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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia n. 48 del 2014, sull’utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia aveva modificato la disciplina sulla destinazione dei proventi ricavati dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (case popolari). Il Governo ha ritenuto che la nuova disciplina violasse i vincoli costituzionali in materia di risparmio e di livelli essenziali delle prestazioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, in riferimento agli artt. 47 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, in tema di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale impugnata, accogliendo le censure del Governo sull’utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi popolari.
Il principio
La destinazione dei proventi ricavati dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica deve rispettare i vincoli costituzionali posti a tutela del risparmio e dei livelli essenziali delle prestazioni: la disciplina regionale che vi si discosta è costituzionalmente illegittima.
Domande e risposte
Di cosa si occupava la norma annullata?
Della destinazione dei proventi ottenuti dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel territorio della Regione Puglia.
Quali parametri sono stati invocati?
Gli artt. 47 Cost. (tutela del risparmio e accesso all’abitazione) e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, Cost.
Qual è stato l’esito?
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale impugnata.
Norme collegate
- Art. 47 della Costituzione — tutela del risparmio e favore per l’accesso all’abitazione, parametro invocato
- Art. 117 della Costituzione — livelli essenziali delle prestazioni e riparto di competenze, parametro evocato
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