Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 211/2017 – Avviso sulla messa alla prova nel decreto penale: questione priva di oggetto

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 460 del codice di procedura penale relativa all’avviso sulla messa alla prova nel decreto penale di condanna: la norma era già stata oggetto di una precedente sentenza additiva, perciò la questione è ormai priva di oggetto.

    Di cosa si tratta

    Il decreto penale di condanna deve contenere una serie di avvisi a tutela dell’imputato. Si discuteva se dovesse comprendere anche l’avviso della facoltà di chiedere, con l’opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Lanusei aveva sollevato la questione sull’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione: con una precedente sentenza essa aveva già dichiarato illegittimo l’art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva quell’avviso; di conseguenza la nuova questione è divenuta priva di oggetto.

    Il principio

    Quando la disposizione è già stata modificata da una precedente declaratoria di illegittimità costituzionale nel senso richiesto dal rimettente, la nuova questione perde il proprio oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Il decreto penale deve contenere l’avviso sulla messa alla prova?

    Sì: lo prevede la precedente sentenza additiva della Corte; per questo la nuova questione è rimasta priva di oggetto.

    Perché la questione è inammissibile e non accolta?

    Perché il risultato richiesto era già stato raggiunto da una decisione anteriore: non c’era più nulla da dichiarare illegittimo.

    Cosa significa «questione priva di oggetto»?

    Che la norma, nella parte censurata, non esiste più come prima, perché già corretta da una precedente pronuncia della Corte.

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  • Corte cost. n. 210/2017 – Condotte riparatorie davanti al giudice di pace: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie davanti al giudice di pace. L’ordinanza di rimessione era priva della descrizione del fatto e di adeguata motivazione.

    Di cosa si tratta

    Davanti al giudice di pace il reato può estinguersi a seguito di condotte riparatorie. Si discuteva se, in caso di modifica del capo d’imputazione, l’imputato dovesse essere rimesso in termini per accedere a questa causa di estinzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Sulmona aveva sollevato la questione sull’art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte relativa alla rimessione in termini in caso di modifica dell’imputazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni: l’ordinanza di rimessione mancava della descrizione del fatto oggetto del giudizio (riportava solo i capi di imputazione) ed era priva di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Il principio

    L’omessa o insufficiente descrizione del fatto preclude il controllo sulla rilevanza e rende la questione manifestamente inammissibile; analogamente l’assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza impedisce l’esame di merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso sul merito?

    No: ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili per difetti dell’ordinanza di rimessione.

    Quali difetti aveva l’ordinanza?

    Mancava la descrizione del fatto concreto e la motivazione sulla non manifesta infondatezza delle questioni.

    Perché la descrizione del fatto è così importante?

    Perché senza di essa la Corte non può verificare se la questione è rilevante ai fini della decisione nel giudizio a quo.

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  • Corte cost. n. 209/2017 – Contributo straordinario di urbanizzazione del Comune di Roma: inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione su una norma collegata al contributo straordinario di urbanizzazione nel territorio di Roma. La pronuncia non entra nel merito delle censure su capacità contributiva e uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    La controversia ruotava attorno a un contributo «straordinario» collegato alla valorizzazione edilizia delle aree, di cui si discuteva la natura (se vero e proprio tributo) e la compatibilità con la capacità contributiva e con l’uguaglianza tra proprietari di aree valorizzate in misura diversa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione sull’art. 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 16, lettera f), del d.l. n. 78 del 2010, riferita agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.

    Il principio

    L’esame nel merito presuppone che la questione sia formulata in modo idoneo e rilevante per il giudizio a quo: in difetto di tali condizioni la Corte non può pronunciarsi sulla fondatezza e dichiara la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto se il contributo è legittimo?

    No: ha dichiarato la questione inammissibile, senza pronunciarsi sul merito della legittimità del contributo.

    Quali dubbi aveva sollevato il Consiglio di Stato?

    La possibile lesione dell’uguaglianza, della riserva di legge in materia di prestazioni imposte, della capacità contributiva e del buon andamento.

