufficio di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi l'affidamento. La cancelleria del tribunale di sorveglianza provvede all'immediata trasmissione dell'ordinanza, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticità, e la sicurezza, al casellario giudiziario e alla direzione dell'istituto, se l'interessato è detenuto, nonché alle comunicazioni all'interessato, al pubblico ministero e al centro di servizio sociale per adulti, dopo aver annotato in calce all'ordinanza stessa: a) i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna e, se vi è provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo, compreso in ogni caso l'organo del pubblico ministero competente all'esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva; b) l'indirizzo dell'ufficio del magistrato di sorveglianza e del centro di servizio sociale per adulti competenti in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi l'affidamento.

    5. Il controllo dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge è di competenza del centro di servizio sociale e viene attuato secondo le modalità precisate all'articolo 118.

    6. Nei casi in cui è stata disposta la sospensione dell'esecuzione dal pubblico ministero o dal magistrato di sorveglianza, l'ordinanza che respinge l'istanza deve contenere i dati di cui alla lettera a) del comma 4 e deve essere comunicata senza ritardo all'organo del pubblico ministero competente per l'ulteriore corso della esecuzione. In ogni caso, l'ordinanza di rigetto è notificata all'interessato ed al suo difensore ed è sempre comunicata al centro di servizio sociale competente, o relativa sede distaccata.

  • Art. 95 DPR 230/2000 – Integrazione degli interventi nell’assistenza alle famiglie e ai dimessi

    Art. 95 DPR 230/2000 – Integrazione degli interventi nell’assistenza alle famiglie e ai dimessi

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Nello svolgimento degli interventi a favore delle famiglie dei detenuti e degli internati e di quelli a favore dei dimessi, il centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale mantengono contatti con gli organi locali competenti per l'assistenza e con gli enti pubblici e privati che operano nel settore. Ai detti organi ed enti sono rappresentate le speciali esigenze dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria e il modo più appropriato per tenerle presenti nei loro programmi.

  • Art. 94 DPR 230/2000 – Assistenza alle famiglie

    Art. 94 DPR 230/2000 – Assistenza alle famiglie

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Nell'azione di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, prevista dall'articolo 45 della legge, particolare cura è rivolta alla situazione di crisi che si verifica nel periodo che segue immediatamente la separazione dal congiunto. In tale situazione, deve essere fornito ai familiari, specialmente di età minore, sostegno morale e consiglio per aiutarli a far fronte al trauma affettivo, senza trascurare i problemi pratici e materiali eventualmente causati dall'allontanamento del congiunto.

    2. Particolare cura è, altresì, rivolta per aiutare le famiglie dei detenuti e degli internati nel periodo che precede il loro ritorno.

  • Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Dove il servizio non può fermarsi — impianti, assistenza, soccorso, presidio continuo — la reperibilità è un istituto centrale: compensa la disponibilità a intervenire fuori orario, mentre l’eventuale chiamata genera lavoro effettivo da retribuire a parte. A questo si affiancano trasferta e rimborsi spese.

    In sintesi

    La reperibilità compensa con un’indennità il vincolo di restare disponibili a intervenire fuori orario; l’intervento effettivo è lavoro a tutti gli effetti, da retribuire a parte e nel rispetto del riposo minimo di legge. A questo si aggiungono trasferta e rimborsi spese, con le soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Istituti trattati
    Reperibilità e interventi · Trasferta e rimborsi · Indennità di turno
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Reperibilità: disponibilità, chiamata e riposo

    Dove il servizio è continuo, la reperibilità è l’istituto attorno a cui ruota l’organizzazione fuori orario. È bene distinguere con precisione le sue tre fasi, perché ciascuna ha un trattamento proprio.

    La disponibilità

    È il solo vincolo di restare raggiungibili e pronti a intervenire. Non è lavoro effettivo: viene compensata da un’indennità di reperibilità, di regola parametrata alla giornata e di importo diverso tra feriale e festivo, secondo quanto stabilito dal CCNL e dagli accordi aziendali.

    L’intervento

    Se la chiamata arriva, le ore effettivamente lavorate sono retribuite a parte come lavoro prestato, con le maggiorazioni che ricorrono (notturne, festive). L’indennità di disponibilità non assorbe il compenso per l’intervento.

    Il riposo

    L’intervento incide sul riposo giornaliero: l’art. 7 del D.Lgs. 66/2003 garantisce 11 ore consecutive ogni 24. Quando la chiamata notturna comprime questo riposo, va riconosciuto un riposo compensativo. Anche il riposo settimanale e i limiti di durata massima vanno rispettati nella programmazione dei turni di reperibilità.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — reperibilità nel weekend con chiamata notturna
    Tizio è in reperibilità da sabato a domenica e percepisce la relativa indennità. Alle 2 di notte viene chiamato e lavora due ore. Quelle ore non sono coperte dalla sola indennità: vanno retribuite come lavoro effettivo, con la maggiorazione notturna del CCNL. Se l’intervento gli ha tolto parte del riposo, ha diritto a un riposo compensativo a tutela delle 11 ore di legge.
    Caia — settimana di reperibilità senza interventi
    Caia è reperibile per un’intera settimana ma non viene mai chiamata. Le spetta comunque l’indennità di reperibilità per ciascun giorno di disponibilità, feriali e festivi secondo gli importi del CCNL: l’indennità remunera il vincolo, non l’effettivo intervento.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Se durante la reperibilità non vengo chiamato, mi spetta comunque qualcosa?
    Sì: l’indennità di reperibilità remunera il vincolo di disponibilità, non l’intervento. Spetta per ogni giorno di reperibilità anche in assenza di chiamate, negli importi previsti dal CCNL.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Art. 93 DPR 230/2000 – Intervento delle Forze di polizia

    Art. 93 DPR 230/2000 – Intervento delle Forze di polizia

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Qualora si verifichino disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede al prefetto l'intervento delle Forze di polizia e delle altre Forze eventualmente poste a sua disposizione, ai sensi dell' articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121 , informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.