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Con la sentenza n. 8 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalle Regioni Lazio e Campania contro la norma che, alla scadenza dello stato di emergenza, fa subentrare le amministrazioni ordinariamente competenti in tutti i rapporti, anche nei procedimenti giurisdizionali pendenti.
Di cosa si tratta
La pronuncia riguarda la gestione successiva alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato dalla protezione civile: la legge prevede che gli enti e le amministrazioni ordinariamente competenti subentrino nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alle gestioni commissariali, compresi i giudizi in corso.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Lazio e Campania hanno impugnato l’art. 1, comma 422, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), in riferimento a numerosi parametri costituzionali — tra cui gli artt. 3, 24, 81, 97, 111, 117, 118 e 119 della Costituzione e gli artt. 6 e 13 della CEDU — lamentando, tra l’altro, la lesione del diritto di difesa, della ragionevolezza e dell’autonomia finanziaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni proposte dalle due Regioni, ritenendo la disciplina del subentro degli enti ordinariamente competenti conforme ai parametri costituzionali evocati.
Il principio
La previsione del subentro degli enti ordinariamente competenti nei rapporti e nei giudizi pendenti, alla scadenza dello stato di emergenza, non viola i parametri costituzionali invocati: essa assicura la continuità dell’azione amministrativa e dei rapporti giuridici dopo la fine della gestione emergenziale.
Domande e risposte
Cosa accade ai rapporti giuridici alla fine dello stato di emergenza?
Le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nei procedimenti giurisdizionali pendenti.
Le Regioni hanno ottenuto l’annullamento della norma?
No: la Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate da Lazio e Campania.
Quali diritti si temeva fossero lesi?
Soprattutto il diritto di difesa e la parità delle armi nel processo, oltre alla ragionevolezza e all’autonomia finanziaria regionale.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — invocato a tutela del diritto di difesa e della parità delle armi nei giudizi pendenti
- Art. 119 della Costituzione — richiamato a tutela dell’autonomia finanziaria regionale
- Art. 117 della Costituzione — parametro sul riparto di competenze e sui vincoli convenzionali ex art. 117, primo comma
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