    Cosa comporta una pronuncia di inammissibilità?

    Che la norma resta in vigore e la questione non è decisa nel merito; potrebbe essere riproposta in modo idoneo.

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  • Corte cost. n. 208/2017 – Sospensione del procedimento di prevenzione patrimoniale e incapace

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sull’art. 72, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate a proposito della sospensione del procedimento di prevenzione patrimoniale quando il proposto è irreversibilmente incapace.

    Di cosa si tratta

    La confisca di prevenzione può oggi essere disposta a prescindere dalla perdurante pericolosità del proposto. Un giudice dubitava che, nel procedimento patrimoniale, la disciplina sulla sospensione per incapacità dell’imputato (richiamata dall’art. 72 cod. proc. pen.) finisse per pregiudicare il diritto di difesa dell’incapace e dei terzi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli aveva sollevato la questione sull’art. 72, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, lamentando l’impossibilità di revocare l’ordinanza di sospensione del procedimento di prevenzione patrimoniale in caso di accertata irreversibile incapacità della persona.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 2, cod. proc. pen., riferite agli artt. 3 e 24 Cost.

    Il principio

    La disciplina della sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato, nel modo in cui opera rispetto al procedimento di prevenzione patrimoniale, non determina la violazione del principio di uguaglianza né del diritto di difesa lamentata dal rimettente.

    Domande e risposte

    La norma sulla sospensione è stata annullata?

    No: la Corte ha rigettato le questioni, dichiarandole non fondate.

    Qual era il timore del giudice rimettente?

    Che, di fronte a un proposto irreversibilmente incapace, la sospensione non revocabile pregiudicasse la difesa dell’incapace e dei terzi titolari dei beni.

    Quali principi erano invocati?

    Il principio di uguaglianza (art. 3) e il diritto di difesa (art. 24) della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 207/2017 – Tenuità del fatto e limite dei cinque anni di pena massima

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sul limite di cinque anni di pena massima che condiziona la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La scelta di un tetto edittale rientra nella discrezionalità del legislatore e non è irragionevole.

    Di cosa si tratta

    L’art. 131-bis del codice penale esclude la punibilità quando il fatto è di particolare tenuità, ma solo per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Un giudice riteneva irragionevole questo limite, perché lascia fuori condotte concretamente lievi (come la ricettazione di particolare tenuità) punite con un massimo edittale più alto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Nola aveva sollevato la questione sull’art. 131-bis cod. pen., inserito dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, contestando il criterio fondato sulla pena edittale massima.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La scelta di ancorare la causa di non punibilità a un limite di pena edittale massima rientra nella discrezionalità del legislatore e non è manifestamente irragionevole.

    Il principio

    L’individuazione della soglia di pena entro cui opera la non punibilità per particolare tenuità del fatto è una scelta di politica criminale rimessa al legislatore; può essere sindacata solo se manifestamente irragionevole o arbitraria, ipotesi qui non ricorrente.

    Domande e risposte

    Il limite dei cinque anni resta in vigore?

    Sì. La Corte ha rigettato le censure: la soglia di pena massima per applicare l’art. 131-bis cod. pen. rimane.

    Perché non è stato considerato irragionevole?

    Perché fissare una soglia edittale è una scelta discrezionale del legislatore, censurabile solo se manifestamente arbitraria: qui non lo era.

    La tenuità del fatto vale comunque per i reati sopra i cinque anni?

    No: la causa di non punibilità opera solo entro il massimo edittale di cinque anni previsto dalla norma, confermato dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 206/2017 – Patteggiamento sul fatto diverso emerso in dibattimento

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    La Corte costituzionale dichiara illegittimo l’art. 516 del codice di procedura penale nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere il patteggiamento sul fatto diverso emerso in dibattimento e oggetto di nuova contestazione. Una sentenza additiva che amplia l’accesso al rito premiale.

