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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sul calcolo delle pensioni dei dipendenti statali: non è incostituzionale che l’incremento del 18 per cento non si applichi all’indennità integrativa speciale confluita nello stipendio tabellare.
Di cosa si tratta
La Corte dei conti per le Marche, come giudice unico delle pensioni, riteneva irragionevole che l’aumento del 18 per cento previsto per alcune voci pensionabili non si applicasse anche all’indennità integrativa speciale, pur confluita nello stipendio tabellare per effetto della contrattazione collettiva.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 220 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall’art. 22 della legge n. 177 del 1976, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione. Giudice rimettente: la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche, giudice unico delle pensioni.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disciplina denunciata non viola gli artt. 36 e 38 Cost., perché l’incremento forfetario del 18 per cento ha una specifica giustificazione e l’indennità integrativa speciale conserva la propria autonomia ai fini previdenziali anche dopo la confluenza nel minimo contrattuale.
Il principio
Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel determinare i meccanismi di calcolo del trattamento di quiescenza; la mancata estensione di un incremento forfetario a una voce retributiva specifica non viola di per sé il diritto a una retribuzione e a una pensione proporzionate e adeguate, finché il sistema resta coerente.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte?
Ha respinto la questione: la norma sul calcolo della pensione è legittima.
L’aumento del 18% si applica all’indennità integrativa speciale?
No, e secondo la Corte questa scelta non è incostituzionale, data la specifica funzione forfetaria di quell’incremento.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 36 e 38 Cost., su retribuzione proporzionata e tutela previdenziale.
Norme collegate
- Art. 36 della Costituzione — diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente
- Art. 38 della Costituzione — tutela previdenziale e adeguatezza del trattamento di quiescenza
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