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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Puglia n. 47 del 2014 e la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 2 della stessa legge, in materia di organizzazione e spesa del personale regionale.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Puglia n. 47 del 2014 dettava norme su organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale, anche in tema di stabilizzazione di personale precario. Il Governo l’ha impugnata ritenendo che alcune disposizioni contrastassero con i vincoli statali di coordinamento della finanza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2 e 4 della legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, deducendo la violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e di buon andamento dell’amministrazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge regionale n. 47 del 2014; ha dichiarato invece la manifesta inammissibilità della questione relativa all’art. 2 della medesima legge.
Il principio
La potestà legislativa regionale in materia di organizzazione e spesa del personale incontra il limite dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica: le disposizioni regionali che li violano sono costituzionalmente illegittime.
Domande e risposte
Quali norme erano impugnate?
Gli artt. 2 e 4 della legge della Regione Puglia n. 47 del 2014, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale regionale.
Cosa ha deciso la Corte?
Ha annullato l’art. 4 per contrasto con i parametri costituzionali, mentre ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2.
Perché conta l’art. 117, terzo comma?
Perché il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali che le Regioni devono rispettare.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro evocato
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, parametro invocato
- Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica, materia di competenza concorrente
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