    Di cosa si tratta

    Quando in dibattimento emerge un fatto diverso da quello originariamente contestato, il pubblico ministero modifica l’imputazione. Il problema: l’imputato, che non aveva potuto valutare il patteggiamento sull’accusa iniziale, si trovava preclusa la possibilità di chiederlo sulla nuova contestazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Torino aveva sollevato la questione sull’art. 516 cod. proc. pen., in riferimento (tra l’altro) all’art. 3 della Costituzione, lamentando la disparità di trattamento rispetto a chi avesse ricevuto sin dall’inizio la contestazione corretta, sulla scia di precedenti sentenze additive in tema di riti alternativi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di chiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena (patteggiamento) ex art. 444 cod. proc. pen. relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale e oggetto della nuova contestazione.

    Il principio

    L’imputato deve poter accedere ai riti premiali in relazione alla contestazione effettivamente formulata: precludere il patteggiamento sul fatto diverso emerso in dibattimento crea un’ingiustificata disparità rispetto a chi quella stessa accusa l’abbia ricevuta sin dall’inizio.

    Domande e risposte

    Cosa può fare ora l’imputato se l’accusa cambia in dibattimento?

    Può chiedere il patteggiamento sul fatto diverso emerso e oggetto della nuova contestazione, prima precluso.

    Vale per qualsiasi nuova contestazione?

    La pronuncia riguarda il fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale che forma oggetto della nuova contestazione ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen.

    Perché era incostituzionale la vecchia disciplina?

    Perché trattava in modo deteriore l’imputato a cui l’accusa veniva modificata in corso di giudizio, in violazione del principio di uguaglianza.

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  • Corte cost. n. 205/2017 – Recidiva reiterata e attenuante del danno lieve nella bancarotta

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    La Corte costituzionale dichiara illegittimo il divieto di far prevalere, sulla recidiva reiterata, l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nei reati di bancarotta. Il giudice torna libero di considerare prevalente l’attenuante quando il danno è minimo.

    Di cosa si tratta

    Nel giudizio di bilanciamento tra circostanze, l’art. 69, quarto comma, del codice penale (come modificato nel 2005) vietava di considerare prevalenti certe attenuanti sulla recidiva reiterata. Tra queste, l’attenuante del danno di speciale tenuità prevista per i reati di bancarotta. Il risultato: pene uguali per bancarotte milionarie e per condotte di minima offensività.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Ancona aveva sollevato la questione sull’art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui vietava la prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare) sulla recidiva reiterata dell’art. 99, quarto comma, cod. pen. Parametri: artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevedeva quel divieto di prevalenza. Il giudice può quindi nuovamente riconoscere prevalente l’attenuante del danno lieve sulla recidiva reiterata.

    Il principio

    L’automatismo che impedisce al giudice di far prevalere un’attenuante fondata sull’entità del danno viola i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della pena: pene identiche per fatti enormemente diversi sono incompatibili con la funzione rieducativa e con il principio di offensività.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi è imputato di bancarotta con recidiva reiterata?

    Il giudice può di nuovo valutare prevalente l’attenuante del danno di speciale tenuità sulla recidiva, evitando pene sproporzionate per condotte minime.

    La recidiva reiterata viene cancellata?

    No: resta. Cade solo il divieto assoluto di far prevalere su di essa quella specifica attenuante; il bilanciamento torna alla valutazione del giudice.

    Perché il vecchio automatismo era incostituzionale?

    Perché portava a punire allo stesso modo bancarotte gravissime e condotte di minima offensività, in contrasto con uguaglianza, proporzionalità e finalità rieducativa della pena.

