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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Puglia n. 47 del 2014 e la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 2 della stessa legge, in materia di organizzazione e spesa del personale regionale.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Puglia n. 47 del 2014 dettava norme su organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale, anche in tema di stabilizzazione di personale precario. Il Governo l’ha impugnata ritenendo che alcune disposizioni contrastassero con i vincoli statali di coordinamento della finanza pubblica.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2 e 4 della legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, deducendo la violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e di buon andamento dell’amministrazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge regionale n. 47 del 2014; ha dichiarato invece la manifesta inammissibilità della questione relativa all’art. 2 della medesima legge.

Il principio

La potestà legislativa regionale in materia di organizzazione e spesa del personale incontra il limite dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica: le disposizioni regionali che li violano sono costituzionalmente illegittime.

Domande e risposte

Quali norme erano impugnate?

Gli artt. 2 e 4 della legge della Regione Puglia n. 47 del 2014, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale regionale.

Cosa ha deciso la Corte?

Ha annullato l’art. 4 per contrasto con i parametri costituzionali, mentre ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2.

Perché conta l’art. 117, terzo comma?

Perché il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali che le Regioni devono rispettare.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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