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  • Corte cost. n. 204/2017 – Bilancio della Valle d’Aosta: processo estinto per rinuncia

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo: lo Stato ha rinunciato al ricorso contro la legge di stabilità della Valle d’Aosta dopo che la Regione aveva modificato le norme contestate, e la Regione ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni della legge di stabilità regionale della Valle d’Aosta. La Regione, con una successiva legge, ha modificato le norme contestate, superando le ragioni del ricorso. A quel punto lo Stato ha rinunciato all’impugnazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio era promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri contro disposizioni della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 21 dicembre 2016, n. 24 (legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). La Regione autonoma si era costituita.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo: ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, la rinuncia del ricorrente accettata dal resistente costituito determina l’estinzione del giudizio.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale la rinuncia al ricorso da parte dello Stato, accettata dalla Regione costituita, comporta l’estinzione del processo senza alcuna decisione sul merito delle questioni.

    Domande e risposte

    Le norme valdostane sono state dichiarate incostituzionali?

    No. Il processo si è estinto per rinuncia: non c’è stata alcuna pronuncia sul merito.

    Perché lo Stato ha rinunciato?

    Perché la Regione aveva modificato le disposizioni impugnate, superando così le ragioni del ricorso.

    Serve l’accordo della Regione per estinguere il giudizio?

    Sì: la rinuncia del ricorrente deve essere accettata dal resistente costituito perché si produca l’estinzione.

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    • Art. 117 della Costituzione — sede del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni speciali, contesto del ricorso in via principale.
  • Corte cost. n. 203/2017 – Conflitto della Regione Basilicata sui titoli minerari: inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile anche il conflitto di attribuzione della Regione Basilicata sul disciplinare tipo dei titoli minerari del 25 marzo 2015. Il decreto era già stato annullato in altra sede: il conflitto è privo di oggetto.

    Di cosa si tratta

    Come altre Regioni, la Basilicata aveva impugnato in via di conflitto il decreto ministeriale del 25 marzo 2015 sui titoli minerari per gli idrocarburi, lamentando la lesione delle proprie attribuzioni in materia di energia e governo del territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio era un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Basilicata contro il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dello sviluppo economico, in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. Avendo già annullato in altra decisione lo stesso decreto del 25 marzo 2015 per mancato adeguato coinvolgimento delle Regioni, il conflitto sulla medesima fonte resta privo di oggetto.

    Il principio

    L’intervenuto annullamento dell’atto in un altro giudizio costituzionale priva di oggetto il conflitto di attribuzione promosso sul medesimo atto, che va perciò dichiarato inammissibile.

    Domande e risposte

    La Regione Basilicata ha perso nel merito?

    No: la Corte non è entrata nel merito, ha dichiarato inammissibile il conflitto perché il decreto era già stato annullato.

    Perché più Regioni hanno avuto la stessa risposta?

    Perché impugnavano lo stesso decreto: una volta annullato, tutti i conflitti su quella fonte sono divenuti inammissibili per assenza di oggetto.

    Il Ministro era legittimato nel conflitto?

    La giurisprudenza costituzionale individua nel solo Presidente del Consiglio dei ministri il soggetto legittimato a rappresentare lo Stato nel conflitto tra enti.

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  • Corte cost. n. 202/2017 – Conflitto della Regione Puglia sui titoli minerari: inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia sul disciplinare tipo dei titoli minerari del 25 marzo 2015. Quel decreto era già stato annullato con altra decisione della Corte: il conflitto resta privo di oggetto.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia contestava due disposizioni del decreto ministeriale del 25 marzo 2015 sui titoli minerari per gli idrocarburi, lamentando che le procedure per superare il mancato raggiungimento dell’intesa con la Regione comprimessero le sue attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio era un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Puglia contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 3, comma 12, e 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015, per lesione delle attribuzioni regionali garantite dagli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione (era richiamato anche l’art. 97).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. Con altra pronuncia il medesimo decreto del 25 marzo 2015 era già stato annullato per difetto di adeguato coinvolgimento delle Regioni: caduto l’atto, il conflitto sulla stessa fonte risulta inammissibile.

    Il principio

    Se l’atto oggetto del conflitto di attribuzione è già stato annullato dalla Corte in un altro giudizio, il conflitto promosso sulla medesima fonte diventa privo di oggetto e va dichiarato inammissibile.

    Domande e risposte

    La Regione Puglia ha avuto torto nel merito?

    La Corte non ha deciso nel merito: ha dichiarato inammissibile il conflitto perché il decreto contestato era già stato annullato.

    Quale altra decisione aveva annullato il decreto?

    Il decreto del 25 marzo 2015 era stato annullato dalla Corte (la pronuncia sul conflitto della Regione Abruzzo) per mancato adeguato coinvolgimento delle Regioni.

    Cosa succede all’istanza di sospensione?

    Rimane assorbita: dichiarata l’inammissibilità del conflitto, non vi è più ragione di decidere sulla sospensione.

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  • Corte cost. n. 201/2017 – Testo unico agricoltura dell’Umbria: processo estinto e questione inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sulla quasi totalità delle norme impugnate del testo unico agricoltura dell’Umbria e manifestamente inammissibile l’unica questione residua (sull’art. 48). Una decisione che non entra nel merito delle censure di diritto europeo.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato numerose disposizioni del testo unico regionale umbro in materia di agricoltura, ritenendole in contrasto soprattutto con la normativa europea (aiuti di Stato, organizzazioni di produttori, OGM) e con il riparto interno di competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato, in via principale, questioni su molti articoli della legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, in riferimento agli artt. 3, 5 e 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione. La Regione Umbria si era costituita.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo relativamente alla maggior parte delle disposizioni impugnate e ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 48 della legge reg. Umbria n. 12 del 2015, riferita all’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione al regolamento UE sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati).

    Il principio

    L’estinzione del processo per rinuncia accettata, o il venir meno delle condizioni di procedibilità, e l’inadeguata formulazione della censura impediscono alla Corte di pronunciarsi nel merito anche quando in gioco vi sono parametri di derivazione europea.

    Domande e risposte

    Le norme umbre sono state dichiarate illegittime?

    No. La Corte non ha deciso nel merito: ha dichiarato estinto il processo per gran parte delle norme e inammissibile la questione residua.

    Perché la questione sull’art. 48 è inammissibile?

    È stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte: la censura, riferita al diritto europeo sugli OGM, non era idonea all’esame di merito.

    Cosa comporta l’estinzione del processo?

    Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sulla fondatezza delle questioni, lasciando in vigore le norme impugnate.

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  • Corte cost. n. 200/2017 – Caccia in Trentino: restituzione degli atti per ius superveniens

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    La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente sulle norme della Provincia autonoma di Trento in materia di caccia. Sopravvenute modifiche normative impongono al giudice di rivalutare se le questioni siano ancora rilevanti.

    Di cosa si tratta

    Erano in discussione norme provinciali trentine che, tra l’altro, consentivano l’esercizio della caccia in forma vagante e da appostamento fisso e regolavano la caccia nei parchi. Si dubitava che fossero in contrasto con la disciplina statale di tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento aveva sollevato questioni sull’art. 24, comma 1, e sull’art. 8, comma 1, della legge prov. Trento n. 24 del 1991 (quest’ultimo in combinato disposto con l’art. 44, comma 1, della legge prov. Trento n. 11 del 2007), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema).

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, in conseguenza dello ius superveniens (in particolare il d.lgs. n. 239 del 2016, norma di attuazione dello statuto speciale), affinché il giudice rivaluti rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni alla luce del nuovo quadro.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sopravviene una modifica del quadro normativo che può incidere sulle questioni sollevate, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché ne riesamini la perdurante rilevanza.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se le norme trentine sono legittime?

    No. Non si è pronunciata nel merito: ha restituito gli atti al giudice perché valuti la questione alla luce delle nuove norme.

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    È la decisione con cui la Corte rinvia il fascicolo al giudice rimettente, spesso per uno ius superveniens, affinché verifichi se la questione è ancora rilevante.

    Cosa aveva fatto sorgere il dubbio?

    Il sospetto contrasto tra le norme provinciali sulla caccia e la disciplina statale di tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva dello Stato.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, parametro evocato.